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Mediatore marittimo
Sono mediatori marittimi i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Il mediatore marittimo è colui che esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo Interprovinciale dei mediatori marittimi relativamente alla sezione ordinaria, lasciando invariata la normativa di riferimento e il possesso dei requisiti previsti. E' rimasto in vigore il Ruolo Interprovinciale per la sezione speciale, riservata ai marittimi pubblici che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
L'inizio dell'attività di Mediazione Marittima deve essere dichiarata all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività utilizzando l'apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA), delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
Quali sono i requisiti
I requisiti che deve avere un mediatore marittimo sono morali e professionali.
Quali sono i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio dell'attività?
non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
assenza di condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, contro l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per esercizio abusivo delle attività di mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali
E' sufficiente possederne uno:
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e avere superato l'esame previsto dall'art . 9 della legge 478/1968 presso le Camere di Commercio nelle quali era istituito il Ruolo;
essere iscritto nell'apposita Sezione del Rea di cui all'art. 8 del D.M. 26/10/2011 (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività);
essere stato iscritto nella sezione ordinaria del soppresso Ruolo dei Mediatori Marittimi (termine di validità illimitato);
Per svolgere l'attività di mediazione marittima è necessario provvedere a effettuare un deposito cauzionale (art. 23 della legge 478/1968). La cauzione, di € 258,23, è posta a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.
La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all'impresa o al portatore. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Le cauzioni in denaro o titoli devono essere depositate presso la Banca d'Italia - sezione Tesoreria Provinciale dello Stato.
Incompatibilità
L'attività di mediazione marittima è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima.
Tessera di riconoscimento
L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia all'interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l'attività per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di mediatore marittimo.
I mediatori marittimi sono tenuti per legge a richiedere il rilascio della tessera.
La tessera personale di riconoscimento può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc…) svolgono l'attività per conto di un'impresa individuale o di una società. La tessera ha una durata di due anni.
In caso di cessazione dell'attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita. all'ufficio del registro delle imprese entro 90 giorni dall'evento. La tessera non può essere rilasciata a coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo (REA) dei soggetti inattivi.
Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti.
La richiesta della tessera può essere effettuata al momento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi telematicamente a mezzo Comunicazione Unica. E' ammessa altresì la presentazione di una pratica telematica finalizzata alla sola richiesta della tessera compilata esclusivamente nel quadro Note, all'interno del quale dovrà essere evidenziato che la pratica è presentata unicamente ai fini del rilascio della tessera personale di riconoscimento del sig./sig.ra.
Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta
Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente che contiene la foto del richiedente e deve avere le seguenti caratteristiche:
proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza);
la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
formato a colori o in bianco e nero.
Imprese straniere
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia; nei 30 giorni antecedenti l'impresa comunitaria deve presentare una dichiarazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (libera prestazione di servizi).
Le imprese aventi sede nell'Unione Europea che esercitano l'attività di mediatore marittimo in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere effettuato il deposito cauzionale previsto dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.
Come presentare la pratica
Per iniziare l'attività di mediatore marittimo presentare una pratica telematica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.
Se l'attività di mediatore marittimo viene svolta presso unità locale, deve essere inviata anche una pratica telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia ove è ubicata la sede.
Nella pratica telematica, oltre alla compilazione degli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea, deve essere compilata la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti.
L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.
La firma digitale sulla SCIA dovrà essere apposta dal titolare, in caso di impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti, in caso di società.
I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa dovranno compilare e firmare digitalmente la sezione “Requisiti”.
Qualora uno o più dei suddetti soggetti non dispongano della firma digitale, gli stessi potranno apporre sul modello la propria firma autografa allegando un documento di identità di riconoscimento e il modello dovrà poi essere sottoscritto digitalmente dal soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure dal delegato incaricato con apposita procura.
E' necessaria la compilazione dei riquadri "iscrizioni nei ruoli" presenti nelle varie tipologie di pratiche registro imprese, sia con riferimento all'impresa che alle persone.
Modifiche e cessazioni
Modifiche
In caso di variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'impresa (amministratori, soci partecipanti di società, dipendenti, collaboratori etc.), se trattasi di nuova nomina, entro 30 giorni dall'evento deve essere compilata la modulistica RI/REA e il modello MEDIATORI MARITTIMI alla sezione MODIFICHE e REQUISITI.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell'attività da parte dell'impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di mediatore marittimo).
Cessazioni
In caso di cessazione dell'attività deve essere restituita all'ufficio del Registro Imprese la tessera personale di riconoscimento.
Iscrizione apposita sezione REA
Per mantenere il requisito professionale il soggetto che, all'interno di un'impresa, cessa di svolgere l'attività di mediatore marittimo può richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività.
Se il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricomincia l'attività deve richiedere la cancellazione dalla sezione.
Verifica dinamica
Il Decreto M.S.E. del 26/10/2011, stabilisce che l'Ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni, la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per svolgere l'attività di mediatore marittimo sia per le imprese iscritte nel Registro Imprese che per i loro preposti.
I soggetti interessati riceveranno una comunicazione al domicilio digitale dichiarato al Registro Imprese e dovranno presentare entro 30 giorni la modulistica, integralmente e correttamente compilata, con modalità Comunica.
Il mancato adempimento nei termini indicati comporta l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di mediatore marittimo con contestuale annotazione della cessazione dell'attività e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari. Per le persone fisiche, Il mancato adempimento comporta la cancellazione della posizione dall'apposita sez. speciale del REA "Persone Fisiche".
Per la tessera di riconoscimento sono dovuti ulteriori ulteriori € 16,00 per imposta di bollo e € 25,00 per diritti di segreteria.
Per la verifica dinamica sono dovuti solo € 18,00 per diritti di segreteria.
Termine di presentazione
Nella pratica del Registro delle Imprese indicare come data di inizio attività: la data di invio della pratica.
Solo per le modifiche e cessazioni la pratica deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Sanzioni
L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
Le sanzioni REA sono applicate qualora intervenute modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate le stesse non vengano denunciate con modello MEDIATORI MARITTIMI Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
Le sanzioni DISCIPLINARI (artt. 18 e 19 L. n. 478/1968) sono le seguenti:
Ammonimento;
Censura;
Sospensione dell'esercizio;
Radiazione/Inibizione perpetua dell'attività.
In provvedimenti sono annotati e iscritti per estratto nel REA. Ai procedimenti accedono gli uffici Registro delle Imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della L. n. 241/90, gli altri soggetti interessati.
Termine del procedimento
Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.
Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478-479 albi@ptpo.camcom.it
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Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
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14:30 presso la sede di Pistoia.
Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno mercoledì 17 luglio 2024 alle ore
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Le prove di esame per l'attività di Agenti di Affari in
Mediazione si terranno il giorno giovedì 11 luglio 2024 alle ore
09:30 presso la sede di Prato.