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Autorizzazioni
Come si ottiene l'autorizzazione per eseguire interventi sui tachigrafi? Come si può consultare l'elenco dei soggetti autorizzati a svolgere tali interventi?
Interventi tecnici sui tachigrafi: chi può eseguirli?
La disciplina del tachigrafo segue l'evoluzione tecnologica implementata negli strumenti utilizzati per il controllo delle attività di guida dei veicoli; prima sono nati i cronotachigrafi di tipo analogico, poi i tachigrafi digitali e infine i cosiddetti "tachigrafi intelligenti"; l'utilizzo di tecnologie sempre più complesse nasce dall'esigenza di dotare i mezzi di trasporto di tachigrafi moderni, più performanti e di difficile contraffazione da parte degli utilizzatori.
La normativa vigente, di matrice europea, consente soltanto ai soggetti autorizzati in possesso di determinati requisiti (prima denominati "Officine per i cronotachigrafi" e ora "Centri tecnici") di eseguire l'installazione, l'attivazione e gli interventi tecnici sui tachigrafi.
I soggetti interessati a svolgere tale attività possono fare richiesta della specifica autorizzazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dimostrando di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.
A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 relativo alle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, dal 06/05/2023 è entrata in vigore la nuova disciplina e sono abrogate le norme previgenti.
Avviso agli operatori che eseguono interventi tecnici
Si informano i soggetti già titolari o richiedenti l'autorizzazione per interventi tecnici sui tachigrafi che in seguito a richieste di rilascio, rinnovo e variazione delle autorizzazioni o in occasione di attività ispettiva, possono essere verificati i requisiti di buona reputazione, l'assenza di conflitti di interesse e gli altri requisiti dichiarati dal centro tecnico.
Regime transitorio per i soggetti già titolari di autorizzazione
Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, avvenuta il 06/05/2023, è stato previsto un articolato regime transitorio, di seguito illustrato.
Procedimenti pendenti al 06/05/2023
In caso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l'istanza e la documentazione già presentata alla Camera di commercio devono essere integrati come previsto nel successivo punto; al termine del procedimento, in caso di esito positivo, le autorizzazioni acquisiscono durata biennale.
Regime transitorio
Il nuovo Decreto dispone un articolato regime transitorio; le imprese che già esercitano attività sui tachigrafi sono tenute ad adeguarsi con le modalità di seguito indicate:
i Centri tecnici autorizzati ai sensi della normativa previgente, in occasione del primo procedimento di rinnovo dell'autorizzazione (successivo al 06/05/2023), unitamente all'istanza di rinnovo presentano alla Camera di commercio apposita dichiarazione con l'impegno ad adeguarsi ai nuovi requisiti e a concludere tale adeguamento comunicandolo alla Camera di commercio entro la scadenza prevista per il secondo rinnovo dell'autorizzazione posseduta (dopo il 06/05/2023);
i Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici (oltre che sui digitali/intelligenti) ai sensi della normativa previgente, entro il termine di scadenza del secondo rinnovo dell'autorizzazione (successivo al 06/05/2023) e dopo aver completato l'adeguamento ai nuovi requisiti presentano inoltre alla Camera di commercio apposita istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione unica comprensiva di tutte le attività precedentemente autorizzate (siano esse relative ai tachigrafi digitali o analogici); nelle more del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica il centro tecnico può continuare ad operare;
le imprese autorizzate ai sensi della normativa previgente per il solo tachigrafo analogico che intendano proseguire tale attività dovranno adeguarsi ai requisiti di cui al nuovo Decreto e presentare alla Camera di commercio apposita istanza di conformazione entro il 06/11/2024, fermo restando che non saranno rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici.
Decadenza delle autorizzazioni per tachigrafo analogico
Nel caso in cui l'impresa non si attivi come indicato, l'autorizzazione a operare sui tachigrafi analogici rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Decreto decade con le seguenti modalità:
qualora relative a centri tecnici autorizzati ai sensi delle norme previgenti, l'autorizzazione decade automaticamente allo scadere del termine per il secondo rinnovo (successivo al 06/05/2023);
negli altri casi, l'autorizzazione decade il 06/11/2024.
L'originale dell'autorizzazione decaduta deve essere riconsegnato alla Camera di commercio; in alternativa il titolare ne denuncia lo smarrimento alle Autorità competenti, presentando una copia di tale denuncia alla Camera di commercio.
Centri tecnici autorizzati
L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi, destinati ad essere montati a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati relativi alla marcia di questi veicoli e a determinati periodi di lavoro dei loro conducenti può essere eseguita esclusivamente da "Centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy previa domanda presentata telematicamente alla Camera di commercio, che svolge l'esame istruttorio preventivo tramite il proprio Ufficio Metrologia. La modulistica per presentare la domanda e l'elenco dei documenti da predisporre sono scaricabili dal sito del Ministero. E' possibile scaricare dal medesimo sito l'elenco dei documenti da predisporre e presentare unitamente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.
