Le imprese che intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.
E' agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
E' rappresentante di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Quali sono i requisiti
I requisiti che deve avere un agente o rappresentante di commercio sono morali e professionali.
Quali sono i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio dell'attività?
non aver subito condanne per i seguenti delitti: interdizione - inabilitazione - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") - vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia.
Requisiti professionali:
aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o riconosciuto dalle regioni;
aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come legale rappresentante o alle dipendenze di una impresa esercente la produzione o il commercio, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendita purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della SCIA (1° e 2° livello del contratto del commercio - 6° e 7° livello del contratto dell'industria) o come collaboratore familiare;
essere iscritto nell'apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività);
aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche (è disponibile un elenco, non esaustivo, dei titoli abilitanti e non).
Chi deve possedere i requisiti
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare, quando l'attività di agente o rappresentante di commercio viene esercitata da un'impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti quando invece viene svolta da una società. I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa.
Incompatibilità
L'attività di agente o rappresentante di commercio è incompatibile con il lavoro dipendente e con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.
Tessera di riconoscimento
L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell'interessato, la tessera personale di riconoscimento a tutti coloro che esercitano l'attività di agente e rappresentante di commercio.
Soggetti ai quali può essere rilasciata la tessera personale di riconoscimento
La tessera personale di riconoscimento può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc…) svolgono l'attività per conto di un'impresa individuale o di una società. La tessera ha una durata di cinque anni.
Alla scadenza, nel caso di prosecuzione dell'attività, è necessario presentare la richiesta di rinnovo e restituire la tessera scaduta.
Se l'interessato cessa l'attività deve restituire la tessera personale di riconoscimento all'ufficio del Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.
La tessera non può essere rilasciata a coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti inattivi.
Modalità di richiesta della tessera personale di riconoscimento
La richiesta della tessera può essere effettuata al momento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi telematicamente tramite Comunicazione Unica.
E' ammessa altresì la presentazione di una pratica telematica finalizzata alla sola richiesta della tessera compilata esclusivamente nel quadro Note, all'interno del quale dovrà essere evidenziato che la pratica è presentata unicamente ai fini del rilascio della tessera personale di riconoscimento del sig./sig.ra.
Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta
Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente che contiene la foto del richiedente e deve avere le seguenti caratteristiche:
proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza);
la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
formato a colori o in bianco e nero.
Imprese straniere
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia; nei 30 giorni antecedenti l'impresa comunitaria deve presentare una dichiarazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (libera prestazione di servizi).
Come presentare la pratica
Per iniziare l'attività di agente di agenti e rappresentanti di commercio presentare una pratica telematica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.
Se l'attività di agente e rappresentante di commercio viene svolta presso unità locale, deve essere inviata anche una pratica telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove è ubicata la sede.
Nella pratica telematica, oltre alla compilazione degli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea, compilare la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti.
L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.
La firma digitale sulla SCIA dovrà essere apposta dal titolare, in caso di impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti, in caso di società.
I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa dovranno compilare e firmare digitalmente la sezione "Requisiti".
Qualora uno o più dei suddetti soggetti non dispongano della firma digitale, gli stessi potranno apporre sul modello la propria firma autografa allegando un documento di identità di riconoscimento e il modello dovrà poi essere sottoscritto digitalmente dal soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure dal delegato incaricato con apposita procura.
Attenzione
I riquadri "iscrizioni nei ruoli" presenti nelle varie tipologie di pratiche registro imprese sono da compilarsi con riferimento sia all'impresa che alle persone.
Alla pratica dovrà, inoltre, essere allegata anche la Dichiarazione antimafia, firmata digitalmente, per ciascun soggetto individuato nell'apposita tabella.
In caso di mancata regolarizzazione o di non possesso dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività.
Per mantenere il requisito professionale:
il soggetto che, all'interno di un'impresa, cessa di svolgere l'attività di agente e/o rappresentante di commercio può richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Se il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricomincia l'attività deve richiedere la cancellazione dalla sezione.
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
Il Decreto M.S.E. del 26/10/2011, stabilisce che l'Ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni, la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio sia per le imprese iscritte nel Registro Imprese che per i loro preposti.
I soggetti interessati riceveranno una comunicazione al domicilio digitale dichiarato al Registro Imprese e dovranno presentare entro 30 giorni la modulistica, integralmente e correttamente compilata, con modalità Comunica.
Il mancato adempimento nei termini indicati comporta l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agente e rappresentante di commercio con contestuale annotazione della cessazione dell'attività e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari. Per le persone fisiche, Il mancato adempimento comporta la cancellazione della posizione dall'apposita sez. speciale del REA "Persone Fisiche".
Per la tessera di riconoscimento sono dovuti € 32,00 per imposta di bollo e € 25,00 per diritti di segreteria.
Per la verifica dinamica sono dovuti solo € 18,00 per diritti di segreteria.
Termine di presentazione
Nella pratica del Registro delle Imprese, così come indicato nelle schede richiamate nel paragrafo "Modalità di presentazione e modulistica", dovrà essere indicata, come data di inizio attività, la data di invio della pratica.
Solo per le modifiche e cessazioni la pratica deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Sanzioni
L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 e € 2.065,00. (art. 9 L. 204/85); alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall'iscrizione nel registro delle imprese.
Modulistica
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Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L
Titoli di studio abilitanti e non all'esercizio dell'attività
Modello verifica dinamica permanenza requisiti Agenti e Rappresentanti di commercio
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali
Riferimenti normativi
D.Lgs. 9/11/2007 n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
D.M. 26/10/2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla L. 3/05/1985 n. 204.
Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478-479 albi@ptpo.camcom.it
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Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno giovedì 10 ottobre 2024 alle ore
14:30 presso la sede di Pistoia.
Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno mercoledì 17 luglio 2024 alle ore
09:30 presso la sede di Prato.
Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno giovedì 11 luglio 2024 alle ore
09:30 presso la sede di Prato.