Le attività appartenenti alle categorie meccanica/motoristica ed elettrauto sono state accorpate in un'unica nuova categoria denominata “meccatronica” dalla legge 224/2012 (in vigore dal 5 gennaio 2013).
Le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 erano già iscritte al Registro delle imprese sia per la meccanica-motoristica che per l'attività di elettrauto, sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di meccatronica.
Le imprese che invece alla data del 5 gennaio 2013 erano iscritte al Registro Imprese per una sola delle attività (meccanica/motoristica oppure elettrauto), potranno continuare l'attività fino al 4 gennaio 2024: la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 haprorogato di un anno il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.
Entro tale nuovo termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l'abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.
I corsi di formazione devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabile tecnico di imprese già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto alla data del 5 gennaio 2013. Il superamento del corso di 40 ore consente l'immediata qualificazione del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta, senza dover dimostrare esperienza lavorativa di almeno un anno per tale abilitazione.
Effetti della mancata regolarizzazione
Il decorso del termine del 4 gennaio 2024, senza l'adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività. In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Aggiunta di una categoria
Entro il 4 gennaio 2024 le imprese di autoriparazione già iscritte alla data del 05/01/2013 per una o più categoria di attività (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria), possono chiederel'ampliamento ad una nuova categoria di attività di autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza, con esito positivo, di percorsi formativi agevolati senza dover dimostrare l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese, già operanti nel/i settore/i non posseduto/i, per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque.
Come regolarizzare
Per effettuare la riqualificazione oppure l'ampliamento della categoria, l'impresa deve presentare una SCIA al Suap competente per territorio entro il 4 gennaio 2024.
Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione:
se per l'impatto acustico non si superano le soglie di zonizzazione comunale;
se si tratta di officine di superficie coperta superiore a 300 mq;
se si tratta di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti;
si applica il regime della SCIA unica (art. 19-bis comma 2, legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.
In questo caso l'impresa può presentare contestualmente l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA.
se per l'impatto acustico si superano le soglie di zonizzazione comunale;
nel caso di emissioni in atmosfera con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore o superiore a 20 kg;
si applica il regime della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio del nulla osta.
Solo dopo l'ottenimento della necessaria autorizzazione/nulla osta, l'impresa può denunciare l'attività al Registro Imprese/REA.
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Procedimento 6/24, imprese individuali con sede in provincia di Prato: decorso il termine assegnato ai fini della regolarizzazione, il Conservatore ha disposto la relativa cancellazione d'ufficio.
Bando per poter accedere ai percorsi personalizzati per l’innovazione digitale. Scadenza presentazione domande prorogata alle ore 16:00 del 29 maggio 2025.