Sanzioni Artigianato

I casi in cui l'impresa artigiana è sanzionabile, ai sensi della L.R. Toscana in materia di artigianato, e le modalità di irrogazione e pagamento della sanzione stessa.

A partire dal 1° gennaio 2025 i pagamenti in contanti non saranno più accettati.

Ultimo aggiornamento:

16 Ottobre 2024

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Sanzioni Registro imprese

Sanzioni R.E.A.

Tipo di violazione e importi

Ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 22 ottobre 2008, n. 53:

1) Chiunque eserciti l'attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro imprese, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 2.500,00;
2) Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell'avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 2.500,00;
3) Chiunque ometta o ritardi di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa è punito con la sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.000,00;
4) Chiunque presenti, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente;
4 bis) Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell'articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l'annotazione artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00.

In caso di accertato illecito amministrativo, l'ufficio notifica al trasgressore un verbale di contestazione ed accertamento.

Modalità di pagamento

La sanzione pecuniaria prevista deve essere pagata alla Camera di commercio entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale (pagamento liberatorio ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981) tramite l'apposito avviso PagoPA notificato al trasgressore assieme al verbale di contestazione ed accerta-mento o direttamente allo sportello.

Qualora l'obbligato non effettui il pagamento liberatorio, il verbale di accertamento sarà trasmesso all'Ufficio Sanzioni della Camera di commercio di Pistoia-Prato, che provvederà ad emettere apposita ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981. Con l'ordinanza-ingiunzione si procederà alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite mini-mo ed un limite massimo, secondo i criteri individuati dall'art. 11 della Legge 689/1981.



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