Bando Efficientamento Energetico per le imprese del distretto tessile pratese

Bando di contributo a fondo perduto a sostegno di progetti per realizzare programmi di investimento che hanno come obiettivo l'efficientamento energetico o la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico.

Pubblicate le istruzioni operative per la richiesta di anticipo e/o per la rendicontazione finale delle attività e la relativa modulistica.

Approvata la graduatoria delle domande in data 3/08/2023:

Ultimo aggiornamento:

28 Settembre 2023

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Cosa è e cosa finanzia

Il bando Efficientamento Energetico è finanziato con il contributo straordinario assegnato al Comune di Prato per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.

Le agevolazioni sono erogate sotto forma di contributo a fondo perduto e sono finalizzate al sostegno di progetti volti a realizzare programmi di investimento in ambito di efficientamento energetico o per la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico.

I progetti dovranno essere ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità in grado di accrescere la competitività delle imprese e con ricadute positive sul distretto industriale pratese.

A chi si rivolge

Il contributo è rivolto alle imprese operanti nel settore tessile facenti parte del distretto industriale pratese.

Le imprese alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
  • avere sede o unità locali destinatarie dell'intervento nell'ambito territoriale e funzionale del distretto tessile pratese. La sede legale deve trovarsi nel territorio nazionale;
La mia azienda fa parte del distretto tessile pratese?

Il distretto tessile di Prato include 12 comuni nell'area di tre province:

  • provincia di Prato: comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio;
  • provincia di Pistoia: comuni di Agliana, Montale, Quarrata;
  • provincia di Firenze: comuni di Calenzano e Campi Bisenzio.
  • svolgere, nelle localizzazioni oggetto dell’intervento, attività primaria con codice ATECO 13 (escluso 13.0);
Quali sono i Codici ATECO 13?

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
13.20.00 Tessitura;
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
13.99.10 Fabbricazione di ricami;
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi.

  • essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 4 del bando.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità della domanda.

Tipo di contributo

Le risorse finanziarie per la concessione del contributo ammontano a 4 milioni di euro.

Il contributo è erogato sotto forma di contributo a fondo perduto ed è concesso in regime "de minimis".

Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese ritenute ammissibili in base alla dimensione dell'impresa:

  • micro-piccola impresa: 70%;
  • media impresa: 60%;
  • grande impresa: 50%.
Qual è la differenza tra micro, piccola, media e grande impresa?

Per definire la dimensione della tua impresa consulta il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo l'ammontare complessivo delle spese considerate ammissibili deve essere di almeno 20.000 euro. L'importo massimo delle spese ammissibili a contributo è di 200.000 euro.

Progetti ammissibili

Il bando Efficientamento energetico finanzia i progetti di investimento che comprendono uno o più degli interventi previsti all'art. 5 del Bando:

  • efficientamento energetico del processo produttivo, nonché efficientamento energetico degli impianti ausiliari all'attività produttiva;
  • installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile, inclusi i sistemi di accumulo e stoccaggio;
  • installazione di impianti di cogenerazione - trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione;
  • installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia;
  • interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità. Sono ammessi anche interventi di rifasamento e installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality).

I progetti devono concludersi entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi:

  • acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
  • programmi informatici e licenze software;
  • formazione del personale;
  • spese per servizi di consulenza e per l'acquisizione di certificazioni di prodotto o processo.

L'elenco dettagliato delle spese ammissibili è consultabile all'art. 6 del Bando.

Presenta la domanda

La domanda può essere presentata:

  • dalle ore 10:00 del giorno 4 aprile 2023 fino alle ore 17:00 del giorno 05 giugno 2023 (termine così prorogato con deliberazione G.C. n. 32/2023 del 23/03/2023) ;
  • esclusivamente online dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
  • tramite la piattaforma Restart di Infocamere

Per precompilare e per presentare la domanda è necessario avere una identità digitale (SPID, CNS, CIE).

In caso di problemi tecnici riguardanti la piattaforma ReStart contattare l'assistenza tramite la pagina "Aiuto e contatti".

