Accesso civico
Il diritto di accesso
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere tre forme di accesso:
- Accesso documentale, ha ad oggetto i "documenti amministrativi" e può essere inoltrato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
- Accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia obbligatoria.
- Accesso generalizzato, è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Con deliberazione n. 8 del 27 aprile 2017, il Consiglio camerale ha ritenuto opportuno unificare in un unico regolamento la disciplina delle diverse forme di accesso (documentale, civico e generalizzato), al fine di evitare incoerenze e sovrapposizioni, fornire un quadro organico e coordinato della materia, e soprattutto evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
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di richiesta di accesso documentale.
Accesso civico
L'accesso civico, disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, qualora la Camera di Commercio di Prato ne abbia omesso la pubblicazione obbligatoria.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio (RPCT):
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di richiesta di accesso civico.
In caso di ritardo (il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni), mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, così come individuato nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza camerale
2018-2020, dott.ssa Silvia Borri, che concluderà il procedimento entro quindici giorni.
Avverso la decisione del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può, inoltre, ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 104 del 2010.
Accesso generalizzato
L'accesso generalizzato, disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso generalizzato generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati, documenti o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
L'istanza di accesso generalizzato deve essere indirizzata all'ufficio camerale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti:
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di richiesta di accesso generalizzato.
Procedimento
L'Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso, provvederà a istruire l'istanza, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso. Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti, le informazioni o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni da tale ultima comunicazione.
Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, dott. Gianluca Morosi, all'indirizzo mail: trasparenza@ptpo.camcom.it.
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di richiesta riesame.
Il RPCT decide con provvedimento motivato entro venti giorni.
Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 104 del 2010.
Responsabili
Responsabile dell'accesso generalizzato è il dirigente dell'ufficio competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenere stabilmente il documento, l'informazione o il dato richiesto.
Registro degli accessi
Viene pubblicato in questa sezione, con obbligo di aggiornamento semestrale, l'elenco delle richieste di accesso (documentale, civico o generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.
Registro degli accessi |
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Registro degli accessi |
Prima pubblicazione 30 settembre 2013
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì: ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì: ore 14.30/15.40
Sabato chiuso |