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Diritto annuale - Scadenze
La scadenza ordinaria è quella per il pagamento delle imposte
sul reddito, salvo le nuove iscrizioni che hanno un termine di 30
giorni dopo la domanda. Per le persone giuridiche possono esserci
scadenze particolari in base all'approvazione del bilancio.
Per tutte le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già
iscritti al 1 gennaio 2024 si paga con la scadenza del primo
acconto delle imposte sul reddito. Per il 2024 quindi il termine
di pagamento del diritto annuale, in base alla normativa vigente,
è previsto per il:
1 luglio 2024 per il pagamento senza 0,40%
(prorogato al 31 luglio 2024 per i contribuenti ISA e i
forfetari);
oppure entro il 31 luglio 2024 per il
versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con
altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto
annuale deve essere maggiorato dello 0,40%). I contribuenti ISA
e i forfetari possono pagare entro il 30 agosto con
maggiorazione 0,40%.
Sei una società di capitali?
Per le persone giuridiche la scadenza potrebbe essere diversa in
base all'approvazione del bilancio. Vedi la sezione in
questa pagina.
Iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel
2024 pagano al momento del deposito della domanda
(tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti
dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei
trenta giorni successivi.
Ti sei trasferito da un'altra provincia?
Non devi pagare niente all'iscrizione.
Se la tua impresa si trasferisce nel primo anno di vita:
avrai già pagato al momento dell’iscrizione nella vecchia
provincia.
In tutti gli altri casi: devi pagare (con la scadenza
ordinaria) alla Camera di commercio a cui eri iscritto al 1
gennaio.
Casi particolari per società di
capitali
Per le società di capitali vale sempre il criterio generale della
scadenza del primo acconto delle imposte per il pagamento
del diritto annuale.
Ci possono essere casi particolari in base alla data di
chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:
per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi
dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo
giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura
del periodo d'imposta;
per le società che in base a disposizione di legge approvano
il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di approvazione
del bilancio;
nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è
approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di scadenza del
termine stesso.
L'anno di riferimento da indicare nel modello
F24 è sempre quello successivo a quello del
fatturato di riferimento (ad esempio: sul fatturato 2023 si
calcola il diritto annuale 2024).
Bilancio approvato nei quattro mesi (entro aprile):
scadenza versamento 1 luglio 2024 oppure 31 luglio 2024 con
0,40%
Bilancio approvato nel quinto mese (maggio): stesse
scadenze della riga precedente
Bilancio approvato nel sesto mese (giugno) o oltre:
scadenza 31 luglio 2024 oppure 30 agosto 2024 con 0,40%
Bilancio approvato nei quattro mesi (entro agosto):
scadenza versamento 31 ottobre 2024 oppure 30 novembre 2024
con 0,40% (sabato, prorogato al 2 dicembre)
Bilancio approvato nel quinto mese (settembre): stesse
scadenze della riga precedente
Bilancio approvato nel sesto mese (ottobre) o oltre:
scadenza 30 novembre 2024 (sabato, prorogato al 2 dicembre)
oppure 2 gennaio 2025 con 0,40%
Anche se pagato nel 2025, si deve sempre indicare 2024
nel modello F24. Le società con esercizio non
coincidente con l'anno solare pagano sempre il diritto
annuale più in ritardo rispetto alle altre, mai in
anticipo.
Bilancio approvato nei quattro mesi (entro gennaio):
scadenza versamento 31 marzo 2025 oppure 30 aprile 2025 con
0,40%
Bilancio approvato nel quinto mese (febbraio): stesse
scadenze della riga precedente
Bilancio approvato nel sesto mese (marzo) o oltre:
scadenza 30 aprile 2025 oppure 30 maggio 2025 con 0,40%
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno
solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le
consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul
modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà
il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) .
Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP
anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi
consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si
procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto
alla Camera di commercio per l'anno (n): ciò proprio per il
carattere "annuale" del tributo.
Le società con esercizio prolungato (ovvero che
al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio
di durata superiore ai 12 mesi), verseranno il diritto dovuto al
momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando
il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno
di nuovo il versamento per la classe minima di
fatturato alla scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il
carattere "annuale" del tributo.
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Sono arrivate alle imprese delle richieste di pagamento
pre-compilate che, con diciture ingannevoli, fanno credere di
provenire dalla CCIAA di Pistoia-Prato.