Attenzione

Accedi alla piattaforma prima dell’apertura del bando. In questo modo potrai integrare i dati mancanti e verificare la correttezza della propria posizione.

Quante domande posso presentare?

Ogni singola impresa può presentare una sola domanda di contributo sul presente bando.
Non è possibile presentare progetti in forma congiunta da parte di più imprese.

Come richiesto dall'art. 9 del Bando alla domanda devono essere allegati:

  1. relazione tecnica illustrativa del progetto;
  2. piano finanziario delle entrate e delle spese previste;
  3. diagnosi energetica;
  4. foglio di calcolo utilizzato per la definizione del MOL.

Tutti gli allegati devono essere in formato .pdf/A e sottoscritti digitalmente come richiesto dal Bando (art. 9, paragrafo 4).

Richiesta Anticipo

Nel caso di progetti con spese ammesse a contributo di importo pari o superiore a € 100.000 l'impresa può presentare una richiesta di erogazione di una prima quota del 50% (SAL) delle agevolazioni concesse successivamente al sostenimento di spese per investimenti, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse a contributo.

La richiesta di erogazione della prima quota del contributo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa deve essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it utilizzando la modulistica appositamente predisposta, unitamente ai documenti indicati all'art. 11 comma 4 del bando.

Rendicontazione finale delle attività

L'erogazione del saldo ovvero l'erogazione in un'unica soluzione del contributo spettante deve essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto come definita all'art. 7, paragrafo 2 del bando, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione dello stesso, pena revoca dell'agevolazione concessa.

Le richieste di cui al paragrafo precedente devono essere trasmesse dai soggetti ammessi come da art. 10, paragrafo 7 del bando, a mezzo PEC all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it utilizzando la modulistica appositamente predisposta, unitamente ai documenti indicati all'art. 11 comma 7 del bando.

Anche in questo caso la richiesta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è Daniele Bosi, Dirigente dell’Area 3 "Promozione e Sviluppo Economico" della Camera di commercio di Pistoia-Prato.

Ricordati di leggere il testo integrale del Bando

E' possibile scaricare il testo integrale del Bando Efficientamento energetico (Allegato A della Deliberazione di Giunta n. 32/23 del 23/03/2023).

Modulistica

Excel Word Descrizione
Piano finanziario delle entrate e delle spese in formato Word Piano finanziario delle entrate e delle spese
Foglio di calcolo per la definizione del MOL ditte individuali (DSAN) in formato Excel Foglio di calcolo per la definizione del MOL ditte individuali (DSAN)
Foglio di calcolo per la definizione del MOL società di persone (DSAN) in formato Excel Foglio di calcolo per la definizione del MOL società di persone (DSAN)
Foglio di calcolo per la definizione del MOL società di capitali (DSA) in formato Excel Foglio di calcolo per la definizione del MOL società di capitali (DSA)
Modulo di richiesta erogazione acconto S.A.L. in formato Word Modulo di richiesta erogazione acconto (S.A.L.)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta erogazione acconto in formato Word Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta erogazione acconto
Modulo di richiesta erogazione contributo a saldo o in unica soluzione in formato Word Modulo di richiesta erogazione contributo a saldo o in unica soluzione
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta erogazione a saldo o in unica soluzione in formato Word Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta erogazione a saldo o in unica soluzione

