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Diritto annuale - Chi deve pagare
Il diritto annuale è dovuto per l'iscrizione al Registro delle Imprese o al REA e non è frazionabile in mesi; si paga anche per le unità locali o sedi secondarie. L'obbligo cessa solo per cancellazione dal Registro delle Imprese, salvo casi particolari.
Ultimo aggiornamento:
24 Maggio 2024
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Chi è tenuto al pagamento
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Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A devono pagare il diritto annuale.
Per la sede dell'impresa, il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio competente per provincia (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio).
Per ogni provincia, diversa da quella della sede, in cui l'impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà pagare un diritto alla Camera di commercio competente per territorio.
È da tenere presente che, con i recenti accorpamenti delle Camere di commercio, province diverse potrebbero in realtà appartenere a un'unica Camera di commercio (ad esempio, nel caso della Camera di commercio di Pistoia-Prato è calcolato un dovuto unico per Prato e Pistoia).
Le imprese con sede legale all'estero pagano un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
Le unità locali all'estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale.
Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.
Chi non è tenuto al pagamento
Il diritto annuale è dovuto finché l'impresa rimane iscritta al Registro delle Imprese. Le uniche cause di esonero sono:
imprese con un provvedimento di fallimento / liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa emanato entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31/12 dell'anno precedente;
start-up innovative (vedi la sezione successiva).
Casi particolari:
Lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività non sono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo.
Anche nel caso di amministrazione straordinaria il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
Imprenditori individuali deceduti: l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
Start-up innovative e PMI innovative
Per le start up innovative e le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative sono previste delle agevolazioni fiscali. Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio, per un massimo di 5 anni, è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative) e agli incubatori certificati di start-up.
Qual è la differenza fra start-up e PMI innovative?
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