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Bando Efficientamento Energetico per le imprese del
distretto tessile pratese
Bando di contributo a fondo perduto a sostegno di progetti per
realizzare programmi di investimento che hanno come obiettivo l'efficientamento
energetico o la riduzione dei costi di
approvvigionamento energetico.
Il bando Efficientamento Energetico è finanziato con il contributo
straordinario assegnato al Comune di Prato per il
sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto
industriale pratese.
Le agevolazioni sono erogate sotto forma di contributo a
fondo perduto e sono finalizzate al sostegno di
progetti volti a realizzare programmi di investimento in ambito
di efficientamento energetico o per la riduzione
dei costi di approvvigionamento energetico.
I progetti dovranno essere ad elevato contenuto di innovazione
e sostenibilità in grado di accrescere la competitività delle
imprese e con ricadute positive sul distretto industriale
pratese.
A chi si rivolge
Il contributo è rivolto alle imprese operanti nel settore
tessile facenti parte del distretto industriale pratese.
Le imprese alla data di presentazione della domanda devono:
essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel
Registro delle Imprese;
avere sede o unità locali destinatarie
dell'intervento nell'ambito territoriale e funzionale del
distretto tessile pratese. La sede legale deve
trovarsi nel territorio nazionale;
La mia azienda fa parte del distretto tessile pratese?
Il distretto tessile di Prato include 12 comuni nell'area di
tre province:
provincia di Prato: comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano,
Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio;
provincia di Pistoia: comuni di Agliana, Montale, Quarrata;
provincia di Firenze: comuni di Calenzano e Campi Bisenzio.
svolgere, nelle localizzazioni oggetto dell’intervento,
attività primaria con codice ATECO 13 (escluso 13.0);
Quali sono i Codici ATECO 13?
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre
tessili; 13.20.00 Tessitura; 13.30.00
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività
similari; 13.91.00 Fabbricazione di tessuti
a maglia; 13.92.10 Confezionamento di
biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento; 13.92.20
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca; 13.93.00
Fabbricazione di tappeti e moquette; 13.94.00
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti; 13.95.00
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali
materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); 13.96.10
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre
tessili; 13.96.20 Fabbricazione di altri
articoli tessili tecnici ed industriali; 13.99.10
Fabbricazione di ricami; 13.99.20
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti; 13.99.90
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi.
essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti
dall'art. 4 del bando.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità
della domanda.
Tipo di contributo
Le risorse finanziarie per la concessione del contributo
ammontano a 4 milioni di euro.
Il contributo è erogato sotto forma di contributo a fondo
perduto ed è concesso in regime "de minimis".
Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese
ritenute ammissibili in base alla dimensione dell'impresa:
micro-piccola impresa: 70%;
media impresa: 60%;
grande impresa: 50%.
Qual è la differenza tra micro, piccola, media e grande impresa?
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo
l'ammontare complessivo delle spese considerate ammissibili deve
essere di almeno 20.000 euro. L'importo
massimo delle spese ammissibili a contributo è di 200.000
euro.
Progetti ammissibili
Il bando Efficientamento energetico finanzia i progetti di
investimento che comprendono uno o più degli interventi previsti
all'art. 5 del Bando:
efficientamento energetico del processo produttivo,
nonché efficientamento energetico degli impianti
ausiliari all'attività produttiva;
installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti
a fonte rinnovabile, inclusi i sistemi di
accumulo e stoccaggio;
installazione di impianti di cogenerazione -
trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione;
installazione di sistemi di gestione e monitoraggio
dell'energia;
interventi di ammodernamento delle cabine elettriche
e installazione di gruppi di continuità. Sono
ammessi anche interventi di rifasamento e
installazione di sistemi per la stabilizzazione della
tensione (power quality).
I progetti devono concludersi entro 24 mesi dalla data
del provvedimento di concessione.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese
sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda di agevolazione e strettamente funzionali alla
realizzazione degli interventi:
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi
di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
programmi informatici e licenze software;
formazione del personale;
spese per servizi di consulenza e per
l'acquisizione di certificazioni di prodotto o processo.
L'elenco dettagliato delle spese ammissibili è consultabile
all'art. 6 del Bando.