FAQ - Domande frequenti

Il contributo è cumulabile con altri aiuti, anche in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, a condizione che il cumulo stesso non sia escluso dall'altra misura specifica. Si ricorda inoltre che il contributo può essere cumulato con agevolazioni fiscali o contributive che non costituiscano aiuto di Stato, nel limite del 100% dei costi effettivamente sostenuti.
L'investimento da prendere in considerazione per il rapporto con le TEP di energia primaria risparmiata è il valore dichiarato in sede di domanda, non necessariamente coincidente con il valore ammissibile. Esempio: progetto del valore di 300.000 euro, ammissibile per max 200.000: ai fini del calcolo del rapporto rilevano i 300.000 euro .
Non si possono sommare risparmi ottenuti da interventi realizzati prima della presentazione della domanda.
Sì, la sede e/o le unità locali oggetto dell'intervento devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive, con codice di attività primaria 13 (escluso 13.00).
Sia la riduzione di consumi che la producibilità del fotovoltaico dovranno essere convertiti in TEP. In caso di impianti FER sarà convertitià in TEP la sola energia autoconsumata.
Trattandosi di un nuovo soggetto giuridico non sarà possibile fare riferimento ai dati del bilancio (o della dichiarazione dei redditi) delle aziende cessate/cedenti. Ai fini della presentazione della domanda l'allegato di cui all'art. 9, paragrafo 4, lettera d) del bando dovrà pertanto essere compilato impostando tutti i valori a zero. L'unica eccezione è rappresentata dalla trasformazione societaria con mantenimento dello stesso codice fiscale, stante che tale operazione non determina l'estinzione della società. In questo caso si dovrà far riferimento all'ultimo bilancio approvato entro il 31.12.2021 (da parte della trasformanda o della trasformata). Si veda la FAQ n. 10 dell'argomento "Allegati da presentare" per quanto concerne la determinazione dei consumi ai fini della redazione della diagnosi energetica.
La relazione tecnica sul progetto deve essere firmata dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, mentre la diagnosi energetica deve essere timbrata e firmata da un tecnico.
La “relazione tecnica illustrativa del progetto” dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:
  1. descrizione del progetto;
  2. (in caso di interventi di sostituzione integrale o parziale della/e linea/e produttive): descrizione dettagliata anche della modalità di cessione o dismissione dei beni e delle attrezzature sostituite;
  3. (in caso di “impianti a fonte rinnovabile”): sintesi della descrizione della metodologia di calcolo e dei parametri presi in considerazione per la determinazione della quota parte di energia autoconsumata come riportato nella diagnosi energetica al punto “Individuazione dei possibili interventi”;
  4. “tabella riassuntiva degli interventi” (come riportata all’interno della diagnosi energetica).
La diagnosi energetica deve essere redatta da un tecnico in possesso delle competenze adeguate e pertinenti l’intervento e regolarmente iscritto ad albo / ordine tecnico professionale (art. 9 comma 4 lett. c) Bando).
Si, se contiene gli interventi di efficientamento previsti nel progetto presentato e ancora non effettuati. La relazione tecnica dovrà riportare quanto previsto nei contenuti della diagnosi energetica e rendere quindi intellegibile l'intervento che si intende realizzare; la realizzazione dell'intervento stesso rispetti le tempistiche previste dal bando.
Si fa riferimento all’anno n-1 e i consumi devono essere rappresentativi del profilo dell’azienda.
Si, purché siano rispettati i requisti dell'art. 9 comma 4 lett. C) del bando
La diagnosi energetica deve essere redatta utilizzando come linea guida per gli argomenti da trattare quelli previsti dalla specifica norma UNI EN 16247 pertinente. Fac simile di diagnosi energetica può essere scaricata dal sito Enea.
I punti della norma trattati potranno essere anche solo quelli rilevanti e pertinenti ai fini della definizione degli interventi di cui si richiede l’incentivo. La diagnosi energetica dovrà comunque riportare i seguenti contenuti minimi:
  • Dati dell’Azienda
  • Dati del sito produttivo oggetto della diagnosi
  • Periodo di riferimento della diagnosi
