Introduzione
L'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per società e imprese individuali, è stato esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Tale obbligo è introdotto dall'art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
Imprese soggette all'obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
- Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice
- Società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Società consortili, Società di mutuo soccorso, Società cooperative)
- STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all'obbligo della comunicazione:
- Consorzi;
- Reti di imprese.
Si applica inoltre:
- alle società costituite a decorrere dalla data del 1/01/2025
- alle società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese in data antecedente al 1/01/2025
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione (amministratori e liquidatori).
Non si applica a procuratori ed institori.
Termine
Nessun termine.
Pec da indicare
Gli amministratori devono indicare quale domicilio digitale un proprio indirizzo PEC, diverso dall'indirizzo PEC della società.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse lo stesso indirizzo PEC.
Decorrenza dell'obbligo
Neo imprese:
La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della società nel Registro Imprese.
Imprese già costituite alla data del 1/01/2025
La comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore/liquidatore o della modifica dei patti sociali che comporti la presentazione della modulistica ministeriale relativa ai soci con poteri di amministrazione.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
- Domanda di iscrizione/variazione del domicilio digitale degli amministratori presentata con una domanda di iscrizione/ deposito di un atto (ad esempio nomina o rinnovo dell'organo amministrativo)
Diritto di segreteria e imposta di bollo dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento
- Domanda di iscrizione/variazione del solo domicilio digitale degli amministratori
Diritto di segreteria: esente
Imposta di bollo: in base alla forma giuridica*
*Nell'attesa di chiarimenti da parte del Ministero competente circa l'applicazione dell'imposta di bollo, si consiglia di comunicare il domicilio digitale nelle situazioni di cui al precedente punto 1.
Avvertenze
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori (ovvero il domicilio digitale denunciato coincida con quello della persona giuridica) l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Nel caso in cui la domanda non venga regolarizzata nel termine assegnato, l'Ufficio provvederà al rifiuto della stessa.
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