Sicurezza dei giocattoli

I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati, per quanto riguarda i requisiti fisico-meccanici, elettrici e chimici, dal D.Lgs. n. 54/2011 che ha recepito la direttiva 2009/48/CE.

Ultimo aggiornamento:

24 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

Cosa sono

La direttiva 2009/48/CE definisce giocattoli i "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni".

Non sono considerati espressamente giocattoli i prodotti riportati nell'Allegato I della Direttiva 2009/48/CE.

Per i prodotti di difficile collocazione, per i quali non è chiara la destinazione d'uso, si rimanda alle linee guida della Commissione Europea.

Indicazioni dell’etichetta

Sul giocattolo devono essere presenti:

  • la marcatura CE apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; qualora non sia visibile dall'esterno, la marcatura va comunque apposta sull'imballaggio;
  • il codice identificativo del prodotto (numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo), apposto sul giocattolo stesso o, se impossibile, sull'imballaggio o su un documento d'accompagnamento;
  • il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
  • le istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
  • le avvertenze (di cui all'All. V del D.Lgs. n. 54/2011) in lingua italiana, chiaramente visibili, facilmente leggibili, comprensibili e accurate, apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio e se del caso sulle istruzioni. Se si tratta di avvertenze che incidono sulla decisione d'acquisto, devono essere visibili all'esterno della confezione.

Requisiti dei giocattoli

L'art. 9 del D.Lgs. n. 54/2011 fissa i requisiti essenziali di sicurezza.
"I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi".

L'allegato II dello stesso Decreto fissa invece i requisiti specifici di sicurezza che riguardano:

  • proprietà fisico-meccaniche;
  • infiammabilità;
  • proprietà chimiche;
  • proprietà elettriche;
  • igiene;
  • radioattività.
Attenzione

I giocattoli conformi alle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU della UE si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ad essi applicabili e contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante deve:

  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
  • predisporre la prescritta documentazione tecnica;
  • garantire che la produzione in serie si mantenga conforme al modello testato;
  • assicurare che il giocattolo sia dotato di codice identificativo;
  • indicare sul giocattolo i propri dati identificativi;
  • garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

L'importatore deve:

  • assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, preparato la documentazione tecnica, dotato il giocattolo di codice identificativo, indicato i propri dati identificativi;
  • indicare sul giocattolo i propri dati identificativi;
  • garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza;
  • assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.

Il distributore deve:

  • prima di mettere il giocattolo a disposizione sul mercato, verificare che esso sia dotato della prescritta marcatura, di un codice identificativo, dei dati di produttore e importatore, delle istruzioni e informazioni prescritte almeno in lingua italiana;
  • assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
Attenzione

Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Sanzioni

La violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 54/2011 è sanzionata dall'art. 31 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

Direttiva 03/05/1998 n. 88/378/CEE - Sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 18/06/2009 n. 2009/48/CE - Sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 20/06/2014 n. 2014/79/CE - Sostanze TCEP, TCPP e TDCP.

Direttiva 23/06/2014 n. 2014/81/UE - Bisfenolo A.

Direttiva 30/06/2014 n. 2014/84/UE - Nickel

Normativa nazionale

D.Lgs. 27/09/1991 n. 313 - Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli.

D.Lgs. 11/04/2011 n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

D.M. 03/02/2015 - Modifiche all’All. II del D.Lgs. 54/2011.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612785

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991485

sicurezza.prodotti@ptpo.camcom.it



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