Cosa è
Per le controversie che insorgano nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'azione da proporre all'Autorità Giudiziaria. Alla stessa ARERA è stato attribuito il potere di regolamentare le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Con il TICO, il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'"Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente" operativo dal 2017 per i settori energetici, l'Autorità ha introdotto una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il proprio Servizio di Conciliazione, individuando tra le procedure alternative quelle svolte presso le Camere di commercio, previa stipula di un apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e l'Autorità.
In data 28 dicembre 2016 l'Autorità e Unioncamere hanno stipulato una specifica convenzione alla quale aderisce la Camera di Commercio di Pistoia-Prato: le relative conciliazioni possono quindi essere svolte presso il Servizio di Mediazione della Camera di commercio di Pistoia-Prato.
La procedura conciliativa disciplinata dal TICO viene attualmente applicata anche per il settore idrico, in via sperimentale e in regime di non obbligatorietà, solo presso il servizio di conciliazione dell'ARERA. Tale tentativo di conciliazione non può quindi essere svolto presso le Camere di commercio.
Per le controversie insorte fra, da una parte, clienti o utenti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti o utenti finali di gas alimentati in bassa pressione e prosumer (soggetti al contempo produttori e clienti finali di energia elettrica) e, dall'altra parte, operatori o gestori, gli interessati possono pertanto usufruire del servizio camerale di conciliazione, secondo un procedimento disciplinato dal Regolamento di mediazione.
L'eventuale accordo raggiunto in esito alla procedura avrà valore di titolo esecutivo.
Le parti hanno facoltà di partecipare al procedimento senza l'assistenza di un avvocato.