Diritto annuale - Chi deve pagare

Il diritto annuale è dovuto per l'iscrizione al Registro delle Imprese o al REA e non è frazionabile in mesi; si paga anche per le unità locali o sedi secondarie. L'obbligo cessa solo per cancellazione dal Registro delle Imprese, salvo casi particolari.

Ultimo aggiornamento:

24 Maggio 2024

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Chi è tenuto al pagamento

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Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel R.E.A devono pagare il diritto annuale.

  • Per la sede dell'impresa, il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio competente per provincia (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio).
  • Per ogni provincia, diversa da quella della sede, in cui l'impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà pagare un diritto alla Camera di commercio competente per territorio.
  • È da tenere presente che, con i recenti accorpamenti delle Camere di commercio, province diverse potrebbero in realtà appartenere a un'unica Camera di commercio (ad esempio, nel caso della Camera di commercio di Pistoia-Prato è calcolato un dovuto unico per Prato e Pistoia).
  • Le imprese con sede legale all'estero pagano un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.
  • Le unità locali all'estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale.
  • Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta.

Chi non è tenuto al pagamento

Il diritto annuale è dovuto finché l'impresa rimane iscritta al Registro delle Imprese. Le uniche cause di esonero sono:

  • imprese con un provvedimento di fallimento / liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa emanato entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
  • società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
  • società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31/12 dell'anno precedente;
  • start-up innovative (vedi la sezione successiva).

Casi particolari:

  • Lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività non sono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo.
  • Anche nel caso di amministrazione straordinaria il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.
  • Imprenditori individuali deceduti: l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
  • Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Start-up innovative e PMI innovative

Per le start up innovative e le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative sono previste delle agevolazioni fiscali. Il beneficio dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio, per un massimo di 5 anni, è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative) e agli incubatori certificati di start-up.

Qual è la differenza fra start-up e PMI innovative?

Puoi trovare tutte le informazioni necessarie:

A cura di

Ufficio Diritto Annuale

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612761-762

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991447-473

diritto.annuale@ptpo.camcom.it



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