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Mediazione Civile e Commerciale
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali. E' un metodo non contenzioso, riservato e informale, in cui la soluzione finale è individuata di comune accordo tra le parti.
A partire dal 1° gennaio 2025 i pagamenti in contanti non saranno più accettati.
Ultimo aggiornamento:
16 Ottobre 2024
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Cosa è
La mediazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti.
La mediazione si svolge con incontri tra le parti in controversia, volti al raggiungimento di un accordo, con l'ausilio di un mediatore, terzo e imparziale, scelto nell'ambito di un elenco tenuto dalla Camera di commercio.
La mediazione, disciplinata dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è una procedura breve che si svolge senza formalità; è riservata e ha un costo inferiore rispetto alle ordinarie procedure giudiziali.
La Camera di commercio di Pistoia-Prato è iscritta n. 38 del Registro degli Organismi di Mediazione ed è competente ad amministrare procedimenti di mediazione, come da D.Lgs. n. 28/2010, nell'ambito territoriale dei Tribunali di Pistoia e Prato.
La procedura di mediazione
La procedura di mediazione è avviata con il deposito della domanda. Nella domanda indicare:
il nome dell'Organismo di mediazione;
le generalità e i recapiti delle parti, dei difensori ed eventuali tecnici e/o consulenti;
l'oggetto della controversia;
le ragioni della pretesa;
il valore della controversia, determinato a norma del Codice di Procedura Civile.
Nel caso in cui la domanda sia incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, il Responsabile dell'Organismo di Mediazione la tiene in sospeso e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Il responsabile dell'Organismo di Mediazione designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.
La Segreteria dell'Organismo comunica la data dell'incontro alla parte che ha attivato la procedura e invia alle parti chiamate la domanda di mediazione e la convocazione per il primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.
Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria, le parti devono farsi assistere da un legale, munito di apposita delega scritta. Le parti possono inoltre farsi assistere da un tecnico o da un consulente di fiducia.
Durante il primo incontro il mediatore espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo. L'incontro si conclude in ogni caso con la redazione di un apposito verbale.
Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, l'accordo risultante dal verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo.
In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento) il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio e in ogni caso è prevista una sanzione pari al doppio dell'importo del contributo unificato dovuto, qualora l'esperimento del tentativo di mediazione fosse obbligatorio.
Come depositare la domanda
La domanda, da compilarsi utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo di mediazione, può essere depositata presso la sede di Pistoia o Prato a seconda della competenza territoriale, oppure trasmessa all'indirizzo pec cciaa@pec.ptpo.camcom.it.
E' possibile anche il deposito della domanda attraverso la piattaforma per le mediazioni online Concilia Camera.
Costi
Dal 15 novembre 2023 alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione dovrà essere allegata l'attestazione del versamento delle indennità di mediazione, determinate ai sensi dell'art. 28 del Decreto 24 ottobre 2023, n. 150.
L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. E' inoltre dovuto il rimborso delle spese vive documentate, a carico della parte in nome e per conto della quale sono state anticipate dall'Organismo di mediazione.
Spese di mediazione in materie obbligatorie o demandate dal giudice (ex art. 5 c. 1 e 5 quater del D.Lgs 28/2010)
Sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione, oppure quando il primo incontro si conclude con la conciliazione.
Valore della lite
Spese (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00
€ 96,00 + IVA
da € 1.001,00 a € 5.000,00
€ 180,00 + IVA
da € 5.001,00 a € 10.000,00
€ 292,00 + IVA
da € 10.001,00 a € 25.000,00
€ 464,00 + IVA
da € 25.001,00 a € 50.000,00
€ 768,00 + IVA
da € 50.001,00 a € 150.000,00
€ 1.200,00 + IVA
da € 150.001,00 a € 250.000,00
€ 1.600,00 + IVA
da € 250.001,00 a € 500.000,00
€ 2.560,00 + IVA
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00
€ 3.900,00 + IVA
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00
€ 4.600,00 + IVA
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00
€ 6.600,00 + IVA
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente medio dello 0,25% che sarà ridotto allo 0,20% nel caso delle mediazioni obbligatorie. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00.