  • Consumi energetici (consumi complessivi e consumi di dettaglio del vettore energetico a cui l’intervento di efficientamento si riferisce);
  • Informazione sul metodo di raccolta dati. Descrizione delle metodologie utilizzare per la raccolta dei dati utilizzati nell’analisi. Ad esempio, bollette, contatori fiscali, misuratori specifici in campo, misurazioni strumentali in continuo o spot, stime sulla base delle grandezze in gioco (es. ore di funzionamento, potenza, ecc.), ecc..
  • Individuazione dei possibili interventi. La descrizione degli interventi di efficientamento dovrà dare una indicazione tecnica dettagliata dell’intervento proposto in cui siano evidenziati anche i parametri che sono stati presi in considerazione al fine di determinare la riduzione dei consumi. In caso di impianti da fonti rinnovabili dovrà essere esplicitata la metodologia di calcolo ed i parametri presi in considerazione ai fini della determinazione della quota parte di energia autoconsumata;
  • Tabella riassuntiva degli interventi individuati. La diagnosi dovrà contenere una tabella riassuntiva che, per ciascun intervento proposto, porti in evidenza almeno i seguenti parametri:
    • investimento (€);
    • tipologia di vettore energetico risparmiato (es. energia elettrica, gas metano, gasolio, ecc.);
    • riduzione dei consumi annui (es. kWh/anno, mc/anno, ecc.);
    • risparmio energetico (tep/anno);
    • riduzione di emissione di CO2 a seguito dell’intervento (tCO2/anno - si dovrà dare indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati).
La diagnosi energetica deve essere fatta anche in caso di sostituzione dei macchinari.
Le società di capitali dovranno utilizzare i dati contenuti nel bilancio dell’ultimo esercizio chiuso entro il 31.12.2021 e depositato presso il Registro delle Imprese. Le società di persone e le ditte individuali dovranno utilizzare i dati della dichiarazione dei redditi relativi all’ultimo esercizio chiuso entro il 31.12.2021.
Ai fini della redazione della diagnosi energetica è possibile far riferimento ai consumi relativi all'anno n-1 delle imprese preesistenti o cedenti correlati agli interventi di efficientamento in quanto oggettivamente determinabili, dandone evidenza nell'ambito della diagnosi stessa. Si veda la FAQ n. 6 dell'argomento "Bando" per quanto concerne il calcolo del MOL.
E' sufficiente redigere un'unica diagnosi energetica nell'ambito della quale devono essere specificati in maniera chiara, per ciascun intervento, l'unità produttiva oggetto dell'intervento nonché i consumi dell'unità produttiva stessa. Si precisa che, ai fini del calcolo del dimensionamento massimo degli impianti a fonte rinnovabile, si dovrà far riferimento ai consumi delle singole unità produttive oggetto dell'installazione senza possibilità - in caso di installazione su più unità produttive distinte - di cumulare i consumi stessi (fa eccezione il caso di unità produttive contigue e con un unico punto di prelievo).
Entro il termine di conclusione del progetto lo stesso dovrà essere realizzato per almeno il 70% delle spese ammesse, pena la revoca del contributo. In caso di progetto interamente realizzato nei termini le spese rendicontate non potranno, comunque, essere inferiori al 70% delle spese ammesse con un minimo di Euro 20.000,00. Gli interventi realizzati non devono essere difformi da quelli individuati in sede di presentazione della domanda.
Il progetto si dovrà concludere entro 24 mesi dal provvedimento di concessione del contributo che coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria. Se l’impresa conclude il progetto prima dei 24 mesi dovrà richiedere la liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla conclusione del progetto (data dell’ultima fattura).
Sì, l’intervento di efficientamento deve essere fisicamente realizzato nella sede legale o nell’unità locale nel territorio del distretto pratese dove si svolge l’attività primaria con codice ATECO 13. L'intervento, purché abbia natura unitaria, può riguardare anche più localizzazioni dell'impresa che rispondano ai suddetti requisiti.
Per sistemi ausiliari della produzione di energia, essendo riferiti a impianti di cogenerazione e trigenerazione si intendono quei sistemi che sono di ausilio esclusivamente ai medesimi.
No. L’installazione e l’utilizzo di beni non può essere realizzato su immobili totalmente distinti dalla sede legale e le unità locali destinatarie delle agevolazioni.
