Cuoio, pelle e pelliccia

Il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68, in vigore il 24 ottobre 2020, reca le disposizioni relative alla definizione di «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio».

Ultimo aggiornamento:

24 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

Definizioni

L'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 68/2020 definisce:

"cuoio" e "pelle": termine generale per definire il pellame di un animale che abbia conservato la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca;

"cuoio pieno fiore": pellame che mantiene la grana originaria come si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;

"cuoio rivestito" e "pelle rivestita": cuoio o pelle con uno strato di rivestimento o uno strato accoppiato a colla, quando tale strato sia superiore a 0,15 mm ma non superi un terzo dello spessore totale; se lo strato non supera 0,15 mm possono essere utilizzati i termini "cuoio" e "pelle";

"pelliccia": cuoio e pelle che mantengono sempre per loro natura il pelo o la lana o entrambi;

"rigenerato di fibre di cuoio": pelle o cuoio disintegrati meccanicamente o chimicamente ottenendo particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri che, con o senza l'aggiunta di un legante, vengono successivamente trasformati in fogli di materiale il cui contenuto minimo di fibre di pelle secca sia pari al 50% in peso.

Caratteristiche dell'etichetta

Il D.Lgs. n. 68/2020 reca le disposizioni relative alla definizione dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», e le disposizioni relative alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.

I materiali e i manufatti, per essere posti in vendita, devono recare un’etichetta o un contrassegno durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.

Inoltre, qualora un manufatto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati.

Attenzione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 68/2020 non si applicano a:

  • calzature come definite dalla direttiva 94/11/CE e i relativi materiali;
  • materiali e prodotti fabbricati o commercializzati in altri Stati membri UE, in Turchia, in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dell'Accordo sullo spazio economico eu-ropeo (SEE);
  • parti non tessili di origine animale, contenute nei prodotti tessili e oggetto dell'indicazione prevista dall'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, salvo non venga volontariamente deciso l'utilizzo di uno dei termini di cui al D. Lgs. 68/2020.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio», per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 68/2020.

Il fabbricante o l'importatore è, inoltre, responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.

Il distributore deve verificare che i materiali che utilizzano i termini «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.

Attenzione

Il D.Lgs. n. 68/2020 vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lin-gua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pel-liccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 68/2020 è sanzionata dall'art. 6 del medesimo decreto, in vigore dal 24 ottobre 2020.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 9/06/2020 n. 68 - Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612785

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991485

sicurezza.prodotti@ptpo.camcom.it



Accessibilità e valutazione della pagina

Aiutaci a migliorare!

Con questo modulo puoi segnalare anche problemi di accessibilità ai contenuti.
In questo caso ti chiediamo di dare il voto e, nel menù Motivi della valutazione selezionare Accessibilità dei contenuti.
Nel campo Commento inserisci il problema e quali tecnologie assistive stai utilizzando e nel campo Indirizzo email il tuo indirizzo per poterti contattare.

Giudizio positivo
Giudizio sufficiente ma pagina migliorabile
Giudizio negativo

Indicando i motivi della tua valutazione puoi fornirci elementi utili a migliorare questa pagina: puoi selezionare una o più opzioni e aggiungere una descrizione del motivo.

Questi campi sono facoltativi.

Indicando il tuo indirizzo email potremo aiutarti a risolvere i problemi che riscontri nell'uso di questa pagina.

Attenzione: ti preghiamo di utilizzare questo modulo solo per informazioni e suggerimenti sull'usabilità del sito e non per avere informazioni sul contenuto. Per quello ti preghiamo di riferirti alla sezione contatti.


Ultimi aggiornamenti

20 Maggio 2024

Prodotti cosmetici. Focus nazionale sulla normativa e opportunità per le imprese del settore

Giovedì 13 giugno 2024 webinar dedicato ai prodotti cosmetici e alla normativa di riferimento.

07 Marzo 2024

La chimica nascosta nei prodotti: il regolamento REACH e la Plastica

Il 28 marzo si terrà un webinar dedicato ai regolamenti REACH e CLP e ad obblighi e responsabilità che ne derivano.

15 Febbraio 2024

Stato dell'arte e novità per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli

Il 22 febbraio si terrà un webinar formativo dedicato all’etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Aggiornata pagina Sportello Etichettatura.