Sanzioni amministrative

L'Ufficio Vigilanza e Sanzioni esamina i verbali trasmessi dagli organi di controllo competenti (per es. Registro delle Imprese, Guardia di Finanza, Polizie Municipali), relativi a infrazioni commesse in varie materie, fra cui sicurezza ed etichettatura dei prodotti (non alimentari), presentazione tardiva od omissione di denunce al Registro Imprese/R.E.A., mancata iscrizione in Ruoli e Albi camerali, attività di autoriparazione.

Ultimo aggiornamento:

06 Agosto 2024

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Hai ricevuto un verbale di contestazione

Se hai ricevuto un verbale di contestazione puoi:

  • pagare in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale e dare notizia dell'avvenuto pagamento all'Organo di controllo
    • il pagamento tempestivo e completo estingue il procedimento sanzionatorio;
    • il pagamento oltre la scadenza di 60 giorni, invece, non ha effetto liberatorio;
    • qualora nel verbale sia indicato, oltre al trasgressore responsabile, anche un soggetto obbligato in solido (di solito l'impresa), è sufficiente effettuare un unico pagamento liberatorio; se però la contestazione è rivolta a più responsabili (per esempio gli amministratori di un'impresa), ognuno di questi deve effettuare un proprio pagamento;
    • gli importi previsti per il pagamento in misura ridotta non possono essere rateizzati.

oppure

  • attendere che l'Autorità competente, cioè l'Ufficio Vigilanza e Sanzioni della Camera di Commercio, decida se considerare fondata la contestazione.

A questo proposito, è possibile presentare all'Ufficio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale, degli scritti difensivi, chiedendo, se si vuole, di essere ascoltati.

Nel caso in cui né il trasgressore né l'obbligato in solido abbiano pagato il verbale nel termine dei 60 giorni, infatti, l'Organo di controllo fa rapporto alla Camera di Commercio. L'Ufficio esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e alla fine emette un provvedimento motivato: ordinanza ingiunzione od ordinanza di archiviazione.

Presentazione scritti difensivi

E' sufficiente inviare una comunicazione scritta (a mezzo posta, e-mail o pec), in carta libera, con documentazione utile a spiegare la propria posizione. La richiesta di essere ascoltati (audizione) è facoltativa.

Hai ricevuto un'ordinanza ingiunzione

Se hai ricevuto un'ordinanza ingiunzione puoi:

  • pagare la sanzione pecuniaria entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza;
  • chiedere una rateizzazione dell'importo da pagare, per condizioni economiche disagiate;
  • presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui nell'ordinanza sia indicato, oltre al trasgressore responsabile, anche un soggetto obbligato in solido (di solito l'impresa), è sufficiente effettuare un unico pagamento liberatorio; se però la contestazione era stata rivolta a più responsabili (per esempio gli amministratori di un'impresa), ognuno di questi riceve un'ordinanza e deve effettuare il proprio pagamento.

L'ordinanza è titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria e delle relative spese (senza aver attivato altre procedure), l'Ufficio Vigilanza e Sanzioni iscriverà gli importi a ruolo, aumentati delle maggiorazioni e degli interessi stabiliti dalla legge.

Richiesta di rateizzazione

E' sufficiente inviare una richiesta scritta (a mezzo posta, e-mail o pec), in carta libera, con la documentazione che dimostri la propria condizione economica disagiata. Le rate, da un minimo di 3 a un massimo di 30, avranno scadenza mensile. In ogni momento il debito potrà essere estinto mediante un unico pagamento. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l'importo residuo dovrà essere saldato in un'unica soluzione.

Hai ricevuto una cartella di pagamento

Se hai ricevuto una cartella di pagamento puoi:

  • pagare la cartella entro 60 giorni dalla notifica;
  • se il pagamento del verbale originario o dell'ordinanza ingiunzione era stato effettuato tempestivamente, chiedere all'Ufficio; Vigilanza e Sanzioni lo sgravio della cartella
  • presentare ricorso come da indicazioni contenute nella stessa cartella esattoriale;
  • fino al 30 aprile 2023 è inoltre possibile avvalersi della cosiddetta Rottamazione Quater.

Per avere informazioni sulle modalità di pagamento delle cartelle esattoriali e/o per chiederne una rateizzazione, è necessario rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha notificato la cartella o comunque fare riferimento alle istruzioni in essa contenute.

Hai subito un sequestro

Se hai subito un sequestro amministrativo puoi:

  • presentare opposizione inviando apposita istanza in carta libera all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni.

L'Ufficio decide entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. Se l'opposizione è accolta, vengono disposti il dissequestro e la restituzione dei beni al legittimo proprietario.

Attenzione: i beni che si trovano sotto sequestro non possono essere utilizzati. Rimuoverne i sigilli è reato.

Istanza di opposizione a sequestro amministrativo

E' sufficiente inviare una istanza scritta (a mezzo posta, e-mail o pec), in carta libera, con documentazione utile a spiegare la propria posizione.

Modulistica

LibreOffice Descrizione
Modulo presentazione di scritti difensivi in formato OpenDocument Modulo presentazione di scritti difensivi

Riferimenti normativi

L. 24/11/1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale.

D.P.R. 29/07/1982 n. 571 - Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

D.P.R. 29/09/1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612785

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991485

sanzioni@ptpo.camcom.it



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