Registri di carico e scarico
Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.
Le norme fondamentali per il registro di carico/scarico rifiuti sono contenute nell’art. 190 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni.
I Registri di Carico e scarico rifiuti sono numerati e vidimati esclusivamente dalle Camere di commercio competenti territorialmente, come previsto dal D.lgs n. 4/2008, e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Con l’entrata in vigore del Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), è previsto il passaggio graduale alla tenuta e alla vidimazione in formato digitale dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
L’obbligo di tenuta del registro digitale è graduale:
- Dal 13 febbraio 2025 per operatori professionali e grandi imprese
- Dall’iscrizione nel RENTRI per imprese da 11 a 50 dipendenti (iscrizione che deve avvenire tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025)
- Dall’iscrizione nel RENTRI per le altre imprese (iscrizione che deve avvenire tra il 13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026)
Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei registri di carico e scarico avviene solo tramite il portale RENTRI.
Dal 4 novembre 2024 gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 possono vidimare presso la Camera di Commercio i nuovi registri di carico e scarico, in formato cartaceo, scaricando i modelli gratuitamente, previa registrazione al portale RENTRI.
Dal 13 febbraio 2025 i vecchi registri di carico e scarico non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.
Le informazioni sulle modalità di vidimazione presenti in questa pagina si riferiscono ai registri tenuti con modalità cartacea.Chi è obbligato a tenere un registro di carico/scarico
rifiuti
Hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico i soggetti che:
- effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- producono rifiuti pericolosi;
- producono:
- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- producono rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole con un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
La sede camerale competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.
Sede di Prato: La vidimazione avviene presso l'Ufficio del Registro delle Imprese - Sportello Vidimazione libri e copie atti - via del Romito 71.
Sede di Pistoia: I Registri devono essere presentati al Registro Imprese - Corso Silvano Fedi, 36
Nel Registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.
Le annotazioni devono essere effettuate:
- per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
- per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.