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Sanzioni Amministrative per il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
Alle imprese che omettono di denunciare un dato non giuridico al R.E.A. (es. inizio, variazione o cessazione attività, apertura, modifica e cessazione unità locali, ecc...), o lo denunciano in ritardo (oltre 30 giorni dall'evento), oppure denunciano un dato non veritiero, si applica una sanzione amministrativa che viene recapitata mediante verbale di accertamento.
A partire dal 1° gennaio 2025 i pagamenti in contanti non saranno più accettati.
Le sanzioni R.E.A. sono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge all'iscrizione o al deposito di una determinata denuncia al R.E.A.
La normativa di riferimento per l'applicazione delle sanzioni riguardanti i dati R.E.A. è la seguente:
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Legge 580/93; D.P.R. 581/95; Legge 630/81; D.M. 9 marzo 1982; D.L. 357/87
I presupposti di fatto riguardano l'omessa denuncia di un dato non giuridico al R.E.A. (es. inizio, variazione o cessazione attività, apertura, modifica e cessazione unità locali, ecc), o ritardata denuncia (oltre 30 giorni dall'evento), oppure denuncia non veritiera. Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA occorre contare i giorni partendo da quello successivo all'evento (per il termine dei 30 giorni, il calcolo va fatto senza interruzioni, anche se sono presenti giorni festivi). Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c. 2, in vigore dal 6/12/2000).
Soggetti sanzionabili
I soggetti sanzionabili sono i seguenti:
il titolare nell'Impresa individuale;
i soci con rappresentanza legale nelle società in nome collettivo;
i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
i rappresentanti legali nelle società di capitali, nei consorzi e negli enti pubblici, associazioni e altre organizzazioni.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, cioè in carica al 31° giorno dalla data dell'evento.
Accertamento e importi
Il verbale di accertamento della violazione amministrativa è notificato a mezzo pec o servizio postale entro 90 giorni. In base alla legge n. 890/82, la notificazione si ha per avvenuta quando il destinatario riceve la pec oppure il plico cartaceo.
Se la violazione è commessa dal rappresentante di persona giuridica o di un ente privo della personalità giuridica o di un imprenditore, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Per questo motivo un copia del verbale di accertamento viene notificata anche a questi ulteriori soggetti. L'obbligato in solido è tenuto al pagamento dell'importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedano i soggetti obbligati.
Sanzioni REA
Importo sanzione
Importo sanzione (se pagata entro 60 gg dalla notifica)
Denuncia presentata entro i 30 gg. successivi alla scadenza dei termini prescritti
€ 30,00
€ 10,00
Denuncia presentata oltre i 30 gg. successivi alla scadenza dei termini prescritti
€ 154,00
€ 51,33
Denuncia non veritiera
Da un minimo di € 5,00 a un massimo di € 206,00
€ 10,00
Modalità di pagamento
Il pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento.
Il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli sportelli camerali oppure mediante PagoPA. In questo ultimo caso l'avviso di pagamento, comprensivo delle spese di procedimento, può essere pagato attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come le agenzie di banca, gli home banking (CBILL), gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali o utilizzando l'applicazione IO dal cellulare.
Le somme dovute si prescrivono nel termine di 5 anni.
Ufficio Sanzioni
Entro 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Sanzioni della Camera di commercio di Pistoia-Prato scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente. Affinché lo scritto difensivo sia preso in considerazione, l’obbligato non deve aver già eseguito il pagamento.
Dove non sia stato effettuato il pagamento liberatorio (entro 60 giorni dalla notifica del verbale), l'organo sanzionatore potrà emettere:
ordinanza di archiviazione;
ordinanza di pagamento, stabilendo la somma da pagare.
Contro l'ordinanza di pagamento è ammessa opposizione al Giudice competente (cioè quello del luogo dove è stata commessa la violazione) entro 30 giorni. In caso di rifiuto di detta opposizione si procede all'esecuzione forzata.
Hai bisogno di ulteriori informazioni sulle sanzioni?
L. 29/12/1993 n. 580 - Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
L. 4/11/1981 n. 630 - Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le Camere di commercio.
D.L. 28/08/1987 n. 357 - Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio.
D.M. 9 marzo 1982 - Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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