Pubblicità ingannevole

Come riconoscere e segnalare i messaggi pubblicitari occulti o ingannevoli.

Ultimo aggiornamento:

05 Settembre 2024

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Cos'è

Con il termine pubblicità si intende generalmente quella forma di comunicazione a pagamento diffusa su iniziativa di operatori economici (attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta, Internet ecc.) che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all'utilizzo di servizi.

Le proposte pubblicitarie con cui veniamo in contatto ogni giorno sono centinaia. Diventa perciò importante capire e valutare bene la pubblicità, anche perché talvolta capita di imbattersi in messaggi promozionali che "promettono e non mantengono", che omettono informazioni fondamentali oppure le inseriscono con caratteri molto piccoli che difficilmente vengono notati.

In questi casi possiamo parlare di pubblicità ingannevole, definita dall'art. 2 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 come "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente".
La normativa riguardante la pubblicità ingannevole può essere consultata sul sito della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Come riconoscerla

Per aiutare i consumatori a difendersi dalla pubblicità ingannevole, l'AGCM ha messo a punto un decalogo utile per comprendere meglio i diversi profili di ingannevolezza di messaggi di varia natura (cartelloni, volantini, spot televisivi o radiofonici, banner online ecc.), al fine di valutarli in modo obiettivo e razionale:

  • Occhio alla lettera: valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa. A volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale.
  • Il prezzo è giusto: verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (IVA, tasse d'imbarco, quote d'iscrizione, ecc.)
  • Missione impossibile: diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi.
  • Rifletti e firma: non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni.
  • Non solo slogan: fare attenzione alla completezza del messaggio, assumere tutte le informazioni necessarie e controllare sempre l'effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, tariffe, ecc.)
  • Distinguere cuore e portafoglio: servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi senza fornire alcuna garanzia.
  • Quanto mi costa: verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui.
  • È solo fiction: fare attenzione alla pubblicità "travestita". A volte in contesti dall'apparente natura informativa o d'intrattenimento possono nascondersi forme di pubblicità occulta.
  • Attenzione ai pericoli: se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo. Occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e sulla confezione del prodotto.
  • Tutelare i minori: la pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, pur non essendo ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realtà.

Come difendersi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, comprese le Camere di commercio, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli, comprese quelle occulte e comparative illecite.

I consumatori che intendono effettuare una segnalazione possono farlo direttamente:

  • tramite posta ordinaria indirizzandola all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • inviando una PEC alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it;
  • compilando il modulo online presente sul sito dell’Autorità Garante.

L'AGCM analizza il messaggio pubblicitario segnalato e, qualora lo ritenga ingannevole, ne vieta l'ulteriore diffusione. Può altresì sanzionare l'operatore pubblicitario.

In alternativa è possibile segnalare pubblicità ingannevoli o ritenute scorrette all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che interviene a fronte di pubblicità ritenute non conformi al Codice di Autodisciplina approvato dal suddetto Istituto.

Per inviare una segnalazione è sufficiente compilare il modulo on line presente sul sito dell'IAP.

A cura di

Ufficio Tutela del mercato e dei consumatori

Sede di Prato - Via del Romito, 71

0574 612736-889
consumatori@ptpo.camcom.it



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