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Prodotti tessili
A partire dall'8 maggio 2012, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata in tutta l’Unione Europea dal Regolamento UE n. 1007/2011.
Per poter essere posti in vendita al consumatore finale, i prodotti tessili devono avere un contrassegno o un'etichetta durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili e saldamente fissati, che indichino:
la composizione fibrosa del prodotto, utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011, in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso;
l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma nel caso lo si faccia utilizzando termini quali "pelle", "pelliccia", "cuoio" è necessario applicare il D.Lgs. n. 68/2020;
il responsabile dell'immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore/importatore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo completo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
I prodotti tessili soggetti all'obbligo sono quelli in cui le fibre tessili costituiscono almeno l’80% in peso.
Attenzione
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento:
i prodotti tessili dati in lavorazione a soggetti terzi (lavoranti a domicilio o imprese) senza che il trasferimento dei materiali da lavorare costituisca cessione a titolo oneroso;
i prodotti tessili confezionati su misura da sarti in qualità di lavoratori autonomi.
Sono inoltre esclusi dall'obbligo di etichettatura i prodotti elencati nell'Allegato V del Regolamento.
Documenti commerciali di accompagnamento
Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011.
È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Gli operatori che vendono online devono rispettare gli obblighi d'informazione generali previsti dal D.Lgs 70/2003 oltre che dal Regolamento UE n. 1007/2011 e dal Codice del Consumo. Sui siti web di vendita devono pertanto riportare la composizione fibrosa e le altre informazioni obbligatorie.
Attenzione
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del Regolamento UE n. 1007/2011 qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
Sanzioni
La violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 1007/2011 è sanzionata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 190/2017 in vigore dal 4 gennaio 2018.
La violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 206/2005 "Codice del Consumo" sono sanzionate variamente dal medesimo Decreto.
Riferimenti normativi
Reg. 27/09/2011 n.1007/2011/UE - Denominazioni delle fibre tessili, etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
L. 26/11/1973 n. 883 - Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 14 e gli artt. 17, 23,25, 26 e gli allegati A, B, C, D.
D.P.R. 30/04/1976 n. 515 - Regolamento di esecuzione della legge 883/73. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14.
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