Presenta la domanda
La domanda può essere presentata:
dalle ore 10:00 del giorno 4 aprile 2023 fino alle
ore 17:00 del giorno 05 giugno 2023 (termine così prorogato
con deliberazione G.C. n. 32/2023 del 23/03/2023);
esclusivamente onlinedal titolare o
legale rappresentante dell'impresa;
In caso di problemi tecnici riguardanti la piattaforma ReStart
contattare l'assistenza tramite la pagina "Aiuto e contatti".
Attenzione
Accedi alla piattaforma prima dell’apertura del bando. In
questo modo potrai integrare i dati mancanti e verificare la
correttezza della propria posizione.
Quante domande posso presentare?
Ogni singola impresa può presentare una
sola domanda di contributo sul presente bando.
Non è possibile presentare progetti in forma congiunta da parte
di più imprese.
Come richiesto dall'art. 9 del Bando alla domanda devono essere
allegati:
Tutti gli allegati devono essere in formato .pdf/A e
sottoscritti digitalmente come richiesto dal Bando
(art. 9, paragrafo 4).
Richiesta Anticipo
Nel caso di progetti con spese ammesse a contributo di importo pari o superiore a € 100.000 l'impresa può presentare una richiesta di erogazione di una prima quota del 50% (SAL) delle agevolazioni concesse successivamente al sostenimento di spese per investimenti, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse a contributo.
La richiesta di erogazione della prima quota del contributo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa deve essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it utilizzando la modulistica appositamente predisposta, unitamente ai documenti indicati all'art. 11 comma 4 del bando.
Rendicontazione finale delle attività
L'erogazione del saldo ovvero l'erogazione in un'unica soluzione del contributo spettante deve essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto come definita all'art. 7, paragrafo 2 del bando, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione dello stesso, pena revoca dell'agevolazione concessa.
Le richieste di cui al paragrafo precedente devono essere trasmesse dai soggetti ammessi come da art. 10, paragrafo 7 del bando, a mezzo PEC all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it utilizzando la modulistica appositamente predisposta, unitamente ai documenti indicati all'art. 11 comma 7 del bando.
Anche in questo caso la richiesta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il
responsabile del procedimento è Daniele Bosi, Dirigente dell’Area
3 "Promozione e Sviluppo Economico" della Camera di commercio di
Pistoia-Prato.
Ricordati di leggere il testo integrale del Bando
E' possibile scaricare il testo integrale del Bando
Efficientamento energetico (Allegato A della Deliberazione
di Giunta n. 32/23 del 23/03/2023).
Modulistica
Excel
Word
Descrizione
Piano finanziario delle entrate e delle spese
Foglio di calcolo per la definizione del MOL ditte
individuali (DSAN)
Foglio di calcolo per la definizione del MOL società di
persone (DSAN)
Foglio di calcolo per la definizione del MOL società di
capitali (DSA)
Modulo di richiesta erogazione acconto (S.A.L.)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta erogazione acconto
Modulo di richiesta erogazione contributo a saldo o in unica soluzione
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta erogazione a saldo o in unica soluzione
Il contributo è cumulabile con altri aiuti, anche in regime
de minimis, nei limiti stabiliti dalla normativa europea e
nazionale di riferimento, a condizione che il
cumulo stesso non sia escluso dall'altra misura specifica.
Si ricorda inoltre che il contributo può essere cumulato
con agevolazioni fiscali o contributive che non
costituiscano aiuto di Stato, nel limite del 100% dei costi
effettivamente sostenuti.
L'investimento da prendere in
considerazione per il rapporto con le TEP di energia
primaria risparmiata è il valore dichiarato in sede di
domanda, non necessariamente coincidente con il valore
ammissibile. Esempio: progetto del valore di 300.000 euro,
ammissibile per max 200.000: ai fini del calcolo del
rapporto rilevano i 300.000 euro .
Non si possono sommare risparmi
ottenuti da interventi realizzati prima della presentazione
della domanda.
Sì, la sede e/o le unità locali
oggetto dell'intervento devono essere regolarmente iscritte
al Registro delle Imprese e risultare attive, con codice di
attività primaria 13 (escluso 13.00).
Sia la riduzione di consumi che
la producibilità del fotovoltaico dovranno essere
convertiti in TEP. In caso di impianti FER sarà convertitià
in TEP la sola energia autoconsumata.
Trattandosi di un nuovo soggetto giuridico non sarà
possibile fare riferimento ai dati del bilancio (o della
dichiarazione dei redditi) delle aziende cessate/cedenti.
