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Imprese artigiane
Secondo la Legge Regionale Toscana n. 53 del 22/10/2008, le imprese che esercitano un'attività artigiana devono essere annotate nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
L'annotazione è obbligatoria, con esclusione delle S.r.l. pluripersonali.
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.
Cosa è l'impresa artigiana
E' impresa artigiana quella che, esercitata dall'imprenditore artigiano:
ha come scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi;
è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
rispetta i limiti dimensionali fissati dall'art. 9 della Legge Regionale 53/2008.
Soggetti interessati
Possono ottenere l'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane:
le imprese individuali;
le società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti artigiani;
le società in accomandita semplice, purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti artigiani e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;
le società a responsabilità limitata unipersonale, purché il socio unico sia in possesso dei requisiti artigiani e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
le società a responsabilità limitata, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti artigiani e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
le società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti artigiani.
Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai precedenti due punti.
Requisiti
Requisiti dell’imprenditore artigiano
partecipazione manuale al processo produttivo;
possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, panificatori, manutentori del verde, autotrasportatori, lavanderie). Pertanto, il Responsabile tecnico/preposto/gestore in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività che lo prevedono, deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o con un socio partecipante di società;
maggiore età;
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
per i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno.
Requisiti dimensionali dell’impresa artigiana
imprese che non lavorano in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
imprese di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Come fare
Iscrizioni modifiche e cancellazioni
Gli adempimenti relativi all'artigianato sono eseguiti con le stesse modalità previste per il Registro delle Imprese, per cui tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente.
Per compilare le pratiche è disponibile DIRE, il servizio web delle Camere di commercio per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese.
Per indicazioni operative sulla predisposizione delle pratiche e i modelli necessari da compilare consultare la guida interattiva SARI.
Riferimenti normativi
Legge regionale 22/10/2008 n. 53 - Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane.
Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991452-457-479 albi@ptpo.camcom.it
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