Strumenti conformi alla normativa europea

Per funzionare correttamente, il Mercato Unico dell'Unione Europea ha bisogno di regole chiare e uniformi che garantiscano ovunque il rispetto delle norme fondamentali; per questo motivo l'integrazione di livello comunitario investe anche problematiche di carattere tecnico e metrologico.

Ultimo aggiornamento:

19 Dicembre 2022

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Disciplina europea per la fabbricazione degli strumenti di misura

Allo scopo di creare un importante ed ampio spazio economico si è con il tempo rivelato quanto mai necessario creare un comune denominatore prevedendo regole condivise in tutti i Paesi Membri dell'Unione europea, sì da porre le basi per una disciplina legale anche nel campo della misura ed evitare spiacevoli complicazioni legate a quelle differenze, anche minime, ma comunque in grado di ostacolare la cooperazione economica tra gli operatori e talvolta la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
L'Unione Europea negli ultimi quaranta anni ha profuso il proprio impegno anche in questa direzione; in tale percorso sono stati seguiti “approcci” diversi, tutti orientati alla realizzazione del mercato unico. Tra gli strumenti introdotti particolare importanza assumono i seguenti provvedimenti: il Regolamento (CE) n. 764/2008, il Regolamento (CE) n. 765/2008 e la Decisione (CE) n. 768/2008.

La Commissione europea, al fine di fornire un'agile guida per la corretta ed omogenea applicazione di tale normativa, pubblica e aggiorna periodicamente la cosiddetta Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.

Il fabbricante e gli altri operatori economici

Al fine di fabbricare strumenti di misura conformi alla disciplina europea è necessario qualificarsi come operatore economico: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore, ciascuna con propri requisiti, compiti e responsabilità definite. Tali figure sono rilevanti ai fini del loro operato sul mercato, delle reciproche interrelazioni e dell’assunzione delle responsabilità connesse.

Il fabbricante
Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi.

All'atto dell'immissione sul mercato e/o della messa in servizio i fabbricanti garantiscono che gli strumenti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali stabiliti e a quanto previsto in base alla normativa applicabile.

Il fabbricante di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione deve possedere gli specifici requisiti stabiliti sulla base della disciplina europea applicabile. A tal fine il fabbricante presenta la richiesta per esercitare la fabbricazione di strumenti a un Organismo Notificato dell'Unione Europea, dimostrando di possedere attrezzature e competenze, di applicare idonee procedure per garantire la conformità degli strumenti di misura e il rispetto di ogni requisito applicabile.

Il rappresentante autorizzato
E' la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. tra i quali:

  • mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza dei mercati la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo determinato;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
  • cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura che rientrano nel loro mandato.

L'importatore
E' la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di misura originario di un Paese terzo; gli importatori garantiscono che gli strumenti che immettono sul mercato sono conformi alla normativa applicabile. Prima di immettere uno strumento di misura sul mercato e/o metterlo in servizio, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, che abbia preparato la documentazione tecnica e che, più in generale, lo strumento rispetti i requisiti e la normativa applicabile.

Il distributore
E' la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato; quando mettono uno strumento di misura a disposizione sul mercato e/o in servizio, i distributori adottano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili.

Strumenti per pesare: accertamento della conformità

Il Decreto Legislativo 517/92 (attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata dalla direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE), prevede per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico un regime armonizzato comune a tutti gli Stati Membri dell'Unione.

Uno strumento è considerato legale quando soddisfa le prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. 517/1992, reca un contrassegno con la lettera "M" su fondo verde e la targhetta contenente le altre iscrizioni metrologiche regolamentari. Lo strumento infine reca il marchio CE di conformità, che viene apposto sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità ai requisiti essenziali di carattere metrologico descritti nella norma ed a tutte le direttive comunitarie applicabili. Il contrassegno "M", il marchio "CE" e le altre indicazioni prescritte devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile e indelebile.

La Direttiva M.I.D.

Soggetta ad alcune modifiche e successivamente rifusa nella Direttiva 2014/32/UE, la Direttiva si  inserisce a pieno nel cosiddetto New Legislative Framework, un pacchetto di misure che, oltre a garantire i principi del nuovo approccio, mirano a migliorare la sorveglianza sul mercato ed aumentare la qualità delle valutazioni di conformità. A seguito della rifusione della Direttiva, è stato adottato il D. Lgs. 84/2016 che apporta modifiche al Decreto Legislativo 22/2007.