Ai fini della presentazione della domanda l'allegato di cui
all'art. 9, paragrafo 4, lettera d) del bando dovrà
pertanto essere compilato impostando tutti i valori a zero.
L'unica eccezione è rappresentata dalla
trasformazione societaria con mantenimento dello stesso
codice fiscale, stante che tale operazione non
determina l'estinzione della società. In questo caso si
dovrà far riferimento all'ultimo bilancio approvato entro
il 31.12.2021 (da parte della trasformanda o della
trasformata). Si veda la FAQ n. 10 dell'argomento "Allegati
da presentare" per quanto concerne la determinazione
dei consumi ai fini della redazione della
diagnosi energetica.
La relazione tecnica sul progetto
deve essere firmata dal legale rappresentante/titolare
dell'impresa, mentre la diagnosi energetica deve essere
timbrata e firmata da un tecnico.
La “relazione tecnica illustrativa del progetto” dovrà
riportare i seguenti contenuti minimi:
descrizione del progetto;
(in caso di interventi di sostituzione integrale o
parziale della/e linea/e produttive): descrizione
dettagliata anche della modalità di cessione o
dismissione dei beni e delle attrezzature sostituite;
(in caso di “impianti a fonte rinnovabile”): sintesi
della descrizione della metodologia di calcolo e dei
parametri presi in considerazione per la determinazione
della quota parte di energia autoconsumata come riportato
nella diagnosi energetica al punto “Individuazione dei
possibili interventi”;
“tabella riassuntiva degli interventi” (come riportata
all’interno della diagnosi energetica).
La diagnosi energetica deve
essere redatta da un tecnico in possesso delle competenze
adeguate e pertinenti l’intervento e regolarmente iscritto
ad albo / ordine tecnico professionale (art. 9 comma 4
lett. c) Bando).
Si, se contiene gli interventi di
efficientamento previsti nel progetto presentato e ancora
non effettuati. La relazione tecnica dovrà riportare quanto
previsto nei contenuti della diagnosi energetica e rendere
quindi intellegibile l'intervento che si intende
realizzare; la realizzazione dell'intervento stesso
rispetti le tempistiche previste dal bando.
Si fa riferimento all’anno n-1 e
i consumi devono essere rappresentativi del profilo
dell’azienda.
Si, purché siano rispettati i
requisti dell'art. 9 comma 4 lett. C) del bando
La diagnosi energetica deve essere redatta utilizzando come
linea guida per gli argomenti da trattare quelli previsti
dalla specifica norma UNI EN 16247 pertinente. Fac simile
di diagnosi energetica può essere scaricata dal sito
Enea. I punti della norma trattati potranno
essere anche solo quelli rilevanti e pertinenti ai fini
della definizione degli interventi di cui si richiede
l’incentivo. La diagnosi energetica dovrà comunque
riportare i seguenti contenuti minimi:
Dati dell’Azienda
Dati del sito produttivo oggetto della
diagnosi
Periodo di riferimento della diagnosi
Consumi energetici (consumi
complessivi e consumi di dettaglio del vettore energetico
a cui l’intervento di efficientamento si riferisce);
Informazione sul metodo di raccolta dati.
Descrizione delle metodologie utilizzare per la raccolta
dei dati utilizzati nell’analisi. Ad esempio, bollette,
contatori fiscali, misuratori specifici in campo,
misurazioni strumentali in continuo o spot, stime sulla
base delle grandezze in gioco (es. ore di funzionamento,
potenza, ecc.), ecc..
Individuazione dei possibili interventi.
La descrizione degli interventi di efficientamento dovrà
dare una indicazione tecnica dettagliata dell’intervento
proposto in cui siano evidenziati anche i parametri che
sono stati presi in considerazione al fine di determinare
la riduzione dei consumi. In caso di impianti da fonti
rinnovabili dovrà essere esplicitata la metodologia di
calcolo ed i parametri presi in considerazione ai fini
della determinazione della quota parte di energia
autoconsumata;
Tabella riassuntiva degli interventi
individuati. La diagnosi dovrà contenere una
tabella riassuntiva che, per ciascun intervento proposto,
porti in evidenza almeno i seguenti parametri:
investimento (€);
tipologia di vettore energetico risparmiato (es.
energia elettrica, gas metano, gasolio, ecc.);
riduzione dei consumi annui (es. kWh/anno, mc/anno,
ecc.);
risparmio energetico (tep/anno);
riduzione di emissione di CO2 a seguito
dell’intervento (tCO2/anno - si dovrà dare indicazione
dei coefficienti di conversione utilizzati).
