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Prodotti connessi all'energia
Sono due le disposizioni che costituiscono il riferimento per produttori, fornitori e distributori in materia di efficienza energetica dei prodotti:
- Direttiva 2009/125/CE
- Regolamento UE n. 2017/1369
L'etichetta energetica
Con l'etichetta energetica il consumatore viene informato sulle caratteristiche e sui consumi energetici dei prodotti disponibili sul mercato.
Questo documento informativo è obbligatorio in tutti i Paesi membri dell'Unione europea.
Sono obbligati ad apporre le etichette sia i produttori che i distributori, anche se i prodotti sono venduti tramite i siti di e-commerce.
A parte le specifiche delle singole categorie di prodotti, le etichette energetiche presentano tutte elementi ricorrenti quali:
marchio;
nome del produttore;
consumo di energia;
efficienza energetica.
Le informazioni di dettaglio per ciascuna categoria di prodotto sono indicate nei rispettivi Regolamenti:
La scheda informativa
La scheda informativa è una tabella informativa standardizzata relativa al prodotto e deve essere inserita nell'opuscolo illustrativo oppure nella documentazione fornita al consumatore.
Come per l'etichetta, i contenuti della scheda vengono specificati dal legislatore per ogni categoria di prodotto.
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati possono disporre che sia sufficiente per il fornitore indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella Banca Dati EPREL (European Product Database for Energy Labelling).
In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea. Anche gli stessi distributori dei prodotti sono tenuti, su richiesta dei consumatori, a mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa, anche in forma fisica, presso il punto vendita.
La classificazione energetica
La classificazione energetica è espressa mediante una scala che va da A a G, accompagnata da una scala cromatica dal verde al rosso: i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale.
La scala cromatica è composta da sette colori diversi, dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.
Dal momento che i prodotti connessi all'energia stanno diventando sempre più efficienti, l'Unione europea ha deciso di rinunciare ad aggiungere altri + alla classe A e di riscalare le etichette energetiche prodotto per prodotto.
Nelle etichette riscalate, la classe energetica dei prodotti viene calcolata più rigorosamente, lasciando le classi più elevate vuote, in modo da incentivare l'innovazione e l'efficientamento energetico.
Banca dati EPREL
Dal 1° gennaio 2019, produttori, importatori e rappresentanti autorizzati da parte di produttori con sede legale in Paesi extra-UE che vogliono immettere sul mercato UE uno dei prodotti previsti dal Regolamento UE 2017/1369 sono tenuti a procedere con la registrazione di tali prodotti sulla Banca Dati EPREL (European Product Database for Energy Labelling).
Le Autorità di vigilanza competenti in materia (Camere di commercio, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza) hanno accesso alla Banca Dati durante lo svolgimento dei controlli sui prodotti.
Le informazioni da inserire nella Banca Dati includono:
scheda informativa del prodotto;
documentazione tecnica;
monitoraggio di conformità.
La registrazione dei prodotti in EPREL consente di generare le "nuove etichette energetiche".
Responsabilità degli operatori
Obblighi dei fornitori
Il fornitore è un fabbricante con sede nell’Unione europea o un rappresentante autorizzato da un produttore situato al di fuori del territorio dell'Unione europea. Sono considerati fornitori anche l'importatore e tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che immettono o mettono in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione.
I fornitori devono predisporre, per ogni unità ovvero per ogni modello di prodotto, l'etichetta energetica e la scheda informativa, come stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 104/2012 oltre che dal Regolamento (UE) 2017/1369.
Essi sono tenuti a fornire gratuitamente le necessarie etichette, incluse quelle cd. riscalate, ai distributori; anche le schede informative devono essere messe a disposizione dei distributori e venditori al dettaglio, anche qualora la vendita dovesse svolgersi online.
I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede fornite e sono tenuti a collaborare con le Autorità di vigilanza competenti.
I fornitori, pertanto, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, devono essere in grado di esibire la documentazione tecnica riguardante il prodotto. È infatti a partire da quest’ultima che gli Enti preposti alla vigilanza accertano la precisione e la correttezza dell’etichetta apposta sul prodotto nonché della scheda informativa. All’interno del fascicolo della documentazione tecnica sono inoltre riscontrabili gli esiti delle prove e delle misurazioni tecniche condotte sul prodotto.
Obblighi del distributore
Il distributore è un dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria o espone prodotti agli utilizzatori finali.
I distributori, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/1369, sono tenuti a esporre le etichette in maniera visibile e leggibile, e a fornire, su richiesta, la scheda informativa del prodotto.
I distributori collaborano con le Autorità di vigilanza competenti e rispettano tutte le disposizioni riguardanti l’etichettatura e la documentazione informativa dei prodotti venduti nell’ambito della loro attività commerciale; fanno altresì in modo di non indurre in confusione ovvero in errore i consumatori.
Attenzione
Per i casi in cui i prodotti connessi all’energia siano commercializzati via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, l'articolo 7 del D. Lgs. n. 104/2012 prevede che ai potenziali utilizzatori finali siano fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda informativa prima di acquistare il prodotto.
Sanzioni
Come stabilito dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 104/2012, le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. Possono incorrere in procedimenti sanzionatori il fornitore e il distributore.
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