In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con una maggiorazione del 10%.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con una maggiorazione del 25%.
Spese di avvio e mediazione per mediazioni volontarie
Sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione, oppure quando il primo incontro si conclude con la conciliazione.
Valore della lite
Spese (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00
€ 120,00 + IVA
da € 1.001,00 a € 5.000,00
€ 225,00 + IVA
da € 5.001,00 a € 10.000,00
€ 365,00 + IVA
da € 10.001,00 a € 25.000,00
€ 580,00 + IVA
da € 25.001,00 a € 50.000,00
€ 960,00 + IVA
da € 50.001,00 a € 150.000,00
€ 1.350,00 + IVA
da € 150.001,00 a € 250.000,00
€ 2.000,00 + IVA
da € 250.001,00 a € 500.000,00
€ 3.200,00 + IVA
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00
€ 4.250,00 + IVA
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00
€ 5.550,00 + IVA
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00
€ 8.250,00 + IVA
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente medio dello 0,25% che sarà ridotto allo 0,20% nel caso delle mediazioni obbligatorie. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00.
In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con una maggiorazione del 10%.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle (spese di mediazione facoltativa o obbligatoria) detratti gli importi previsti all’art. 28 co 5 del d.m. 150/2023 con una maggiorazione del 25%.
Spese di avvio e mediazione per procedure depositate entro il 14 novembre 2023
Spese di avvio:
Da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento:
€ 40,00 (+ IVA) per le liti di valore fino a € 250.000,00
€ 80,00 (+ IVA) per le liti di valore superiore a € 250.000,00
Spese di mediazione - Tabella A: (tariffario applicato anche in caso di mediazione volontarie)
Valore della lite
Spese (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00
€ 43,00 + IVA*
da € 1.001,00 a € 5.000,00
€ 86,00 + IVA*
da € 5.000,01 a € 10.000,00
€ 160,00 + IVA*
da € 10.000,01 a € 25.000,00
€ 240,00 + IVA*
da € 25.000,01 a € 50.000,00
€ 400,00 + IVA*
da € 50.000,01 a € 250.000,00
€ 666,00 + IVA*
da € 250.000,01 a € 500.000,00
€ 1.000,00 + IVA*
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00
€ 1.900,00 + IVA*
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00
€ 2.600,00 + IVA*
oltre € 5.000.000,00
€ 4.600,00 + IVA*
* (Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)
La tabella delle spese di mediazione è già decurtata di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, ai sensi dell’art. 16, co. 4, lett. d), del d.m. 180/2010 e s.m.i.
Modalità di applicazione Tabella A:
L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il Responsabile dell'Organismo ha fissato nella misura del 10% l'incremento delle spese dovute da ciascuna parte e per ciascuno degli scaglioni di cui alla Tabella A in tutti i casi in cui l'incontro di mediazione si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole.
I valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ovvero è disposta dal giudice, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si ricorda che l'art. 20 del D. Lgs. n. 28/2010 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura e con le modalità ivi descritte, a beneficio delle parti che corrispondono questo tipo di indennità agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle spese può avvenire:
per contanti, tramite bancomat o carta di credito direttamente allo sportello durante le fasce di apertura al pubblico e preferibilmente previo appuntamento,
con avviso di pagamento pagoPA da richiedere all'operatore camerale allo sportello, telefonicamente o tramite posta elettronica,
mediante piattaforma pagoPA, in modo spontaneo, senza emissione dell’avviso da parte dell’operatore camerale, selezionando "
Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato" e riportando nella causale il nome delle parti coinvolte nella controversia unitamente alla sede di riferimento (Pistoia o Prato).
Modulistica
PDF
LibreOffice
Descrizione
Modello domanda di mediazione
Modello adesione controparte al tentativo di mediazione
Modello domanda di mediazione integrativo per ulteriore parte istante
Modello domanda di mediazione integrativo per ulteriore parte invitata
Modello domanda di mediazione congiunta
Fac-simile procura
Riferimenti normativi
D.Lgs 04/03/2010 n. 28 - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
D.M. 180/10/2010 n. 180 - Criteri e modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione (in vigore fino al 14/11/2023)
D.M. 24/10/2023 n. 150 - Criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità
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