Pagamento diritto annuale 2024 in base al fatturato

Ci sono due modalità di calcolo del diritto annuale previste dalla legge in base al tipo di impresa:

  • in misura fissa;
  • in base al fatturato dell'anno precedente. In quest'ultimo caso, le nuove imprese e unità locali pagano, solo per il primo anno, un importo fisso.
Ultimo aggiornamento:

23 Agosto 2024

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Chi paga in base al fatturato

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Pagano il diritto annuale 2024 in base al fatturato:

  • le società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas);
  • tutte le società di capitali (srl-spa-sapa);
  • le cooperative e i consorzi con attività esterna;
  • i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
  • gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

Istruzioni per il calcolo

  • Il "fatturato" deve essere calcolato sulla base della dichiarazione IRAP.
  • Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali presenti in Prato o Pistoia e in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie".
  • Le nuove imprese e le nuove unità locali iscritte nel 2024 non rientrano nel pagamento a scadenza ordinaria, ma devono versare al momento dell'iscrizione gli importi indicati nel paragrafo "Importi per nuove iscrizioni".
  • Il diritto annuale non è frazionabile in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali).
  • Per il 2024, il Ministero delle Imprese e made in Italy (ex Sviluppo Economico) ha autorizzato per la Camera di commercio di Pistoia-Prato la maggiorazione del 20% (decreto 23/02/2023).
La tua impresa ha trasferito la sede nel corso del 2024?

Se la nuova sede è in una provincia diversa dalla precedente, il diritto annuale per la sede deve essere pagato alla Camera di commercio in cui l'impresa era iscritta al 1 gennaio 2024. Non è rilevante la data effettiva di trasferimento, ma quella di iscrizione nel Registro Imprese della nuova Camera (si può vedere dalla visura).

La tua impresa ha cambiato natura giuridica?

Se il passaggio è da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), si deve pagare in base alla natura giuridica con cui l'impresa era iscritta al 1 gennaio 2024.

Nel caso di passaggio fra due forme che pagano entrambe in base al fatturato, le regole per il pagamento non cambiano. Se però la trasformazione è avvenuta l'anno precedente, e per questo ci sono due diverse dichiarazioni IRAP, bisogna sommare i fatturati.

Importi per nuove iscrizioni

Per le imprese che pagano in base al fatturato, il primo anno (cioè quello di iscrizione) è versato in misura fissa, con l'importo previsto per la classe più bassa di fatturato, sia per la sede che per le nuove unità locali.

In questo caso, il diritto annuale può essere automaticamente addebitato su indicazione del richiedente al momento dell'invio della pratica telematica (con indicazione degli importi in ricevuta); oppure può essere pagato nei 30 giorni successivi con F24. Per maggiori dettagli, consultare la pagina "come pagare il diritto annuale".

Importi per società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi (già ridotti del 50% e maggiorati del 20% rispetto alla misura "base")

Sede / U.L. Importo
Nuova impresa iscritta nel 2024 € 120,00
Per ogni nuova unità locale in provincia di Prato o Pistoia iscritta nel 2024 € 24,00

Definizione di fatturato

Il diritto annuale 2024 deve essere calcolato sul fatturato ricavato dal modello IRAP 2024 periodo d'imposta 2023, scegliendo i righi come indicato di seguito (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, scaricabile al termine di questa pagina nella sezione Normativa).

