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Dispositivi di protezione individuale DPI
Dal 21 aprile 2018 i Dispositivi di protezione individuale, detti DPI, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.
Indicazioni sull'etichetta
Indicazioni che devono accompagnare i DPI di prima categoria:
marcatura CE;
numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE n. 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.
Categorie di rischio
Le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/425.
DPI di categoria I
lesioni meccaniche superficiali;
contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
contatto con superfici calde che non superino i 50° C;
lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
condizioni atmosferiche di natura non estrema.
DPI di categoria II
Sono una categoria residuale che comprende i DPI che proteggono dai rischi diversi da quelli previsti per le altre categorie.
DPI di categoria III
Devono proteggere l'utilizzatore esclusivamente dai rischi con conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) derivanti da:
sostanze e miscele pericolose per la salute;
atmosfere con carenza di ossigeno;
agenti biologici nocivi;
radiazioni ionizzanti;
ambienti ad alta temperatura con effetti comparabili con quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili con quelli di una temperatura dell'aria di -50 °C o inferiore;
cadute dall'alto;
scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
annegamento;
tagli da seghe a catena portatili;
getti ad alta pressione;
ferite da proiettile o da coltello;
rumore nocivo.
Hai dubbi su come individuare la categoria di appartenenza dei DPI?
Prima di immettere sul mercato un DPI, il fabbricante esegue o fa eseguire le procedure di valutazione della conformità richiamate dall’art. 19 del Regolamento, differenziate secondo la categoria di appartenenza, come di seguito specificato.
DPI di categoria I
Modulo A "Controllo interno della produzione" (Allegato IV del Regolamento).
La procedura è attuata dal fabbricante senza l’intervento di un organismo notificato.
Attenzione
Presunzione di conformità dei DPI di prima categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013): il DPI di prima categoria che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425.
DPI di categoria II
Modulo B "Esame UE del tipo" (All. V del Regolamento) seguito dal Modulo C "Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione" (All. VI del Regolamento).
La procedura è attuata dal fabbricante con l'intervento obbligatorio di un organismo notificato soltanto nel Modulo B.
DPI di categoria III
Modulo B "Esame UE del tipo" (All. V del Regolamento) seguito, a scelta del fabbricante, da:
Modulo C2 "Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali" (All. VII del Regolamento)
oppure
Modulo D "Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione" (All. VIII del Regolamento).
La procedura è attuata dal fabbricante con l'intervento obbligatorio di un organismo notificato in tutti i moduli previsti.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante deve:
garantire che i DPI immessi sul mercato siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425;
redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità;
conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per 10 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato;
garantire che sia fatto il necessario perché la produzione in serie continui ad essere conforme;
assicurarsi che sul DPI sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; oppure, ove ciò non sia possibile che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
indicare sul DPI, oppure, dove non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; l'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
garantire che il DPI sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana; esse devono essere chiare, comprensibili intelligibili e leggibili;
fornire la dichiarazione di conformità o indicare l'indirizzo internet dal quale sia possibile accedervi;
se ritiene o abbia motivo di ritenere che il DPI immesso sul mercato non sia conforme, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo e, qualora il DPI presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato.
L'importatore deve:
immettere sul mercato solo DPI conformi;
assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
assicurarsi che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, abbia indicato i dati identificativi del prodotto e del produttore, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti;
indicare in lingua italiana sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
garantire che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
se ritiene o abbia motivo di ritenere che il DPI immesso sul mercato non sia conforme, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo e, qualora il DPI presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato;
mantenere, per 10 anni dalla data in cui il DPI è stato immesso sul mercato, una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.
Il distributore deve:
verificare che il DPI rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle prescritte istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato l'obbligo di apporre sul prodotto o sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento un numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, nonché il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
garantire che, nel periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza;
se ritiene o abbia motivo di ritenere che il DPI messo a disposizione sul mercato non sia conforme, assicurarsi che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, o, laddove opportuno, ritirarlo o richiamarlo e, qualora il DPI presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato.
Attenzione
Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un DPI;
qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un DPI.
Tali informazioni devono essere disponibili per 10 anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per 10 anni dopo che essi hanno fornito un DPI.
Sanzioni
Dal 12 marzo 2019, il D.Lgs. n. 17/2019, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 425/2016, ha modificato le sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 475/1992.
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Il Regolamento ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori. Si applica dal 13/12 in tutti i Paesi membri dell'UE.