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Sanzioni Amministrative per il Registro Imprese
Alle imprese che iscrivono o depositano atti al Registro delle imprese oltre 30 giorni dalla data dell’evento, oppure omettono di iscrivere o depositare atti, si applica una sanzione amministrativa che viene recapitata mediante verbale di accertamento.
Le sanzioni del Registro Imprese vengono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge alla richiesta di iscrizione o al deposito di un atto o un fatto nel Registro Imprese (art. 5, legge 689/81) quando omettono o eseguono in ritardo l'adempimento pubblicitario.
La disciplina fa riferimento alla seguente normativa:
Artt. 2194 e 2630 c.c.
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
Legge 24 novembre 1981, n. 689
I presupposti di fatto sono riscontrabili con:
l'omissione di comunicazione, deposito o pubblicazione nel Registro Imprese;
il ritardo nella presentazione di denuncia, comunicazione, deposito o pubblicazione nel Registro Imprese.
Soggetti sanzionabili
I soggetti sanzionabili sono:
il titolare nell'Impresa individuale;
i soci amministratori nelle società in nome collettivo;
i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
gli amministratori o i sindaci se l'obbligo grava su di essi, delle società di capitali e nelle cooperative;
i rappresentanti legali nei consorzi e negli enti pubblici;
i liquidatori di qualsiasi tipo di soggetto collettivo;
i notai nel caso di omesso o tardivo deposito per l'iscrizione di atti nei casi previsti dal codice civile e, comunque, in tutti i casi in cui la legge preveda espressamente un adempimento pubblicitario a loro carico.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, cioè in carica al 31° giorno dalla data dell'evento.
Concorso di persone e solidarietà
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa (ad esempio tutti gli amministratori di una società), ciascuna riceve il verbale di accertamento emesso in relazione a tale violazione e ciascuna è tenuta al pagamento della sanzione (art. 5 della legge 24.11.1981, n. 689).
Secondo il principio della solidarietà, sancito dall'art. 6 della legge 689/81, se la violazione è commessa dal rappresentante di persona giuridica o di un ente privo della personalità giuridica, la persona giuridica o l'ente sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta per la sanzione e per le spese di procedimento.
In base a questo principio, nel caso di violazioni commesse da amministratori di Società o altri soggetti collettivi, quali Consorzi o soggetti iscritti al REA, il verbale di accertamento viene notificato anche a tali soggetti, in qualità di responsabili solidali. L'obbligato in solido è tenuto al pagamento dell'importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedano i soggetti obbligati.
Accertamento e importi
Il verbale di accertamento della violazione amministrativa è notificato a mezzo pec o servizio postale entro 90 giorni. In base alla legge n. 890/82, la notificazione si ha per avvenuta quando il destinatario riceve la pec oppure il plico cartaceo.
Sanzioni Registro Imprese
Importo sanzione
Importo sanzione (se pagata entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza
minimo: € 34,33 massimo: € 344,00
€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentante oltre 30 giorni successivi alla scadenza
minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00
€ 206,00
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza
minimo: € 45,78 massimo: € 458,67
€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza
minimo: € 137,33 massimo: € 1.376,00
€ 274,66
Imprese individuali e notai
Importo sanzione
Importo pagamento liberatorio (se pagata entro 60 gg dalla notifica)
Violazione di cui all'art. 2194
minimo: € 10,00 massimo: € 516,00
€ 20,00
Pagamento e scritti difensivi
Modalità di pagamento
Il pagamento avviene mediante utilizzando il modello F23 che viene inviato al soggetto sanzionato, precompilato con l’indicazione dell'mporto della sanzione e delle spese di procedimento, con il verbale di accertamento. Le sanzioni registro imprese sono incassate dall'Erario.
Il modello F23 può essere pagato presso:
Servizi riscossioni Tributi dello Stato
Qualsiasi Banca
Qualsiasi ufficio postale
Le somme dovute si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Sanzioni della Camera di commercio di Pistoia-Prato scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente. Affinché lo scritto difensivo sia preso in considerazione, l’obbligato non deve aver già eseguito il pagamento.
Ufficio Sanzioni
Ove non sia stato effettuato il pagamento liberatorio (entro 60 giorni dalla notifica del verbale), l'organo sanzionatore potrà emettere:
ordinanza di archiviazione
ordinanza di pagamento, stabilendo la somma da pagare.
Contro l'ordinanza di pagamento è ammessa opposizione al Giudice competente (cioè quello del luogo dove è stata commessa la violazione) entro 30 giorni. In caso di rifiuto di detta opposizione si procede all'esecuzione forzata.
Calcolo per il termine entro il quale presentare una domanda al RI
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al Registro Imprese non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (art. 1187 c.c.). Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n.558/1999 art. 3 c. 2, in vigore dal 6/12/2000).
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D.Lgs. 11/04/2002 n. 61 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
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