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Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.)
Organismo imparziale e indipendente per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.
A partire dal 1° gennaio 2025 i pagamenti in contanti non saranno più accettati.
Ultimo aggiornamento:
16 Ottobre 2024
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Cosa è
Il D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, qualifica il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) della Camera di Commercio di Pistoia-Prato è iscritto al n. 148 del Registro degli Organismi di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 tenuto dal Ministero della Giustizia. E' un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Come accedere alla procedura
La procedura è disciplinata dal Regolamento dell'Organismo e vi hanno accesso i soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori.
Possonoaccedere alla procedura:
il consumatore;
l'imprenditore agricolo;
la c.d. start up innovativa;
l'imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, lettera d), del D.lgs. n. 14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi prima del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
l'imprenditore sopra soglia art 1 L.F. ma con debiti inferiori ad € 30.000,00;
l'imprenditore cessato;
il socio illimitatamente responsabile;
professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
società professionali ex L. 183/2011;
associazioni professionali o studi professionali associati;
società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
enti privati non commerciali.
Non possono accedere alla procedura:
l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il debitore può rivolgersi all'O.C.C. territorialmente competente per il deposito della domanda di avvio del procedimento. L'Organismo, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella conseguente soddisfazione dei crediti.
Il debitore può alternativamente:
se consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; non è necessario il parere favorevole dei creditori;
se non consumatore:
se è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione degli stessi creditori.
Tutti i debitori possono altresì chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: in questo caso il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Come avviare la procedura
Per avviare una delle procedure previste occorre presentare istanza in bollo (utilizzando l'apposito modulo) con una delle seguenti modalità:
invio all'indirizzo PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it (se il peso dei documenti allegati all'istanza supera i 20 Mega, è opportuno che vengano effettuati più invii PEC; per ragioni legate alla corretta acquisizione dei documenti, non è infatti possibile utilizzare strumenti di condivisione on line/in cloud);
consegna a mano alla Segreteria dell'OCC (previo appuntamento), presso la sede di Prato della Camera di commercio di Pistoia-Prato;
invio per posta alla Camera di commercio di Pistoia-Prato, Via del Romito 71 – 59100 Prato.
L'acconto forfetario sui costi della procedura è pari a € 366,00 (€ 300,00 + IVA).
Il pagamento può essere effettuato direttamente on line tramite il servizio PagoPa, inserendo come Servizio "OCCS", come Causale "OCC - nuova procedura" e compilando i campi richiesti (trattandosi di un servizio commerciale, deve essere compilata anche la sezione relativa alla fatturazione).
Importante: se l'utente preferisce assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, il pagamento dovrà essere di € 382,00.
In alternativa al pagamento on line, l'utente può richiedere alla Segreteria dell'OCC, telefonicamente o via mail, l'emissione di un avviso PagoPA da € 366,00 (oppure da € 382,00 in caso di assolvimento del bollo in modo virtuale) fornendo i seguenti dati:
Nome e cognome / denominazione dell'impresa
Codice Fiscale / Partita Iva
Indirizzo della residenza / sede legale
Indirizzo e-mail al quale inviare l'avviso di pagamento
Mediante il suddetto avviso il pagamento potrà essere effettuato, anche in contanti, attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking (con il codice CBILL), gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali e tramite l'applicazione "IO" per smartphone.
Costi procedura
Nella fase iniziale della procedura l'Organismo sottopone all'approvazione del debitore un preventivo con il calcolo del compenso spettante all'OCC.
Tale importo è calcolato in base ai parametri inseriti nel documento "Criteri per la determinazione dei compensi" (allegato B al Regolamento dell'Organismo).
Incarichi conferiti
Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 202/2014.
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Dal 18/06/2024 gli esperti di composizione negoziata
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