In caso di impianti FER per mancato consumo si intende energia non prelevata dalla rete sia essa per autoconsumo che per accumulo in specifici sistemi di stoccaggio.
La proprietà dell’immobile è ininfluente.
Per autoconsumo si intende la quantità di energia prodotta dall'impianto ed autoconsumata (non immessa in rete). L’impianto oggetto di intervento non deve essere sovradimensionato rispetto al consumo annuo rappresentativo dell'azienda (producibilità annua dell'impianto FER = consumo annuo dell'azienda).
Il bando fa riferimento solo alle necessità di autoconsumo, la producibilità dell’impianto non può essere superiore al consumo annuo rilevato nell’anno 2021 o 2022 se disponibile. L’autoconsumo non si determina sulla potenza dell’impianto ma sui consumi annuali e sulla producibilità annua dell’impianto stesso. L’impianto deve essere dimensionato al fabbisogno annuo dell’azienda. Per esempio se consumo 100.000 kWh/anno l’impianto deve produrre 100.000 kWh/anno o meno di 100.000 kWh/anno.
L’impianto deve essere dimensionato per l’autoconsumo e tale dimensionamento deve fare riferimento ai consumi relativi all'anno 2021, o 2022 se disponibile. Quindi se ho consumato 100.000 KWh/anno l’impianto dovrà avere una producibilità complessiva uguale o minore a 100.000 KWh/anno.
Le TEP si calcolano sull'energia effettivamente autoconsumata, coincidente con il risparmio dell'energia primaria.
No, nel bando ci si riferisce a nuovi impianti. Questo è un impianto esistente e l'intervento prevede solo un cambio di configurazione/assetto
Non sono ammissibili le spese inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede legale o unità locale destinataria dell’intervento. Sono ammissibili eventuali installazioni presso la sede destinataria dell'intervento che incidono parzialmente su una sede adiacente.
In merito all’energia autoconsumata si considera, sulla base di alcune approssimazioni, quella effettivamente autoconsumata dall’azienda intesa come mancato prelievo dalla rete. A tal proposito si dovrà procedere con la determinazione del “consumo medio giornaliero mensile”, valutato sul singolo mese, diviso i giorni effettivamente lavorati nel mese. Successivamente andrà determinato il “valore medio giornaliero di energia prodotta mensilmente” dall’impianto rinnovabile. Il valore dell’energia coincidente tra l’energia prodotta nel mese dall’impianto FER e quella effettivamente prelevata dalla rete durate i giorni lavorativi sarà quella che dovrà essere utilizzata per il calcolo del tep. Si riporta di seguito un esempio esplicativo:
  • ……………..
  • consumo MARZO 20.000 kWh/mese – 21gg lavorati – consumo medio giornaliero mensile 20.000/21 = 952 kWh/gg
  • producibilità MARZO 15.000 kWh/mese – 21gg lavorati - valore medio giornaliero energia prodotta mensilmente 15.000/31 = 484 kWh/gg
  • autoconsumo MARZO 484 kWh/gg*21gg = 10.164 kWh/mese
  • consumo GIUGNO 20.000 kWh/mese – 22gg lavorati – consumo medio giornaliero mensile 20.000/22 = 909 kWh/gg
  • producibilità GIUGNO 30.000 kWh/mese – 22gg lavorati - valore medio giornaliero energia prodotta mensilmente 30.000/30 = 1.000 kWh/gg
  • autoconsumo GIUGNO 909 kWh/gg*22gg = 20.000 kWh/mese
  • ……………..
Il valore di energia autoconsumta annua su cui calcolare il valore dei tep risparmiati sarà data dalla somma dell’energia autoconsumata nei singoli mesi.
In caso di impianto da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) il calcolo del TEP dovrà essere effettuato sulla sola energia autoconsumata (vedere anche FAQ n.7 dell'argomento Fotovoltaico e fonti rinnovabili). Tale valore moltiplicato per il coefficiente di conversione in TEP darà il valore finale.
Sì, la spesa è ammissibile
In questo caso la spesa è ammissibile a condizione che l'impianto sia installato nell'unità produttiva o sede legale dell'azienda dove sarà effettuato l'intervento, posta nel territorio del distretto pratese.
Nel caso specifico viene considerato solo il miglioramento del rendimento del generatore valutato ante e post intervento.
I valori di producibilità potranno essere stimati prendendo a riferimento i valori di cui alla norma UNI 10349 che fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali. Un esempio è riportato nella tabella seguente:
Azimut Tilt kWh/kWp*anno
SUD 0° 30° 1.240
EST/OVEST  +/-90° 30° 1.020
SUD +/-45° 30° 1.180