  • Sezione I - Imprese industriali e commerciali: somma dei righi IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IC5 (altri ricavi e proventi).
  • Sezione II - Banche e altri soggetti finanziari: somma dei righi IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e IC18 (commissioni attive).
  • Sezione I + Sezione II (art. 6 comma 9 D.Lgs. 446/1997): per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, somma dei righi IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IC5 (altri ricavi e proventi) e IC15 (interessi attivi e proventi assimilati).
  • Sezione III - Imprese di assicurazione: questi contribuenti devono fare riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C.; precisamente alla somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP (oggi IVASS) 4/04/2008 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.
  • Sezione V - Società in regime forfetario: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.
  • Sezione I - Soc. commerciali (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997): rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a) b) f) g) del TUIR). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore / ISA, riportato nello stesso quadro.
  • Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie (art. 5-6 c.9 D.Lgs. 446/1997): somma dei righi IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IP17 (altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, somma dei righi IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IP17 (altri ricavi e proventi) e IP18 (interessi attivi e proventi assimilati).
  • Sezione III - Società in regime forfetario: rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).
  • Sezione IV - Società esercenti attività agricola: rigo IP52 (corrispettivi).
  • I soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.
  • Le società di comodo non svolgono un'attività economica o commerciale, ma si limitano a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. Queste società compilano anche il quadro IS, sezione III, del modello IRAP, ma non devono considerare gli importi inseriti in questo quadro per il calcolo del diritto annuale.
  • I confidi devono fare riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico. Se adottano i principi contabili internazionali, devono invece considerare la voce 30 "commissioni attive".

Calcolo del diritto annuale in base al fatturato

Attenzione ai decimali

Tutti i risultati intermedi dei conteggi devono essere con 5 decimali. L'arrotondamento è sempre con criterio matematico (per difetto se la prima cifra decimale scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9). I calcoli non vengono comunque fatti mai a mano, ma con i programmi predisposti dalle Camere di commercio (i link sono dopo queste istruzioni) o con software di mercato.

  • Individuare il fatturato 2023 così come descritto nella sezione precedente.
  • Calcolare l'importo base ministeriale per la sede, in base alla seguente tabella, sommando gli importi dei singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'impresa:

Tabella per diritto annuale 2024 - Importi pre-riduzione e senza maggiorazione

Da euro A euro Importi/Aliquote
0,00 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
100.000,00 250.000,00 0,015%
250.000,00 500.000,00 0,013%
500.000,00 1.000.000,00 0,010%
1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
50.000.000,00 ------------- 0,001 % (max. € 40.000,00)
  • calcolare l'importo base ministeriale per l'unità locale, come 20% di quello per la sede, con il massimo di € 200,00;
  • sommare il dovuto per la sede (se in provincia di Prato o Pistoia) con quello di tutte le unità locali presenti in queste due province;
  • al risultato precedente, applicare la riduzione 50% e poi la maggiorazione del 20% per la Camera di Pistoia-Prato. Fino a qui, tutti i numeri devono essere con 5 decimali;
  • arrotondare quanto ottenuto prima al centesimo e poi all'Euro: si otterrà l'importo da indicare nel modello F24 per la CCIAA di Pistoia-Prato;
  • se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, lo 0,40% in più si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il nuovo risultato si arrotonda al centesimo;
  • se l'impresa ha unità locali fuori provincia, si riparte dall'importo base ministeriale per l'unità locale (con 5 decimali) e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si riduce del 50% e si applica l'eventuale maggiorazione; si arrotonda al centesimo e poi all'Euro;
  • le unità locali iscritte nel 2024 a Prato e/o a Pistoia, a differenza delle altre, pagano sempre Euro 24,00 (ovvero 40 - riduzione 50% + maggiorazione 20%). Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi; altrimenti si dovrà provvedere al ravvedimento.
Programmi ed esempi di calcolo in base al fatturato

Riferimenti normativi

L. 29/12/1983 n. 580 (art. 18) - Finanziamento delle Camere di commercio

D.M. 21/04/2011 - Importi diritto annuale 2011 (base per tutti gli anni successivi)

D.L. 24/04/2014 n. 90 conv. in Legge 11.08.2014 n. 114 (articolo 28) - Riduzione del diritto annuale

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

L. 23/12/1994 n. 724 (art. 30) - Disciplina delle società di comodo

Decreto MiMIT 23/02/2023 - Maggiorazione 20%

Circolare MiSE del 03/03/2009 n. 19230 - Determinazione fatturato e modalità di calcolo (i riferimenti alle imprese individuali non sono più validi perché ora pagano sempre in misura fissa)

Circolare Agenzia delle Entrate del 21/12/2001 n. 106/E - Arrotondamento prima al centesimo e poi all'Euro (al punto 4 "Dichiarazioni")

A cura di

Ufficio Diritto Annuale

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612761-762

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991447-473

diritto.annuale@ptpo.camcom.it



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