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Attività ispettive di metrologia
La Camera di commercio svolge numerose attività ispettive nel campo della metrologia legale, alcune proprie, altre affidate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; alcune attività possono essere svolte congiuntamente ad altre Autorità di controllo.
All'Ufficio Metrologia sono affidate alcune funzioni ispettive per assicurare la tutela degli interessati coinvolti in un processo di misura; a tal fine i funzionari incaricati di tali attività rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Le attività ispettive sono rivolte a campi di applicazione specifici di seguito descritti.
I controlli sugli strumenti di misura
E' definita "funzione di misura legale", la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Gli strumenti di misura sia soggetti alla normativa nazionale che a quella europea, ove impiegati per una funzione di misura legale, sono sottoposti a controlli, anche successivi alla messa in servizio, allo scopo di accertare il rispetto di determinati requisiti e il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e della corretta funzionalità degli strumenti stessi.
Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 93 del 21 aprile 2017 ha introdotto una nuova disciplina sui controlli degli strumenti di misura conformi alla normativa metrologico-legale, abrogando il precedente decreto del Ministro dell'Industria n. 182 del 28 marzo 2000.
Sono previsti differenti tipologie di controlli, eseguiti dalla Camera di commercio:
vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea;
vigilanza sulla corretta applicazione del decreto stesso.
La verificazione periodica è un ulteriore tipo di controllo effettuato di norma da organismi accreditati sottoposti, tra l'altro, ai controlli della Camera di commercio.
Vigilanza sulla conformità degli strumenti di misura ai requisiti applicabili
Tale attività ha lo scopo di verificare la conformità degli strumenti ai requisiti formali e prestazionali per essi previsti dalla normativa. La vigilanza è svolta sugli strumenti di misura, prima che questi vengano messi in servizio o anche successivamente. Le ispezioni vengono condotte presso la sede di fabbricanti di strumenti metrico-legali, magazzini di stoccaggio, aziende commerciali e titolari di strumento e possono consistere di un controllo visivo formale, in termini di presenza e correttezza delle marcature ed indicazioni da riportare e previste dalla normativa, di una verifica documentale, rispetto al fascicolo tecnico che il fabbricante deve predisporre in fase di accertamento della conformità e anche prestazionali, sottoponendo alcuni esemplari degli strumenti oggetto del controllo a prove di laboratorio presso laboratori di taratura accreditati per detta tipologia di strumento, verificando in particolare che gli errori registrati siano inferiori a quelli massimi permessi dalla norma.
I controlli casuali
"I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l’esito del controllo". I controlli hanno origine a partire dai dati e dagli elenchi dei titolari di strumenti di misura estratti dagli applicativi e dalle banche dati istituzionalmente a disposizione dell’Ufficio. Lo scopo del controllo consiste in una verifica di tipo visivo-formale per valutare se gli strumenti utilizzati siano in regola con gli adempimenti previsti dai controlli successivi (verificazione periodica); in taluni casi, inoltre, si verificano anche gli aspetti prestazionali degli strumenti di misura, mediante l’esecuzione delle prove previste dalla normativa vigente. I controlli metrologici casuali sono registrati sul libretto metrologico che accompagna gli strumenti di misura metrologico-legali.
I controlli casuali possono essere svolti anche in contraddittorio tra le parti interessante.
Vigilanza sugli organismi che effettuano la verificazione periodica
Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 93 del 21 aprile 2017 affida alle Camere di commercio la vigilanza sugli organismi accreditati per effettuare la verificazione periodica. La Camera competente per territorio sullo strumento esercita la vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5% degli strumenti sottoposti alla verificazione (1% nel caso di contatori dell'acqua, di gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica).
Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione, tranne nel caso che l'organismo comunichi per via telematica alla camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuerà operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
I risultati delle operazioni di vigilanza sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento.
Sorveglianza sull’applicazione della disciplina dei metalli preziosi
Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999 numero 251, "Disciplina dei Titoli e dei Marchi di identificazione per metalli preziosi", e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 numero 150, "Regolamento per l'applicazione del D.Lgs 251/99", disciplinano il settore della produzione di oggetti in metallo prezioso, materie prime e semilavorati, con lo scopo di:
tutelare e garantire gli acquirenti;
difendere dalla concorrenza sleale i produttori che operano nel rispetto delle norme;
garantire la libera circolazione dei prodotti in metallo prezioso nell'ambito dei paesi membri della Comunità Europea.
