Cuoio, pelle e pelliccia

Il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68, in vigore il 24 ottobre 2020, reca le disposizioni relative alla definizione di «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio».

Ultimo aggiornamento:

24 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

Definizioni

L'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 68/2020 definisce:

"cuoio" e "pelle": termine generale per definire il pellame di un animale che abbia conservato la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca;

"cuoio pieno fiore": pellame che mantiene la grana originaria come si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;

"cuoio rivestito" e "pelle rivestita": cuoio o pelle con uno strato di rivestimento o uno strato accoppiato a colla, quando tale strato sia superiore a 0,15 mm ma non superi un terzo dello spessore totale; se lo strato non supera 0,15 mm possono essere utilizzati i termini "cuoio" e "pelle";

"pelliccia": cuoio e pelle che mantengono sempre per loro natura il pelo o la lana o entrambi;

"rigenerato di fibre di cuoio": pelle o cuoio disintegrati meccanicamente o chimicamente ottenendo particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri che, con o senza l'aggiunta di un legante, vengono successivamente trasformati in fogli di materiale il cui contenuto minimo di fibre di pelle secca sia pari al 50% in peso.

Caratteristiche dell'etichetta

Il D.Lgs. n. 68/2020 reca le disposizioni relative alla definizione dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», e le disposizioni relative alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.

I materiali e i manufatti, per essere posti in vendita, devono recare un’etichetta o un contrassegno durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.

Inoltre, qualora un manufatto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati.

Attenzione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 68/2020 non si applicano a:

  • calzature come definite dalla direttiva 94/11/CE e i relativi materiali;
  • materiali e prodotti fabbricati o commercializzati in altri Stati membri UE, in Turchia, in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dell'Accordo sullo spazio economico eu-ropeo (SEE);
  • parti non tessili di origine animale, contenute nei prodotti tessili e oggetto dell'indicazione prevista dall'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, salvo non venga volontariamente deciso l'utilizzo di uno dei termini di cui al D. Lgs. 68/2020.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio», per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 68/2020.

Il fabbricante o l'importatore è, inoltre, responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.

Il distributore deve verificare che i materiali che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.

Attenzione

Il D.Lgs. n. 68/2020 vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lin-gua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pel-liccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 68/2020 è sanzionata dall'art. 6 del medesimo decreto, in vigore dal 24 ottobre 2020.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 9/06/2020 n. 68 - Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

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0574 612785

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