Tipologie di strumenti
Rientrano nel campo di applicazione della Direttiva M.I.D. ben dieci tipologie di strumenti se utilizzati per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali; gli strumenti appartengono alle seguenti tipologie. Ciascuna tipologia è disciplinata anche da uno specifico Allegato alla Direttiva:

Allegati al D. Lgs 22/2007 Tipologia di strumento di misura
III MI-001 Contatori dell'acqua
IV MI-002 Contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume
V MI-003 Contatori di energia elettrica attiva
VI MI-004 Contatori di energia termica
VII MI-005 Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica quantità di liquidi diversi dall'acqua
VIII MI-006 Strumenti per pesare a funzionamento automatico
IX MI-007 Tassametri
X MI-008 Misure materializzate
XI MI-009 Strumenti di misura della dimensione
XII MI-010 Analizzatori dei gas di scarico

Marcatura CE
La Direttiva prevede che sullo strumento sia apposta la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell'anno in cui lo strumento è stato fabbricato. Sullo strumento sono inoltre indicati il fabbricante e il numero di organismo notificato coinvolto nella fabbricazione.
Lo strumento è sempre accompagnato da una dichiarazione di conformità, con la quale il fabbricante assume la responsabilità e dichiara che lo strumento è conforme ai requisiti prescritti nella direttiva MID. Detta dichiarazione, in alcuni casi, può essere relativa non ad un singolo strumento ma ad un lotto di prodotti (nel caso degli utility meters).

Conformità ai requisiti
Lo strumento di misura deve risultare conforme ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva e dettagliati nell'Allegato I e nell'Allegato specifico dedicato allo strumento oggetto della valutazione.

Il ruolo degli Organismi Notificati

La Direttiva 2009/23/CE (ora rifusa nella direttiva 2014/31/UE del 26/2/2014) e ancor più la successiva la Direttiva 2004/22/CE del 31/3/2004 (ora rifusa nella Direttiva 2014/32/UE del 26/02/2014) hanno costituito una spinta all'integrazione di rinnovata forza e un ulteriore rilevante passaggio verso la completa omogeneizzazione, anche nel campo della misura, stabilendo requisiti minimi generali e requisiti specifici per singole categorie di strumenti di misura.

L'accertamento del rispetto di tali requisiti è assicurato dall'attività di specifici soggetti denominati Organismi Notificati, in possesso dei requisiti prescritti dal quadro normativo europeo.

Gli Organismi Notificati svolgono la loro attività, secondo modalità specifiche, e sono riconosciuti in tutto il territorio dell'Unione, promuovendo ulteriormente l'integrazione del sistema economico.

L'Elenco degli Organismi Notificati, distinti per Direttiva, è consultabile sull'applicativo dell'Unione denominato Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System.

Principio del reciproco riconoscimento tra i Paesi europei

Il Regolamento (CE) N. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 attua principi di semplificazione amministrativa e istituisce un sistema di punti di contatto prodotti allo scopo di rafforzare il mercato interno, agevolare la libera circolazione delle merci e l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore dei prodotti, eliminando gli effetti dissuasivi derivanti dalle diverse regole tecniche nazionali.

A tal fine è istituito il Punto Contatto Prodotti (PCP) che è un servizio di informazione gratuito, rivolto agli operatori economici (o alle Autorità competenti di altri Stati membri dell'UE) che intendano acquisire, in maniera corretta e trasparente, informazioni sull'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Paese membro dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022

D.Lgs. 29/12/1992 1992 n. 517 - Attuazione della direttiva 90/384/CEE e della direttiva 2014/31/UE, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

D.Lgs. 02/02/2007 n. 22 - Attuazione della direttiva 2004/22/CE e della direttiva 2014/32/UE relative agli strumenti di misura

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 - Applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro

Regolamento (CE) n. 765/2008 - Accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 - Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

A cura di

Ufficio Metrologia

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612778

metrico@ptpo.camcom.it

L'Ufficio riceve su appuntamento



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