La Camera di commercio valuta i requisiti per la procedibilità dell'istanza, accerta la completezza della documentazione, richiedendone se del caso l'integrazione; infine redige il verbale della verifica ispettiva e lo invia al Ministero unitamente all'istanza di autorizzazione e ai relativi allegati.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilascia l'Autorizzazione in seguito all'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti, assegnando contestualmente al Centro tecnico un codice identificativo.
Possono essere autorizzati ad operare quali Centri tecnici per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi, in conformità alle specifiche degli allegati tecnici di ogni apparecchio di controllo, i seguenti soggetti elencati nell'articolo 5 del Decreto:
i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo;
i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.
Tali soggetti possono essere autorizzati a condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese e che abbiano presentato la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del requisito di buona reputazione di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 1 al Decreto.
I fabbricanti di tachigrafi e le imprese di riparazione di veicoli, oltre a soddisfare i requisiti tecnici generali e i requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature (elencati nei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato I del Decreto), devono risultare in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità (EN ISO 9001) comprendente l'attività oggetto della richiesta di autorizzazione; nelle more del conseguimento della certificazione EN ISO 9001, i suddetti soggetti forniscono all'atto della presentazione dell'istanza di prima autorizzazione la copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione. La certificazione è quindi presentata alla Camera di commercio competente per territorio e al Ministero entro centoventi giorni dalla data di ricezione della notifica del rilascio dell'autorizzazione.
Il richiedente, unitamente alla domanda rilascia le seguenti dichiarazioni, corredate da copia del documento di identità:
autocertificazioni antimafia (cfr. Art. 88 co. 4-bis e Art. 89 D.Lgs. n. 159/2011) sottoscritte dai soggetti interessati di cui all'Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dai soggetti di cui all'Art. 6 del D.M. 23/02/2023, dirette ad assicurare:
l'assenza di conflitti d'interesse attuali o potenziali, oppure
che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di sua proprietà e/o delle imprese a cui il dichiarante partecipa fornendo elenco delle predette imprese; tali documenti includono la dichiarazione che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli in uso a qualsiasi altro titolo;
dichiarazioni sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, nonché suoi eventuali delegati, e dal personale tecnico del Centro di impegno alla riservatezza;
dichiarazioni del Responsabile tecnico e dei tecnici del Centro presente in organigramma in cui attestano:
di non essere sospesi senza riabilitazione all'esercizio dell'attività di intervento tecnico sui tachigrafi;
di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;
dichiarazione del legale rappresentante/titolare dell'impresa ai fini del mantenimento dei requisiti formativi, di impegno a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro;
dichiarazioni sottoscritte dal personale tecnico del Centro di impegno alla non divulgazione del PIN assegnato.
Le imprese richiedenti la prima autorizzazione dovranno effettuare il versamento di € 370,00 alla Camera di commercio di Pistoia-Prato, tramite PagoPA; per il rilascio delle successive autorizzazioni a Centri Tecnici già autorizzati, compreso il rilascio dell'autorizzazione a operare sui "tachigrafi intelligenti" è previsto il versamento di € 260,00, sempre tramite PagoPA.
Per tutti i pagamenti da effettuarsi tramite PagoPA il richiedente dovrà preventivamente contattare l'Ufficio e chiedere l'invio dell'avviso di PagoPA fornendo:
codice fiscale;
nome e cognome o ragione sociale del soggetto tenuto al pagamento;
indirizzo;
e-mail a cui inviare l'avviso.
Tali pagamenti potranno essere effettuati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dopo aver ricevuto l'apposito avviso.
Registri degli interventi effettuati
I centri tecnici che eseguono interventi tecnici sui tachigrafi digitali e intelligenti, annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, da tenersi con strumenti informatici, redatto in conformità al Decreto; i Centri tecnici che operano sui tachigrafi analogici annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, vidimato dall'ufficio metrico della Camera di commercio competente per territorio, e conforme ai modelli rappresentati nel Decreto. L'esaurimento di un registro comporta la presentazione di altro registro all'Ufficio Metrologia.
La Camera di commercio può richiedere al centro tecnico di fornire i dati registrati su detti registri.
