Verifica periodica

Il Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia, R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, prevede che gli strumenti dopo la messa in servizio siano sottoposti ad una verificazione periodica, il cui scopo è attestare il mantenimento nel tempo dei requisiti metrologici prescritti per quel tipo di strumento.

Ultimo aggiornamento:

19 Dicembre 2022

Tempo di lettura:

Cosa è

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 93/2017, la verificazione periodica sugli strumenti è obbligatoria se lo strumento è impiegato per una funzione di misura legale; la verificazione consiste di un controllo di natura formale e prestazionale e in particolare ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o  della  marcatura  CE  e  della   marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori  massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

L'Organismo abilitato, dopo aver effettuato la verificazione periodica, appone sullo strumento un contrassegno; in caso di esito positivo appone un contrassegno di colore verde, riportante la scadenza della verificazione, mentre in caso di esito negativo appone un contrassegno di colore rosso riportante la data della verifica. L'Organismo inoltre appone il proprio sigillo in caso di precedente rimozione di un sigillo e compila il libretto metrologico; se lo strumento non è stato ancora dotato del libretto metrologico, l'Organismo provvede oltre che alla compilazione anche al rilascio del libretto.

Obbligo e periodicità

Sono soggetti alla verificazione o verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di interesse pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (artt. 1 e 2 del D.M. 93/2017). Sono, invece, esclusi da tale obbligo gli strumenti, anche impiegati in una funzione di misura legale, costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità in vetro, terracotta o strumenti di misura monouso.

Il titolare dello strumento deve chiedere la verificazione a un Organismo abilitato almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza; per le specifiche modalità di richiesta occorre consultare il Regolamento dei Servizi adottato da ciascun Organismo abilitato.

La periodicità è stabilita nell'Allegato IV del D.M. 93/2017, come di seguito riportato:

Tipo di strumento Periodicità della verificazione
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ad etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua 2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione 2 anni
Misure di capacità 4 anni
Pesi 4 anni
Contatori dell'acqua Meccanici: 10 anni
Statici e venturimetrici: 13 anni
Contatori del gas A pareti deformabili: 16 anni
A turbina e rotoidi: 10 anni
Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva Elettromeccanici: 18 anni
Statici:
- bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni
- media e alta tensione (MT - AT > 100V): 10 anni
Contatori di calore Portata Qp fino a 3 m3/h:
- con sensore di flusso meccanico: 6 anni
- con sensore di flusso statico: 9 anni
Portata QP superiore a 3 m3/h
- con sensore di flusso meccanico: 5 anni
- con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello 2 anni
Tassametri 2 anni
Strumenti di misura della dimensione 3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati 3 anni

I pesi a corredo di strumenti per pesare seguono la periodicità dello strumento per pesare.

Calcolo della scadenza della prima verificazione periodica
Ai sensi dall'art. 4 c. 3 del D.M. 93/2017 la verificazione periodica di uno strumento nuovo deve essere effettuata con la periodicità prevista per la singola tipologia di strumento indicata nell'Allegato IV al Decreto; tale cadenza periodica decorre dalla data della messa in servizio dello strumento e, comunque, non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
Ad esempio nel caso di un nuovo strumento per pesare (la cui periodicità è di tre anni) con anno della marcatura nel 2017, poi messo in servizio nel luglio dell'anno 2020, la scadenza è calcolata come segue:

  • il limite massimo è calcolato sommando 2 anni all'anno di fabbricazione (2017+2 = 2019) e quindi aggiungendo la periodicità di 3 anni a partire dall'anno di fabbricazione: il limite massimo è pertanto il 31/12/2022;
  • poiché lo strumento, come detto sopra a titolo esemplificativo, è stato posto in servizio nel luglio 2020, la scadenza sarà comunque così determinata (31/12/2022) nel rispetto del limite temporale massimo.

Un ulteriore esempio può aiutare; nel caso di un nuovo strumento per pesare con anno della marcatura 2019 e messo in servizio nel luglio 2020 la scadenza è calcolata come segue:

  • il limite massimo è calcolato sommando 2 anni all'anno di fabbricazione (2019+2 = 2021) e aggiungendo la periodicità di 3 anni a partire dall'anno di fabbricazione: il limite è quindi 31/12/2024;
  • poiché lo strumento è stato posto in servizio (a titolo esemplificativo) nel luglio 2020, la scadenza sarà così determinata (07/2023) a partire dalla data di messa in servizio.

Calcolo della scadenza per le successive verificazioni periodiche
Il titolare dello strumento deve sottoporre alla verificazione gli strumenti messi in servizio secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, a decorrere dall'ultima verificazione periodica eseguita.

Strumenti riparati
Se lo strumento invece è stato riparato e tale riparazione ha comportato la rimozione di uno o più sigilli, anche di tipo elettronico, il titolare dello strumento deve chiedere una nuova verificazione periodica tassativamente entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione.

A chi chiedere la verificazione periodica

Il titolare dello strumento deve chiedere l'effettuazione della verificazione periodica dei propri strumenti a un Organismo accreditato e abilitato da Unioncamere a seguito della presentazione di apposita SCIA. L'Elenco degli Organismi è tenuto da Unioncamere, è pubblico e liberamente consultabile.

Specifiche modalità operative sono dettagliate da ogni Organismo e definite nell'apposito Regolamento da ciascuno adottato e pubblicamente disponibile.

Requisiti e compiti degli organismi che eseguono la verificazione

Il Decreto Ministeriale 93 del 21 aprile 2017 definisce i requisiti sulla base dei quali i soggetti interessati possono chiedere e ottenere l'abilitazione a eseguire le verificazioni periodiche degli strumenti di misura, con validità su tutto il territorio nazionale.

Come chiedere l'abilitazione
A norma dell'art. 4, comma 1 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, la verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita esclusivamente dagli organismi in possesso dei requisiti specificati all'allegato I del provvedimento, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell'apposito elenco nazionale. Le condizioni di riconoscimento, l'iter procedimentale, la modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della SCIA e i relativi versamenti sono indicati nell'ambito del Regolamento di Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n.93, disponibile sul sito di Unioncamere.

Requisiti
In particolare, tali Organismi devono essere preventivamente accreditati in base a una delle seguenti norme:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

Obblighi degli Organismi
L'Organismo deve eseguire la verificazione periodica entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del titolare dello strumento, riapponendo i sigilli di protezione dello strumento eventualmente mancanti.
Al termine della verificazione l'Organismo appone sullo strumento un contrassegno verde (esito positivo) con la scadenza della verificazione, o rosso (esito negativo).
Dopo aver eseguito la verificazione, l'Organismo deve comunicarne telematicamente gli esiti della verificazione entro 10 giorni lavorativi alla Camera di commercio e a Unioncamere, indicando le eventuali difformità riscontrate.
L'Organismo inoltre deve mantenere un registro, cartaceo o informatico, con le registrazioni cronologicamente ordinate delle richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione e il relativo esito.
Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'Organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni prescritte dal decreto.

Verificazione periodica eseguita dalle Camere di commercio

In rari casi residuali, limitatamente agli strumenti per i quali nel citato elenco non via sia alcun Organismo abilitato per quella tipologia di strumenti, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti.

A cura di

Ufficio Metrologia

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612778

metrico@ptpo.camcom.it

L'Ufficio riceve su appuntamento



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