I controlli eseguiti dalla Camera di commercio in tale campo possono prevedere il prelievo o meno di prodotti da inviare al saggio presso laboratori accreditati, e ove la normativa ne richieda la sussistenza per l'esercizio dell'attività riguardano, tra gli altri, i seguenti aspetti:
dotazione del laboratorio;
pagamento concessione annuale;
attività esercitata;
possesso licenza di Pubblica Sicurezza (per le imprese non artigiane);
dotazione di punzoni realizzati;
presenza e leggibilità dei marchi e dei titoli impressi sugli oggetti posti in vendita;
presenza delle indicazioni relative al titolo sugli oggetti esposti al pubblico.
La normativa vigente prevede sanzioni amministrative per le violazioni accertate; il personale camerale addetto alle funzioni di metrologia legale e di saggio metalli preziosi, nella
veste di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, può effettuare visite ispettive, anche non preannunciate, al fine di controllare il rispetto della normativa vigente.
Attività di sorveglianza in materia di tachigrafo
I controlli sono previsti dal Regolamento (UE) N. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e sono effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 23/02/2023.
I controlli eseguiti dalla Camera di commercio sono rivolti alle imprese che eseguono interventi sui tachigrafi sia digitali, sia di nuova generazione "Smart", sia sui tachigrafi C.E.E. di tipo analogico (quali primo montaggio, attivazione e intervento tecnico) e possono consistere nella verifica dell'idoneità delle apparecchiature utilizzate, dell'adeguatezza del sistema di gestione della qualità, della correttezza delle registrazioni e delle dichiarazioni rilasciate nonché dell'applicazione delle procedure operative inerenti le operazioni effettuate sui tachigrafi digitali.
La Camera di commercio conduce sui centri tecnici attività di sorveglianza, anche a sorpresa o su disposizione del Ministero, finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto 23/02/2023. Il Centro tecnico è tenuto a consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, nonché a fornire la necessaria collaborazione e tutte le informazioni dovute, tra le quali, a titolo esemplificativo, la documentazione tecnica, i dati relativi agli interventi tecnici annotati nel registro degli interventi, nonché la documentazione relativa al sistema di qualità e i dati contenuti nelle carte tachigrafiche officina, eventualmente mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione al Centro.
Nelle ipotesi in cui la sorveglianza abbia dato esito negativo o il Centro tecnico non abbia sanato le eventuali non conformità indicate dalla Camera entro il termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, la Camera di commercio ritira in via cautelare le carte tachigrafiche, ove applicabile, nonché i punzoni e i sigilli. La Camera comunica al Ministero l'esito conclusivo della sorveglianza per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Controlli sui preconfezionati
I controlli sono effettuati ai sensi del D.P.R. n. 391/1980, della L. n. 690/1978 e, per le bottiglie impiegate come recipienti-misura, del D.L. 3 luglio 1976, n. 451. Il Ministero dello Sviluppo Economico esercita, tramite le Camere di commercio, i compiti di sorveglianza; i funzionari delle Camere di commercio possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, deposito e vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura. Possono anche accedere in punti franchi, magazzini doganali o vincolati dalla finanza; i produttori o i distributori hanno l'obbligo di assistere e di agevolare le operazioni di controllo fornendo, a titolo gratuito, i preimballaggi necessari.
La sorveglianza ha lo scopo di verificare:
la corretta apposizione dei marchi e delle iscrizioni di legge;
l'uso, da parte del preimballatore, di strumentazione omologata e adatta ai controlli interni previsti dalla legge;
l'applicazione di corretti piani di controllo statistico sui lotti confezionati;
la corretta tenuta dei registri obbligatori per la produzione dei preconfezionati;
che il contenuto effettivo dei prodotti e dei lotti di preconfezionati rispetti le tolleranze e i requisiti previsti in relazione alla quantità nominale dichiarata sulla confezione.
D.M. 23/02/2023
- Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonchè delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
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