Piano orizzontale 1.100
SUD 0° 90° 785
EST/OVEST  +/-90° 90° 620
SUD +/-45° 00° 765
I coefficienti di conversione da utilizzare per la trasformazione dell’energia risparmiata in TEP sono quelli riportati al documento di cui al link Enea ed in particolare:
VETTORE u.m. valore Fattore conversione in tep PCI o EER TEP Vtot [tep]
Energia elettrica kWh 0,187 x 10^-3
Gas naturale Sm3 8.360 x 10^-7 8.360
Calore kWh 860/0,9 x 10^-7
Freddo kWh (1/EER) x 0,187 x 10^-3 3
Biomassa t PCI (kcal/kg) x 10^-4
Olio combustibile t PCI (kcal/kg) x 10^-4 9.800
GPL t PCI (kcal/kg) x 10^-4 11.000
Gasolio t PCI (kcal/kg) x 10^-4 10.200
Coke di petrolio t PCI (kcal/kg) x 10^-4 8.300
No, la spesa non rientra tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 5 del bando.
Sì, purché la producibilità dell'impianto oggetto dell'agevolazione sommata alla producibilità dell'impianto esistente non superi il fabbisogno annuale di energia (art. 5, paragrafo 1, lett. b) del bando).
Ai fini del calcolo del dimensionamento massimo degli impianti si dovrà far riferimento ai consumi delle singole unità produttive oggetto dell'installazione senza possibilità - in caso di installazione su più unità produttive distinte - di cumulare i consumi stessi (fa eccezione il caso di unità produttive contigue e con un unico punto di prelievo).
La spesa per la rimozione dell’amianto non è prevista tra i costi ammissibili all'agevolazione.
No, sono ammessi solo costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda.
Il 30% delle spese di formazione si calcola sull’importo massimo delle spese ammissibili.
  • Caso 1:
    Valore del progetto presentato: 500.000 euro
    Importo massimo spese ammissibili: 200.000 euro
    Limite massimo spese di formazione: 60.000 euro (30% x 200.000 euro)
  • Caso 2:
    Valore del progetto presentato 150.000 euro
    Limite massimo spese di formazione: 45.000 euro (30% x 150.000 euro)
Bisogna entrare nel merito della diagnosi energetica della producibilità del macchinario. Se ad esempio il macchinario, nella situazione ante intervento, aveva un consumo di 100 kWh/anno afronte di una lavorazione di 100 kg di materiale e nella situazione post intervento la macchina, a parità di consumi di 100 kWh/anno, riesce a fare una lavorazione per 200 kg di materiale si è fatto efficientamento
Sono ammessi interventi di efficientamento anche su macchinari usati. La riduzione del consumo dovrà essere riportata nella diagnosi energetica. Il tecnico estensore della diagnosi dovrà evidenziare la situazione ante e post intervento. Il bando non ammette l’acquisto di beni usati, ma agevola l'intervento di efficientamento per la sola parte riguardante attrezzature e materiali nuovi installati su beni già presenti in azienda.
La spesa è ammissibile purché nella diagnosi energetica sia esplicitato in maniera chiara quale è la parte di autoconsumo da imputare solo al sistema di accumulo.
E' sufficiente che l'impresa utilizzi uno specifico conto corrente, anche già esistente, le cui coordinate devono essere dichiarate in sede di domanda.
La spesa è ammissibile sempreché sia finalizzata al solo autoconsumo. Ai fini del calcolo delle TEP risparmiate rileva il solo differenziale rispetto al valore precedente l'intervento, da riportare dettagliatamente in diagnosi energetica.
L'intervento è ammissibile.
L'investimento oggetto del progetto a valere sul bando deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda. Tutte le spese riportate nel piano finanziario pertanto dovranno essere sostenute successivamente a tale data. Per "spesa sostenuta" deve intendersi il momento in cui si verifica per prima una delle seguenti condizioni:
  1. l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. accettazione di preventivi - stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);
  2. sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;
  3. sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento.
La spesa non è ammissibile in quanto non riguarda l'acquisto di macchinari nuovi di fabbrica (art. 6, par. 1, lett. a del bando).
L'intervento è ammissibile a condizione che si tratti di sostituzione di un impianto già esistente e consenta una riduzione dei consumi complessivi dell'impianto stesso.
No, il bando non prevede tale possibilità (art. 5, paragrafo 1, lett. a).


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