La diagnosi energetica deve
essere fatta anche in caso di sostituzione dei macchinari.
Le società di capitali dovranno
utilizzare i dati contenuti nel bilancio dell’ultimo
esercizio chiuso entro il 31.12.2021 e depositato presso il
Registro delle Imprese. Le società di persone e le ditte
individuali dovranno utilizzare i dati della dichiarazione
dei redditi relativi all’ultimo esercizio chiuso entro il
31.12.2021.
Ai fini della redazione della diagnosi energetica è
possibile far riferimento ai consumi relativi all'anno n-1
delle imprese preesistenti o cedenti correlati agli
interventi di efficientamento in quanto oggettivamente
determinabili, dandone evidenza nell'ambito della diagnosi
stessa. Si veda la FAQ n. 6 dell'argomento "Bando" per
quanto concerne il calcolo del MOL.
E' sufficiente redigere un'unica diagnosi energetica
nell'ambito della quale devono essere specificati in
maniera chiara, per ciascun intervento, l'unità produttiva
oggetto dell'intervento nonché i consumi dell'unità
produttiva stessa. Si precisa che, ai fini del calcolo del
dimensionamento massimo degli impianti a fonte rinnovabile,
si dovrà far riferimento ai consumi delle singole unità
produttive oggetto dell'installazione senza possibilità -
in caso di installazione su più unità produttive distinte -
di cumulare i consumi stessi (fa eccezione il caso di unità
produttive contigue e con un unico punto di prelievo).
Entro il termine di conclusione
del progetto lo stesso dovrà essere realizzato per almeno
il 70% delle spese ammesse, pena la revoca del contributo.
In caso di progetto interamente realizzato nei termini le
spese rendicontate non potranno, comunque, essere inferiori
al 70% delle spese ammesse con un minimo di Euro 20.000,00.
Gli interventi realizzati non devono essere difformi da
quelli individuati in sede di presentazione della domanda.
Il progetto si dovrà concludere
entro 24 mesi dal provvedimento di concessione del
contributo che coincide con il provvedimento di
approvazione della graduatoria. Se l’impresa conclude il
progetto prima dei 24 mesi dovrà richiedere la liquidazione
del contributo entro 90 giorni dalla conclusione del
progetto (data dell’ultima fattura).
Sì, l’intervento di
efficientamento deve essere fisicamente realizzato nella
sede legale o nell’unità locale nel territorio del
distretto pratese dove si svolge l’attività primaria con
codice ATECO 13. L'intervento, purché abbia natura
unitaria, può riguardare anche più localizzazioni
dell'impresa che rispondano ai suddetti requisiti.
Per sistemi ausiliari della
produzione di energia, essendo riferiti a impianti di
cogenerazione e trigenerazione si intendono quei sistemi
che sono di ausilio esclusivamente ai medesimi.
No. L’installazione e l’utilizzo
di beni non può essere realizzato su immobili totalmente
distinti dalla sede legale e le unità locali destinatarie
delle agevolazioni.
In caso di impianti FER per
mancato consumo si intende energia non prelevata dalla rete
sia essa per autoconsumo che per accumulo in specifici
sistemi di stoccaggio.
La proprietà dell’immobile è
ininfluente.
Per autoconsumo si intende la
quantità di energia prodotta dall'impianto ed autoconsumata
(non immessa in rete). L’impianto oggetto di intervento non
deve essere sovradimensionato rispetto al consumo annuo
rappresentativo dell'azienda (producibilità annua
dell'impianto FER = consumo annuo dell'azienda).
Il bando fa riferimento solo alle
necessità di autoconsumo, la producibilità dell’impianto
non può essere superiore al consumo annuo rilevato
nell’anno 2021 o 2022 se disponibile. L’autoconsumo non si
determina sulla potenza dell’impianto ma sui consumi
annuali e sulla producibilità annua dell’impianto stesso.
L’impianto deve essere dimensionato al fabbisogno annuo
dell’azienda. Per esempio se consumo 100.000 kWh/anno
l’impianto deve produrre 100.000 kWh/anno o meno di 100.000
kWh/anno.
