Il titolare dello strumento di misura è la persona fisica o giuridica che ha la proprietà dello strumento o che, ad altro titolo diverso dalla proprietà, ha la responsabilità dell'attività di misura. E' quindi ad esempio il legale rappresentante dell'impresa esercente il commercio al dettaglio che vende frutta o dell'impresa che gestisce un impianto di distribuzione stradale di carburanti o che, nell'ambito di attività di distribuzione, effettua la misurazione del gas.
Elenco dei titolari
I dati relativi ai titolari degli strumenti di misura sono raccolti in un Elenco dei titolari su base informatica tenuto dalla Camera di Commercio. L'elenco dei titolari degli strumenti di misura è formato, oltre che sulla base delle comunicazioni inviate dai titolari, anche con i dati del registro delle imprese e di altre pubbliche amministrazioni nonché con gli esiti dei controlli metrologico-legali. L'elenco è consultabile dal pubblico e costituisce la base per le attività di controllo.
Obblighi dei titolari
Il titolare dello strumento di misura ha la responsabilità giuridica dell'attività di misurazione. I titolari degli strumenti hanno l'obbligo di:
mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione (ad esempio la dichiarazione del riparatore);
curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;
comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio (utilizzando il portale Telemaco o l'apposito modello tramite PEC) la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo insieme alle pertinenti informazioni relative allo strumento e al titolare.
Comunicazione dei titolari per via telematica (Telemaco)
Per agevolare l'adempimento da parte dei titolari di strumento degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 8 e 9 del D.M. 93/2017, la Camera di commercio di Pistoia-Prato ha attivato il servizio "Pratica Telematica Servizio Metrico".
Per l'attivazione e abilitazione al Servizio Metrico Telemaco segui le istruzioni contenute nella Guida.
I fabbricanti, i manutentori, riparatori e i titolari di strumenti metrici dotati di firma digitale e di user abilitata, usufruiscono gratuitamente del servizio di Pratica telematica e possono inoltrare per via telematica le comunicazioni di inizio/cessazione di strumenti di misura.
Il servizio permette di:
individuare l'anagrafica di un titolare di strumenti metrici;
visualizzare gli strumenti metrici associati al titolare;
aggiungere nuovi strumenti metrici;
inserire i dati dell'indirizzo ed eventuali altre indicazioni necessarie.
Per i titolari di contatori del gas, di acqua, di calore e di contatori elettrici, leggi di seguito le specifiche istruzioni per effettuare la comunicazione obbligatoria alla Camera di commercio tramite Telemaco.
Comunicazioni dei titolari dei contatori di gas
I titolari di Contatori Gas che adempiono per mezzo della Pratica Telematica agli obblighi di comunicazione alla Camera di commercio della data di inizio e fine dell'utilizzo dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione e degli altri elementi previsti dal citato decreto seguono le specifiche istruzioni per i titolari contatori del gas distribuite da Infocamere.
Comunicazioni dei titolari dei contatori di acqua e di calore
I titolari dei contatori di acqua e di calore che adempiono per mezzo della Pratica Telematica agli obblighi di comunicazione alla Camera di commercio della data di inizio e fine dell'utilizzo dei contatori e degli altri elementi previsti dal citato decreto seguono le specifiche istruzioni per i titolari contatori Acqua e Calore distribuite da Infocamere.
Comunicazioni dei titolari dei contatori elettrici
I titolari dei contatori elettrici che adempiono per mezzo della Pratica Telematica agli obblighi di comunicazione alla Camera di Commercio della data di inizio e fine dell'utilizzo dei contatori e degli altri elementi previsti dal citato decreto seguono le specifiche istruzioni per i titolari contatori elettrici distribuite da Infocamere.
Cosa fare in caso di riparazione
Il titolare che ha riparato o fatto riparare uno strumento, indipendentemente da un eventuale precedente ordine di aggiustamento, se la riparazione ha comportato la rimozione di uno o più sigilli legali, deve richiedere una nuova verificazione periodica entro dieci giorni (articolo 4, comma 8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 aprile 2017, n. 93).
Il riparatore, oltre a eseguire correttamente l'intervento, deve registrarlo sul libretto metrologico; se il libretto non è stato ancora rilasciato il riparatore deve consegnare al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento e dei sigilli apposti; il titolare dello strumento deve conservare tale dichiarazione, o una sua copia, e consegnarla all'organismo che eseguirà la successiva verificazione periodica.
Gli strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'Organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.
Se lo strumento riparato non ha comunque superato la verificazione periodica, questo può essere sostituito ovvero detenuto dal titolare dello strumento nel luogo di impiego purché munito del contrassegno previsto all'allegato VI, punto 2 (contrassegno rosso di esito negativo) e non utilizzato.
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