Registri di carico e scarico e formulari dei rifiuti

Istruzioni per vidimare i registri di carico e scarico e i formulari dei rifiuti presso l‘ufficio Registro Imprese della Camera di commercio di Pistoia-Prato.

Ultimo aggiornamento:

19 Febbraio 2025

Tempo di lettura:

Registri di carico e scarico

Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Le norme fondamentali per il registro di carico/scarico rifiuti sono contenute nell'art. 190 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I Registri di Carico e scarico rifiuti sono numerati e vidimati esclusivamente dalle Camere di commercio competenti territorialmente, come previsto dal D.lgs n. 4/2008, e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Con l’entrata in vigore del Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), è previsto il passaggio graduale alla tenuta e alla vidimazione in formato digitale dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

L’obbligo di tenuta del registro digitale è graduale:

  • Dal 13 febbraio 2025 per operatori professionali e grandi imprese
  • Dall’iscrizione nel RENTRI per imprese da 11 a 50 dipendenti (iscrizione che deve avvenire tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025)
  • Dall’iscrizione nel RENTRI per le altre imprese (iscrizione che deve avvenire tra il 13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026)

Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei registri di carico e scarico avviene solo tramite il portale RENTRI.

Gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI possono vidimare i registri di carico e scarico in formato cartaceo, utilizzando il modello che può essere scaricato, previa registrazione dal portale RENTRI.

Dal 13 febbraio 2025 i vecchi registri di carico e scarico non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.

Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro.

Le informazioni sulle modalità di vidimazione presenti in questa pagina si riferiscono ai registri tenuti con modalità cartacea.

Chi è obbligato a tenere un registro di carico/scarico rifiuti
Hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico i soggetti che:

  • effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  • svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • producono rifiuti pericolosi;
  • producono:
    • rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
    • rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • producono rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole con un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

Dove si vidimano i registri di carico e scarico?

La sede camerale competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

Sede di Prato: La vidimazione avviene presso l'Ufficio del Registro delle Imprese - Sportello Vidimazione libri e copie atti - via del Romito 71.

Sede di Pistoia: I Registri devono essere presentati al Registro Imprese - Corso Silvano Fedi, 36

Nel Registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.

Le annotazioni devono essere effettuate:

  • per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
  • per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
  • per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
  • per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
ATTENZIONE:

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

Formulari dei rifiuti

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione rifiuti.

Il Formulario è previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche.

Dal Formulario dei rifiuti devono risultare almeno i seguenti dati:

  • nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • impianto di destinazione;
  • data e percorso dell'instradamento;
  • nome ed indirizzo del destinatario.

Con l’entrata in vigore del RENTRI, anche i formulari di identificazione dei rifiuti saranno tenuti in formato digitale. A partire dal 13 febbraio 2025 decorre l'obbligo di vidimazione digitale di tutti i FIR e da tale data non sarà possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.

Costi

Registri di carico e scarico: i diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni registro - indipendentemente dal numero delle pagine.

Il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato solo in modalità elettronica mediante Pagobancomat, Postamat e Carte di Credito (escluse American Express e Diners).

Riferimenti normativi

D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.

Decreto 4/04/2023, n. 59 - Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Decreto Direttoriale del 6/11/2023, n. 143 - Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Decreto Direttoriale del 19/12/2023, n. 251 - Modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario

La normativa completa è presente nella sezione "Normativa nazionale" e "Decreti direttoriali" del portale RENTRI.



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