L’impianto deve essere
dimensionato per l’autoconsumo e tale dimensionamento deve
fare riferimento ai consumi relativi all'anno 2021, o 2022
se disponibile. Quindi se ho consumato 100.000 KWh/anno
l’impianto dovrà avere una producibilità complessiva uguale
o minore a 100.000 KWh/anno.
Le TEP si calcolano sull'energia
effettivamente autoconsumata, coincidente con il risparmio
dell'energia primaria.
No, nel bando ci si riferisce a
nuovi impianti. Questo è un impianto esistente e
l'intervento prevede solo un cambio di
configurazione/assetto
Non sono ammissibili le spese
inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non
è previsto presso la sede legale o unità locale
destinataria dell’intervento. Sono ammissibili eventuali
installazioni presso la sede destinataria dell'intervento
che incidono parzialmente su una sede adiacente.
In merito all’energia autoconsumata si considera, sulla
base di alcune approssimazioni, quella effettivamente
autoconsumata dall’azienda intesa come mancato prelievo
dalla rete. A tal proposito si dovrà procedere con la
determinazione del “consumo medio giornaliero mensile”,
valutato sul singolo mese, diviso i giorni effettivamente
lavorati nel mese. Successivamente andrà determinato il
“valore medio giornaliero di energia prodotta mensilmente”
dall’impianto rinnovabile. Il valore dell’energia
coincidente tra l’energia prodotta nel mese dall’impianto
FER e quella effettivamente prelevata dalla rete durate i
giorni lavorativi sarà quella che dovrà essere utilizzata
per il calcolo del tep. Si riporta di seguito un esempio
esplicativo:
……………..
consumo MARZO 20.000 kWh/mese – 21gg lavorati –
consumo medio giornaliero mensile 20.000/21 = 952 kWh/gg
producibilità MARZO 15.000 kWh/mese – 21gg lavorati -
valore medio giornaliero energia prodotta mensilmente
15.000/31 = 484 kWh/gg
autoconsumo MARZO 484 kWh/gg*21gg = 10.164 kWh/mese
consumo GIUGNO 20.000 kWh/mese – 22gg lavorati –
consumo medio giornaliero mensile 20.000/22 = 909 kWh/gg
producibilità GIUGNO 30.000 kWh/mese – 22gg lavorati -
valore medio giornaliero energia prodotta mensilmente
30.000/30 = 1.000 kWh/gg
autoconsumo GIUGNO 909 kWh/gg*22gg = 20.000 kWh/mese
……………..
Il valore di energia autoconsumta annua su cui calcolare il
valore dei tep risparmiati sarà data dalla somma
dell’energia autoconsumata nei singoli mesi.
In caso di impianto da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico)
il calcolo del TEP dovrà essere effettuato sulla sola
energia autoconsumata (vedere anche FAQ n.7 dell'argomento
Fotovoltaico e fonti rinnovabili). Tale valore
moltiplicato per il coefficiente di conversione in TEP darà
il valore finale.
Sì, la spesa è ammissibile
In questo caso la spesa è
ammissibile a condizione che l'impianto sia installato
nell'unità produttiva o sede legale dell'azienda dove sarà
effettuato l'intervento, posta nel territorio del distretto
pratese.
Nel caso specifico viene
considerato solo il miglioramento del rendimento del
generatore valutato ante e post intervento.
I valori di producibilità potranno essere stimati prendendo
a riferimento i valori di cui alla norma UNI 10349 che
fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici
convenzionali. Un esempio è riportato nella tabella
seguente:
Azimut
Tilt
kWh/kWp*anno
SUD 0°
30°
1.240
EST/OVEST +/-90°
30°
1.020
SUD +/-45°
30°
1.180
Piano orizzontale
0°
1.100
SUD 0°
90°
785
EST/OVEST +/-90°
90°
620
SUD +/-45°
00°
765
I coefficienti di conversione da utilizzare per la
trasformazione dell’energia risparmiata in TEP sono quelli
riportati al documento di cui al link Enea
ed in particolare:
VETTORE
u.m.
valore
Fattore
conversione in tep
PCI o
EER
TEP
Vtot
[tep]
Energia elettrica
kWh
0,187 x 10^-3
Gas naturale
Sm3
8.360 x 10^-7
8.360
Calore
kWh
860/0,9 x 10^-7
Freddo
kWh
(1/EER) x 0,187 x 10^-3
3
Biomassa
t
PCI (kcal/kg) x 10^-4
Olio combustibile
t
PCI (kcal/kg) x 10^-4
9.800
GPL
t
PCI (kcal/kg) x 10^-4
11.000
Gasolio
t
PCI (kcal/kg) x 10^-4
10.200
Coke di petrolio
t
PCI (kcal/kg) x 10^-4
8.300
No, la spesa non rientra tra
quelle ammissibili ai sensi dell'art. 5 del bando.
