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Gli apparecchi di controllo
Tachigrafi e cronotachigrafi sono apparecchi di controllo finalizzati a tutelare la sicurezza sulle strade; tali apparecchi sono strumenti di misura e registrano i dettagli delle operazioni di guida; la loro costruzione e il loro impiego è materia sociale e oggetto di attenta e ormai consolidata disciplina europea.
L'installazione di questi strumenti è oggi prevista su mezzi adibiti al trasporto su strada di:
merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
merci, in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate, a partire dal 1° luglio 2026;
passeggeri, effettuato da veicoli destinati a tal fine che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.
Tali norme si applicano a prescindere dal Paese in cui il veicolo è immatricolato.
L'Unione Europea, anche per dare seguito all'evoluzione tecnologica, ha recentemente adottato il Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014 allo scopo di offrire un'applicazione chiara, efficace, proporzionale e uniforme delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
I tachigrafi montati sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o merci immatricolati in uno Stato membro della Comunità Europea sono soggetti all'omologazione di uno degli Stati Membri.
Il tachigrafo è l'apparecchio installato sui veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità di tali veicoli, e i dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti. Essi registrano, in particolare:
distanza percorsa e velocità del veicolo;
misurazione del tempo;
punti di posizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
identità del conducente;
attività del conducente;
dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusa l'identificazione dell'officina;
anomalie e guasti.
I tachigrafi analogici registrano almeno i dati di cui ai punti 1), 2) ed 5).
Disciplina del tachigrafo
La normativa dell'Unione ha disciplinato, nel corso degli anni, tachigrafi di diverse tipologie, aggiornando le loro specifiche e funzioni per tenere il passo con l'evoluzione tecnologica; pertanto oggi sui mezzi circolanti si possono trovare:
tachigrafi analogici che registrano i dati su appositi fogli di registrazione;
tachigrafi digitali che ai fini della registrazione utilizzano carte tachigrafiche;
tachigrafi intelligenti che ai fini delle registrazioni utilizzano carte tachigrafiche e sono inoltre connessi a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare.
L'ultima generazione di tachigrafi (intelligenti) è obbligatoria sui veicoli di nuova immatricolazione (dal 15/06/2019); oggi pertanto coesistono regolarmente mezzi di trasporto muniti di diverse generazioni di dispositivi: dall'analogico al digitale, fino all'ultima versione dell'intelligente.
La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione della disciplina del tachigrafo con i seguenti decreti ministeriali: il D.M. 31 ottobre 2003 n. 361, il D.M. 23 giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro e il D.M. 29 luglio 2005, sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul Tachigrafo digitale.
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 relativo alle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 aprile 2023, dalla data di entrata in vigore (06/05/2023) ha recato il nuovo regolamento in materia di tachigrafo, abrogando altresì i precedenti provvedimenti normativi:
il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 1979;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 225 del 16 maggio 1987.
Il citato Decreto del 23/02/2023 stabilisce nell’articolo 16 un articolato regime transitorio durante il quale i centri tecnici sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti del nuovo Decreto.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, inoltre, emanato il D.M. 31 marzo 2006 relativo alle modalità di conservazione e trasferimento dei dati registrati con il Tachigrafo digitale (integrato dal recente Reg. UE 581/2010), e il D.M. 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti sulle esenzioni dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo.
Il 20 gennaio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2010, n. 245 di attuazione delle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE che istituisce una serie di misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi e modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
Tachigrafo digitale
Il tachigrafo digitale è un sistema elettronico, installato sui veicoli commerciali, che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti; a seguito della rottamazione dei vecchi veicoli i tachigrafi analogici sono divenuti sempre più rari.
Il tachigrafo digitale è collegato ai sensori del veicolo e registra i dati relativi all'uso del veicolo su memoria elettronica. Le sue componenti sono:
una unità elettronica di bordo: identifica l'apparecchio di controllo vero e proprio;
una carta di memorizzazione dei dati: memorizza i dati di identificazione e quelli relativi all'attività del conducente;
un trasmettitore: invia il segnale, rilevato all'uscita dell'albero motore;
due lettori per Smart Card, una stampante, uno schermo per la visualizzazione dei dati , un avvisatore acustico-visivo, un selettore d'entrata manuale.
Le principali funzioni sono:
controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle Carte;
lettura dei dati del conducente dalla relativa Carta;
registrazione e memorizzazione dei dati sulle Carte;
visualizzazione e stampa dei dati.
L'impiego dei tachigrafi digitali comporta l'identificazione del soggetto alla guida tramite un'apposita carta tachigrafica rilasciata ai conducenti; in questi tachigrafi la registrazione avviene sia sulla memoria interna del dispositivo che sulla smart card in possesso del conducente. Inoltre, il cronotachigrafo, traccia dati di dettaglio relativi a velocità e distanze percorse.
Tachigrafo intelligente
Dal 15 giugno 2019 i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l'obbligo del tachigrafo, sono dotati del nuovo "tachigrafo intelligente", ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014, che ne ha disposto l'introduzione, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm. e ii. che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.
Tale innovazione tecnologica, introducendo i nuovi dispositivi "Intelligenti", consentirà la funzione di controllo da remoto, che renderà possibile per le autorità di controllo l'esame dei dati anche con veicolo in movimento; le aziende potranno inoltre ottimizzare la gestione delle flotte e i conducenti potranno più agevolmente monitorare i propri tempi di guida e riposo. Gli Stati membri dell'Unione assicurano, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quelli strettamente connessi dalla presente normativa.
Obbligo di sostituzione di apparecchi di vecchia generazione
Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, ha posto l'obbligo di installare il tachigrafo intelligente di seconda versione sui veicoli che operino o abbiano intenzione di operare in uno Stato membro diverso da quello di registrazione, in sostituzione di tachigrafi di precedente generazione, con le scadenze di seguito indicate:
entro il 31 dicembre 2024, obbligo di retrofit per tutti i veicoli, con massa superiore 3,5 t, che operano su linee internazionali e che hanno a bordo un tachigrafo analogico o tachigrafo digitale di prima generazione;
entro il 18 agosto 2025 obbligo di retrofit per i veicoli, sopra 3,5 t, che operano su linee internazionali, dotati di tachigrafo intelligente versione 1.
Per garantire la sostituzione di tutti gli apparecchi entro i termini previsti, come indicato con la nota inviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 08/03/2024, invitiamo gli operatori a sostituire i tachigrafi non conformi già in occasione delle ispezioni periodiche dei tachigrafi, anziché attendere le date di scadenza indicate.
Riferimenti normativi
D.M. 31/10/2003 n. 361 - Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
D.M. 23/06/2005 - Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
D.M. 31/03/2006 - Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.
D.M. 20/06/2007 - Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.
D.Lgs. 19/11/2007 n. 234 - Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.
Regolamento (UE) n. 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 - Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
D.M. 23/02/2023
- Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonchè delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
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