Tipo di violazione e importi
Ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 22 ottobre 2008, n. 53:
1) Chiunque eserciti l'attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro imprese, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 2.500,00;
2) Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell'avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 2.500,00;
3) Chiunque ometta o ritardi di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa è punito con la sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.000,00;
4) Chiunque presenti, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente;
4 bis) Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell'articolo 7, comma 3,
una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l'annotazione artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00.
In caso di accertato illecito amministrativo, l'ufficio notifica al trasgressore un verbale di contestazione ed accertamento.