Compiti assegnati alle Camere di commercio
La Legge n. 580/1993 indica espressamente la cosiddetta vigilanza sui prodotti, cioè il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni normative relative ad alcune tipologie di prodotti, fra i compiti istituzionali delle Camere di commercio.
Tali attribuzioni, che si collocano nel quadro delle funzioni di tutela del mercato conferite alle Camere, mirano a creare un contesto in cui circolino liberamente soltanto prodotti dotati dei necessari requisiti di sicurezza e muniti delle informazioni prescritte, al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori e consentire loro di effettuare scelte consapevoli, assicurare una leale concorrenza fra imprese e informare gli operatori economici circa i loro obblighi. I controlli sui prodotti sono realizzati in base ai principi stabiliti dal Regolamento n. 765/2008/CE al Capo III, Sezione II "Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato" modificato con Regolamento n. 1020/2019/UE.
I controlli sono svolti, anche congiuntamente ad altri Organi accertatori, nei seguenti settori:
- Sicurezza e conformità dei prodotti
- giocattoli
- prodotti elettrici
- dispositivi di protezione individuale di prima categoria
- sicurezza prodotti ai sensi dell'art. 102 e seguenti del Codice di consumo
- Etichettatura e informazione al consumatore
- etichettatura prodotti tessili
- etichettatura calzature
- informazioni su consumo carburante e emissione CO2 delle auto nuove
- informazione su efficienza energetica di prodotti connessi all'energia
- Attività economiche varie
- magazzini generali
- utilizzo denominazione "Camera di commercio"
I funzionari incaricati della Camera di commercio possono procedere ad ispezioni negli stabilimenti, depositi, magazzini, laboratori e punti vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale e possono effettuare controlli on line sui siti di vendita. Tali attività sono svolte in base alle norme vigenti (legge 689/81 e norme settoriali speciali) e in base a procedure stabilite a livello nazionale o locale.
- controlli di tipo visivo: verifica del rispetto formale della normativa di riferimento (presenza indicazioni obbligatorie riferite al prodotto in esame e assenza di non conformità palesi);
- controlli di tipo documentale: sui fascicoli tecnici relativi ai prodotti: volti ad accertare la conformità dei prodotti in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa cogente e volontaria;
- controlli fisici: prelievo di prodotti da sottoporre a prove di laboratorio, per accertarne le caratteristiche costruttive con l'intervento di organismi notificati / laboratori accreditati autorizzati.