Sì, purché la producibilità
dell'impianto oggetto dell'agevolazione sommata alla
producibilità dell'impianto esistente non superi il
fabbisogno annuale di energia (art. 5, paragrafo 1, lett.
b) del bando).
Ai fini del calcolo del
dimensionamento massimo degli impianti si dovrà far
riferimento ai consumi delle singole unità produttive
oggetto dell'installazione senza possibilità - in caso di
installazione su più unità produttive distinte - di
cumulare i consumi stessi (fa eccezione il caso di unità
produttive contigue e con un unico punto di prelievo).
La spesa per la rimozione
dell’amianto non è prevista tra i costi ammissibili
all'agevolazione.
No, sono ammessi solo costi
sostenuti successivamente alla presentazione della domanda.
Il 30% delle spese di formazione si calcola sull’importo
massimo delle spese ammissibili.
Caso 1: Valore del progetto presentato: 500.000
euro Importo massimo spese ammissibili: 200.000
euro Limite massimo spese di formazione: 60.000
euro (30% x 200.000 euro)
Caso 2: Valore del progetto presentato 150.000
euro Limite massimo spese di formazione: 45.000
euro (30% x 150.000 euro)
Bisogna entrare nel merito della
diagnosi energetica della producibilità del macchinario. Se
ad esempio il macchinario, nella situazione ante
intervento, aveva un consumo di 100 kWh/anno afronte di una
lavorazione di 100 kg di materiale e nella situazione post
intervento la macchina, a parità di consumi di 100
kWh/anno, riesce a fare una lavorazione per 200 kg di
materiale si è fatto efficientamento
Sono ammessi interventi di
efficientamento anche su macchinari usati. La riduzione del
consumo dovrà essere riportata nella diagnosi energetica.
Il tecnico estensore della diagnosi dovrà evidenziare la
situazione ante e post intervento. Il bando non ammette
l’acquisto di beni usati, ma agevola l'intervento di
efficientamento per la sola parte riguardante attrezzature
e materiali nuovi installati su beni già presenti in
azienda.
La spesa è ammissibile purché
nella diagnosi energetica sia esplicitato in maniera chiara
quale è la parte di autoconsumo da imputare solo al sistema
di accumulo.
E' sufficiente che l'impresa
utilizzi uno specifico conto corrente, anche già esistente,
le cui coordinate devono essere dichiarate in sede di
domanda.
La spesa è ammissibile sempreché
sia finalizzata al solo autoconsumo. Ai fini del calcolo
delle TEP risparmiate rileva il solo differenziale rispetto
al valore precedente l'intervento, da riportare
dettagliatamente in diagnosi energetica.
L'intervento è ammissibile.
L'investimento oggetto del progetto a valere sul bando deve
essere avviato successivamente alla presentazione della
domanda. Tutte le spese riportate nel piano finanziario
pertanto dovranno essere sostenute successivamente a tale
data. Per "spesa sostenuta" deve intendersi il momento in
cui si verifica per prima una delle seguenti condizioni:
l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti
che rendono irreversibile il programma (ad es.
accettazione di preventivi - stipula di contratti o
emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel
programma d’investimento);
sono state emesse fatture relative a beni che
compongono il programma;
sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto,
relativi a beni che compongono il programma
d’investimento.
La spesa non è ammissibile in
quanto non riguarda l'acquisto di macchinari nuovi di
fabbrica (art. 6, par. 1, lett. a del bando).
L'intervento è ammissibile a
condizione che si tratti di sostituzione di un impianto già
esistente e consenta una riduzione dei consumi complessivi
dell'impianto stesso.
No, il bando non prevede tale
possibilità (art. 5, paragrafo 1, lett. a).
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Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'immobile
"Ex Vivaio Forestale di Villanova - La Piantagione".
Pubblicato l'esito del secondo esperimento d'asta.
Pubblicato il procedimento 1/2024 di cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali non in liquidazione con sede in provincia di Pistoia.
Pubblicata la "Disciplina per gli incentivi funzioni tecniche – Art. 45 codice dei contratti pubblici" approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 247/24.