Spedizioniere

Lo spedizioniere mette in relazione il committente, che deve far trasportare qualcosa, con il vettore, che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri.

Ultimo aggiornamento:

09 Dicembre 2024

Tempo di lettura:

Soggetti interessati

Le imprese che intendono svolgere l'attività di spedizioniere.

E' spedizioniere l'impresa che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) e il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest'ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.).

Quali sono i requisiti

L'esercizio dell'attività di spedizioniere è subordinato al possesso dei requisiti morali, professionali e di adeguata capacità finanziaria.

Quali sono i requisiti richiesti e le procedure necessarie per l'avvio dell'attività?

Consulta la piattaforma di supporto specialistico SARI alla voce Attività Regolamentate.

Requisiti morali

  • assenza di condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per le quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
  • l'impresa non deve essere in stato di fallimento o di liquidazione giudiziale.

Requisiti professionali

E' sufficiente possederne uno:

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
  • aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione;
  • (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.Lgs. 206/2007).

Requisiti di adeguata capacità finanziaria

  • l'impresa deve avere adeguata capacità finanziaria comprovata dal capitale sociale interamente versato di Euro 100.000,00 oppure da fideiussione assicurativa o bancaria. Per le imprese individuali può essere comprovata anche dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli;
  • l'impresa è obbligata alla prestazione di un'unica cauzione pari a Euro 258,23, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività, a favore della Camera di Commercio ove l'impresa ha la sede legale e presso la quale presenta la SCIA per l'inizio dell'attività. La cauzione può essere alternativamente prestata:
    • in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
    • in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
    • tramite una polizza cauzionale;
    • tramite una fideiussione bancaria.

 

Chi deve possedere i requisiti

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare, quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da un'impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti quando invece viene svolta da una società. I requisiti morali e professionali devono, inoltre, essere dichiarati anche da eventuali preposti, immedesimati nell'impresa.

Inoltre, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti anche tutti i soggetti individuati in tabella (Schema dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia e onorabilità).

I requisiti di capacità finanziaria devono essere posseduti dall'impresa.

Imprese straniere

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia; nei 30 giorni antecedenti l'impresa comunitaria deve presentare una dichiarazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (libera prestazione di servizi).

Le imprese aventi sede nell'Unione Europea che esercitano l'attività di spedizioniere in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere i requisiti finanziari previsti dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.

Come presentare la pratica

Per iniziare l'attività di spedizioniere presentare una pratica telematica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.

Se l'attività di spedizioniere viene svolta presso unità locale, deve essere inviata anche una pratica telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove è ubicata la sede. Presso ogni sede o unità locale in cui si esercita l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto (genericamente definito preposto), in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.

Nella pratica telematica, oltre a compilare gli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea, deve essere compilata la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali, professionali e finanziari richiesti.

L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

La firma digitale sulla SCIA dovrà essere apposta dal titolare, in caso di impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti, in caso di società. I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa dovranno compilare e firmare digitalmente la sezione “Requisiti”.

Nel caso in cui uno o più dei suddetti soggetti non dispongano della firma digitale, potranno apporre sul modello la propria firma autografa allegando un documento di identità di riconoscimento e il modello dovrà poi essere sottoscritto digitalmente dal soggetto iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure dal delegato incaricato con apposita procura.

E' necessaria la compilazione dei riquadri "iscrizioni nei ruoli" presenti nelle varie tipologie di pratiche registro imprese, sia con riferimento all'impresa che alle persone.

Alla pratica deve essere allegata la documentazione relativa alla fideiussione e al deposito cauzionale.

Modifiche e cessazioni

Modifiche

In caso di variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'impresa (amministratori, soci partecipanti di società, dipendenti, collaboratori etc.), se trattasi di nuova nomina, entro 30 giorni dall'evento deve essere compilata la modulistica RI/REA e il modello SPEDIZIONIERI alla sezione MODIFICHE e REQUISITI.

Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell'attività da parte dell'impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di spedizioniere).

Cessazioni

Per liberare la cauzione, nella pratica telematica di cessazione dell'attività, oltre alla compilazione degli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese o del Rea, l'impresa può compilare la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), selezionando il riquadro di svincolo della cauzione.

La pratica telematica per lo svincolo della cauzione deve essere inviata all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia dove ha la sede, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.

La cessazione dell'attività e la richiesta di svincolo del deposito cauzionale sono certificate nelle notizie REA della posizione dell'impresa. Trascorsi quaranta giorni dalla certificazione nel REA della cessazione dell'attività e della richiesta di svincolo senza che vi siano opposizioni, il Conservatore del Registro imprese competente dispone, con proprio provvedimento, la liberazione della cauzione, dandone pubblicità nelle notizie REA della posizione anagrafica dell'impresa.

Verifica dinamica

Il Decreto M.S.E. del 26/10/2011, stabilisce che l'Ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni, la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere sia per le imprese iscritte nel Registro Imprese che per i loro preposti.

Il mancato adempimento nei termini indicati comporta l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di spedizioniere con contestuale annotazione della cessazione dell'attività e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di procedimenti disciplinari.

Diritti e bolli

Per l'inizio dell'attività o per le modifiche sono dovuti i diritti di segreteria e imposta di bollo previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese/REA.

Per la verifica dinamica sono dovuti solo € 18,00 per diritti di segreteria.

Termine di presentazione

Nella pratica del Registro delle Imprese indicare come data di inizio attività: la data di invio della pratica.

Solo per le modifiche e cessazioni la pratica deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 1 della Legge n. 1442/1941, che, a norma dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel Rea.

Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello spedizionieri sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione Rea.

Termine del procedimento

Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.

Modulistica

PDF LibreOffice Descrizione
Modello Antimafia Intercalare L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare L
Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato pdf Modello Antimafia Intercalare PG/L in formato OpenDocument Modello Antimafia Intercalare PG/L
Modello verifica dinamica spedizionieri  in formato pdf Modello verifica dinamica spedizionieri in formato OpenDocument Modello verifica dinamica spedizionieri
Modello verifica dinamica requisiti morali in formato pdf Modello verifica dinamica requisiti morali in formato OpenDocument Modello verifica dinamica requisiti morali
Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali in formato pdf   Tabella soggetti che devono compilare il modello per l'autocertificazione antimafia e l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e professionali

Riferimenti normativi

L. 14/11/1941 n. 1442 - Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.

L. 15/12/1949 n. 1138 - Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 art. 76 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

D.M. 26/10/2011 - Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività spedizioniere.

A cura di

Servizio Albi e Ruoli

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612884-719
rea@ptpo.camcom.it

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991439-446-452-457-462-470-478-479
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