Rinnovo dell'Autorizzazione
L'autorizzazione rilasciata ai centri tecnici, in base al nuovo decreto, è soggetta a rinnovo ogni due anni previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti. A tal fine i centri tecnici, nei 90 giorni precedenti la scadenza, presentano telematicamente la richiesta di rinnovo e idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di organizzazione, di buona reputazione, di conoscenza tecnica (dei responsabili tecnici e dei tecnici) e di disponibilità di idonee attrezzature, nonché l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 185,00 tramite PagoPA in favore della Camera di commercio di Pistoia-Prato. La modulistica per chiedere il rinnovo è scaricabile dal sito del Ministero; su tale modulo sono specificati i documenti da allegare a corredo dell'istanza, tra i quali le dichiarazioni seguenti:
autocertificazioni antimafia (cfr. Art. 88 co. 4-bis e Art. 89 D.Lgs. n. 159/2011) ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, sottoscritte dai soggetti interessati di cui all'Art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dai soggetti di cui all'Art. 6 del D.M. 23/02/2023, dirette ad assicurare:
l'assenza di conflitti d'interesse attuali o potenziali, oppure
che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di sua proprietà e/o delle imprese a cui il dichiarante partecipa fornendo elenco delle predette imprese; tali documenti includono la dichiarazione che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli in uso a qualsiasi altro titolo;
dichiarazioni sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, nonché suoi eventuali delegati, e dal personale tecnico del Centro di impegno alla riservatezza;
dichiarazioni del Responsabile tecnico e dei tecnici del Centro presente in organigramma in cui attestano:
di non essere sospesi senza riabilitazione all'esercizio dell'attività di intervento tecnico sui tachigrafi;
di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;
dichiarazione del legale rappresentante/titolare dell'impresa ai fini del mantenimento dei requisiti formativi, di impegno a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro;
dichiarazioni sottoscritte dal personale tecnico del Centro di impegno alla non divulgazione del PIN assegnato (cfr. Art. 14 del D.M. 23/02/2023) .
Ogni dichiarazione deve essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.
Devono essere altresì allegati:
certificato del sistema di gestione per la qualità - ISO 9001:2015 in corso di validità, relativo in particolare alle operazioni sui tachigrafi per i quali si chiede autorizzazione;
organigramma nominativo funzionale del personale tecnico del Centro, datato e firmato;
orario di lavoro, Tariffe ed eventuali restrizioni di peso o di altro genere;
certificazioni dei requisiti di conoscenza tecnica per il personale tecnico del Centro per operare sui tachigrafi digitali/intelligenti, ottenute a seguito di specifica sessione formativa teorico-pratica;
elenco attrezzature (marca, modello, matricola, funzione) per operare sui tachigrafi digitali e intelligenti, datato e firmato;
certificati di taratura, in corso di validità, della strumentazione per operare sui tachigrafi digitali e intelligenti.
L'Ufficio Metrologia controlla la completezza e la correttezza formale della domanda e procede alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, compresi quelli di buona reputazione anche ai sensi della normativa antimafia (art. 84 comma 2 del D.Lgs. 159/2011); la Camera di commercio, nell'esercizio dei poteri delegati dal Ministero, provvede al rinnovo dell'autorizzazione sulla base degli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato presso il Centro tecnico.
Per i pagamenti da effettuarsi tramite PagoPA il richiedente dovrà preventivamente contattare l'Ufficio e chiedere l'invio dell'avviso di PagoPA fornendo:
codice fiscale;
nome e cognome o ragione sociale del soggetto tenuto al pagamento;
indirizzo;
e-mail a cui inviare l'avviso.
Tali pagamenti potranno essere effettuati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dopo aver ricevuto l'apposito avviso.
Estensione dell'autorizzazione
I Centri tecnici che sono già titolari di una autorizzazione possono chiedere al Ministero l'estensione per operare su ulteriori tipologie di tachigrafi, ad esempio per eseguire interventi sui "Tachigrafi Intelligenti", utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Ministero e allegando la documentazione idonea (l'elenco è scaricabile dal medesimo sito) a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
Elenco dei Centri tecnici
Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico sul proprio sito web l'Elenco dei centri tecnici autorizzati, sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero e dalle Camere di commercio. I centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di commercio, di comunicare al Ministero a Unioncamere le variazioni intervenute. L'elenco è pubblicato sul sito web di Unioncamere ed è liberamente consultabile, l'elenco contiene i seguenti dati del centro tecnico:
nome, denominazione o ragione sociale;
indirizzo completo;
codice identificativo;
recapito telefonico e posta elettronica certificata;
tipo di interventi e tipologia di tachigrafi per i quali il Centro è autorizzato.
Variazioni
In caso di variazioni i Centri tecnici sono tenuti a presentare al Ministero l'istanza di mantenimento dell’autorizzazione. L'istanza è inviata per via telematica alla Camera di commercio e deve essere corredata dalla documentazione necessaria a valutare il permanere dei requisiti per l’esercizio dell’attività autorizzata. La modulistica e l’elenco dei documenti da allegare sono scaricabili dal sito del Ministero . La Camera di commercio valuta i requisiti ed effettua la verifica ispettiva.
