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Sicurezza dei giocattoli
I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati, per quanto riguarda i requisiti fisico-meccanici, elettrici e chimici, dal D.Lgs. n. 54/2011 che ha recepito la direttiva 2009/48/CE.
La direttiva 2009/48/CE definisce giocattoli i "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni".
Non sono considerati espressamente giocattoli i prodotti riportati nell'Allegato I della Direttiva 2009/48/CE.
la marcatura CE apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; qualora non sia visibile dall'esterno, la marcatura va comunque apposta sull'imballaggio;
il codice identificativo del prodotto (numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo), apposto sul giocattolo stesso o, se impossibile, sull'imballaggio o su un documento d'accompagnamento;
il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
le istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
le avvertenze (di cui all'All. V del D.Lgs. n. 54/2011) in lingua italiana, chiaramente visibili, facilmente leggibili, comprensibili e accurate, apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio e se del caso sulle istruzioni. Se si tratta di avvertenze che incidono sulla decisione d'acquisto, devono essere visibili all'esterno della confezione.
Requisiti dei giocattoli
L'art. 9 del D.Lgs. n. 54/2011 fissa i requisiti essenziali di sicurezza.
"I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi".
L'allegato II dello stesso Decreto fissa invece i requisiti specifici di sicurezza che riguardano:
proprietà fisico-meccaniche;
infiammabilità;
proprietà chimiche;
proprietà elettriche;
igiene;
radioattività.
Attenzione
I giocattoli conformi alle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU della UE si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ad essi applicabili e contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante deve:
eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
predisporre la prescritta documentazione tecnica;
garantire che la produzione in serie si mantenga conforme al modello testato;
assicurare che il giocattolo sia dotato di codice identificativo;
indicare sul giocattolo i propri dati identificativi;
garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.
L'importatore deve:
assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, preparato la documentazione tecnica, dotato il giocattolo di codice identificativo, indicato i propri dati identificativi;
indicare sul giocattolo i propri dati identificativi;
garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza;
assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
Il distributore deve:
prima di mettere il giocattolo a disposizione sul mercato, verificare che esso sia dotato della prescritta marcatura, di un codice identificativo, dei dati di produttore e importatore, delle istruzioni e informazioni prescritte almeno in lingua italiana;
assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
Attenzione
Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Sanzioni
La violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 54/2011 è sanzionata dall'art. 31 del medesimo decreto.
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Il Regolamento ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori. Si applica dal 13/12 in tutti i Paesi membri dell'UE.