Le imprese di pulizia sono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
derattizzazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Requisiti
Sono previsti requisiti di onorabilità, tecnico-professionali (solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) e di capacità economico-finanziaria.
I requisiti sono dichiarati nell'apposito modello che può essere presentato alternativamente alla Camera di commercio o al Suap competente per territorio.
L'accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa continua ad essere, in ogni caso, di competenza della Camera di commercio.
Requisiti onorabilità
assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la esdebitazione;
mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)3 ovvero di misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall'art. 513 – bis del codice penale (illecita concorrenza con violenza o minaccia);
assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
E' necessario, inoltre, non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Requisiti professionali
E' sufficiente possederne uno, solo per le imprese che svolgono attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione.
E' necessaria la nomina da parte dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente).
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
assolvimento dell'obbligo scolastico ed esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia, si considera qualificato il dipendente con qualifica rientrante nel 3° o 4° livello e superiori;
attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito secondo quanto previsto dalle norme sulla formazione professionale;
diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
diploma universitario di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy . La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428 del 25/11/1997 ha chiarito che possono ritenersi abilitanti i corsi professionali ed i diplomi di istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale in chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
La capacità economico-finanziaria è dimostrata mediante:
iscrizione all'INPS e all'INAIL, se ricorrono i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on-line) da indicare sul modello (nel caso di iscrizione nelle fasce di classificazione devono essere provati con dichiarazioni bancarie);
Chi deve possedere i requisiti
Requisiti morali
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
da tutti i soci di società in nome collettivo;
da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
da tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative.
Requisiti professionali (solo per disinfestazione, derattizzazione o sanificazione)
L'impresa deve nominare un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante oppure da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente).
Attività che non sono impresa di pulizia
Non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia, di cui alla L. n. 82/1994, le seguenti attività:
pulizia di caminetti;
l'espurgo dei pozzi neri;
la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
Fasce di classificazione
Affidamento dei servizi
Per partecipare all'affidamento dei servizi secondo le norme comunitarie le imprese devono richiedere inoltre l'iscrizione in una delle fasce di classificazione. La fascia di classificazione sarà quella immediatamente superiore al volume d'affari medio (fatturato medio al netto IVA) come di seguito riportato:
fino a € 51.645,69;
fino a € 206.582,76;
fino a € 361.519,83;
fino a € 516.456,90;
fino a € 1.032.913,80;
fino a € 2.065.827,60;
fino a € 4.131.655,19;
fino a € 6.197.482,79;
fino a € 8.263.310,39;
oltre € 8.263.310,39.
Tale classificazione dovrà essere calcolata in base alla media del volume di affari, al netto dell'IVA, degli ultimi tre anni (e comunque non inferiore agli ultimi due anni).
Servizi effettuati
Oltre alla classificazione relativa al volume di affari, l'impresa dovrà dichiarare di aver effettuato anche uno dei seguenti servizi nell'arco del periodo di riferimento (nei tre anni precedenti):
almeno uno dei servizi è non inferiore al 40% dell'importo della fascia precedente a quella per la quale si richiede l'iscrizione;
almeno due dei servizi sono di importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo della fascia precedente a quella per cui si richiede l'iscrizione;
almeno tre servizi sono di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo della fascia precedente a quella per cui si richiede l'iscrizione.
Costo personale dipendente
L'impresa deve inoltre dichiarare di avere sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al 40% dei costi totali o del 60% se svolge soltanto attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che non si trovi nelle condizioni prescritte a questo punto può, in alternativa dichiarare che opera nel rispetto delle norme relative alla previdenza e all'assicurazione sociale per i dipendenti, il titolare e i soci.
Come richiedere le fasce di classificazione
Dopo tre anni di svolgimento dell'attività, per richiedere l'iscrizione nelle fasce di classificazione occorre inviare una pratica telematica all'ufficio del Registro Imprese dove ha sede l'impresa, compilando l'apposito modello al quale occorre allegare:
l'attestazioni rese dai committenti sui lavori ricevuti. Ciascun committente dovrà compilare il modello Dichiarazione resa dal committente su propria carta intestata.
Variazioni
Le variazioni relative all'appartenenza alla fascia di classificazione devono essere comunicate entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate.
Le variazioni che comportano una variazione negativa (declassamento) della fascia di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal momento in cui si sono verificate.
Come presentare la pratica
Per iniziare l'attività presentare una pratica telematica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove ha la sede l'impresa, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.
Scia senza ulteriori procedimenti
Nella pratica telematica, oltre alla compilazione degli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea, deve essere allegata la segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti.
L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.
La firma digitale sulla SCIA dovrà essere apposta dal titolare, in caso di impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti e degli altri soggetti previsti, in caso di società (Schema dei soggetti che devono compilare il modello indicato per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità).
Nel caso in cui uno o più dei suddetti soggetti non dispongano della firma digitale, potranno apporre sul modello la propria firma autografa allegando un documento di identità di riconoscimento e il modello dovrà poi essere sottoscritto digitalmente dal soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure dal delegato incaricato con apposita procura.
Scia Unica o Condizionata da ulteriori procedimenti
Per iniziare l'attività quando sono necessari ulteriori procedimenti, deve essere preventivamente inviata, tramite il portale STAR, la Scia al SUAP competente per territorio in tutti i casi in cui il regime amministrativo è quello della SCIA UNICA o CONDIZIONATA (consultare la tabella riepilogativa).
Successivamente l'impresa dovrà presentare all'ufficio del Registro Imprese competente per territorio la pratica telematica di Comunicazione Unica per gli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea.
La data di inizio attività da indicare nella modulistica Registro Imprese coinciderà con la data di presentazione della Scia al Suap (nei casi di Scia o di Scia Unica) oppure con la data del provvedimento che autorizza l'inizio dell'attività (nei casi di Scia Condizionata).
Diritti e bolli
Per l'inizio dell'attività o per le modifiche sono dovuti i diritti di segreteria e imposta di bollo previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese/REA e sono dovuti ulteriori diritti di segreteria pari ad € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società.
Termine di presentazione
Nella pratica del Registro delle Imprese indicare come data di inizio attività: la data di invio della pratica oppure la data della ricevuta rilasciata dal SUAP per la presentazione della relativa Scia o la data dell'autorizzazione/nulla osta.
Termine del procedimento
Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.
Modulistica
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Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali
Modulo Segnalazione Certificata di Inizio attività
Modulo per l'iscrizione nelle fasce di classificazione
Dichiarazione resa dal committente
Elenco dei servizi per iscrizione fasce di classificazione
Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
Riferimenti normativi
L. 82/94 del 25/01/1994 - Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
L. 2/04/2007 n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
D.M. 7/07/1997 n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione .
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