Cessazione dell'attività
In caso di cessazione dell’attività occorre provvedere alla relativa comunicazione e alla riconsegna dell’originale dell’autorizzazione. Il Centro tecnico provvede altresì a restituire alla Camera di commercio le carte tachigrafiche e gli strumenti utilizzati per sigillare gli strumenti.
Officine autorizzate per cronotachigrafi analogici (CEE)
Sulla base della vecchia normativa le imprese autorizzate a operare sui cronotachigrafi CEE (analogici) sono assegnatarie di un codice identificativo alfanumerico con il quale l'impresa contrassegna i cronotachigrafi riparati. Tali imprese erano in possesso di specifici requisiti tecnici e dei requisiti di onorabilità; le relative autorizzazioni, ancorché a suo tempo rilasciate per un ambito più esteso di attività, si intendono adesso limitate alla sola riparazione dei cronotachigrafi costruiti secondo l’allegato I del regolamento C.E.E. n. 3821/85 (D.M. 31/03/2005, art. 17 comma 2).
Il Ministero dello Sviluppo economico non rilascia più autorizzazioni a sé stanti per la riparazione di Tachigrafi analogici (Cronotachigrafi CEE) dal 26 maggio 2005, data di entrata in vigore del Decreto 11 marzo 2005. Inoltre a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 23/02/2023 ogni impresa che alla data del 06/05/2023 sia titolare di autorizzazione per operare sui tachigrafi analogici è tenuta a condurre l’adeguamento ai nuovi requisiti introdotti dal citato Decreto nei termini previsti nelle disposizioni relative al regime transitorio; trascorso tale termine l’autorizzazione decade.
Per i centri tecnici che intendano richiedere l’autorizzazione anche sugli analogici utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Ministero delle Imprese e presentare la domanda alla Camera di commercio unitamente ai documenti prescritti, il cui elenco è scaricabile dal medesimo sito.
Cessazione dell'attività dell'officina autorizzata
In caso di cessazione dell'attività di riparazione di cronotachigrafi analogici, l'officina autorizzata dovrà darne comunicazione alla Camera di commercio e riconsegnare l’originale dell’autorizzazione e del registro degli interventi nonché gli strumenti per sigillare i tachigrafi; l’Ufficio inoltrerà la rinuncia all'autorizzazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Il Ministero può sospendere l’autorizzazione del Centro tecnico, d’ufficio o su segnalazione della Camera di commercio, degli Organismi di certificazione o delle Autorità di controllo, quando siano accertate una o più delle seguenti violazioni:
mancata ottemperanza alle prescrizioni della Camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell’Organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero;
mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione;
mancata conformità o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione;
accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all’art. 15 del Decreto 23/02/2023;
grave o ripetuto impedimento alle attività di sorveglianza.
La sospensione dura fino all’accertamento della cessazione della causa che l’ha determinata, e comunque non oltre sei mesi.
Il Ministero può altresì revocare l’autorizzazione del Centro tecnico quando:
è decorso il termine di sei mesi, senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione;
sia accertata la reiterazione delle violazioni che sono motivo di sospensione;
sia accertata la falsità delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici;
sia accertata la falsità o mendacità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell’autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato.
Obbligo di restituzione delle carte in caso di sospensione e revoca
Nel caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione al Centro tecnico ovvero di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il Centro, nel termine di cinque giorni, deve restituire le carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla Camera di commercio, la quale informa il Ministero dell’avvenuta consegna. Fatte salve le ulteriori sanzioni o misure di natura penale, la mancata consegna delle carte tachigrafiche, delle pinze e dei punzoni e sigilli comporta:
nel caso di sospensione dell’autorizzazione, il venir meno della possibilità di riprendere l’attività decorsi trenta giorni dalla fine della sospensione;
nel caso di revoca, il divieto a ripresentare istanza di autorizzazione ai sensi del presente decreto per un periodo di tempo pari a sessanta giorni decorrenti dalla notifica della revoca;
nel caso di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il venir meno della possibilità di riprendere le attività decorsi trenta giorni dal ripristino delle condizioni di abilitazione all’esercizio dell’attività.
D.M. 31/10/2003 n. 361 - Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
D.M. 23/06/2005 - Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 3/10/2003 n. 361.
D.M. 31/03/2006 - Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.
D.Lgs. 19/11/2007 n. 234 - Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.
D.M. 23/02/2023 - Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.
A cura di
Ufficio Metrologia
Riferimento telefonico per Prato e Pistoia:
0574 612778
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Dal 31/12/24, cambiano le regole per tutti gli operatori che guidano mezzi soggetti all'uso del tachigrafo. Sarà obbligatorio dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti durante i...
In data 21/04/2023 è stato pubblicato in G.U. il Decreto
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dispone una
nuova disciplina in materia di tachigrafo.