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Emissione CO2 e consumo carburante
L'Italia ha recepito la Direttiva n. 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per la commercializzazione di autovetture nuove di categoria internazionale M1, con il D.P.R. n. 84/2003.
Il D.P.R. n. 84/2003. sulla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2, si applica a tutti i veicoli a motore nuovi di categoria internazionale M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Sono esclusi i veicoli a motore a 2 o 3 ruote e i veicoli speciali.
Caratteristiche del materiale informativo
Gli strumenti informativi sono:
la Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture (art. 4 e Allegato II del D.P.R. n. 84/2003). E' redatta ogni anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base ai dati forniti dai costruttori ed è disponibile, oltre che sul sito internet dello stesso Ministero, su quelli del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Guida ha lo scopo di è informare i consumatori per indirizzarli verso un acquisto consapevole di autovetture nuove, secondo criteri di efficienza energetica e di tutela della qualità dell'aria;
l'etichetta che i punti vendita devono apporre sopra o vicino ad ogni autovettura (art. 3, Allegato I e relativa Appendice del D.P.R. n. 84/2003);
i dati di consumi ed emissioni inquinanti, per ogni marca di autovetture. Devono essere disponibili in ogni punto vendita attraverso un manifesto o uno schermo. Il manifesto o il supporto da visualizzare devono essere forniti ai punti vendita dai costruttori (art. 5 e Allegato III del D.P.R. n. 84/2003).
Tutto il materiale promozionale, compresi i manuali tecnici, deve riportare i dati obbligatori (cfr. art. 6 e Allegato IV del D.P.R. n. 84/2003).
Guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture
La nuova edizione della Guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture è stata pubblicata il 10 novembre 2022.
Obblighi degli operatori
Costruttore di autoveicoli
Ha l'obbligo di fornire annualmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, distinguendoli per tipo di alimentazione, i dati aggiornati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di ogni modello di autovettura offerto in vendita. Deve altresì fornire a ciascun punto vendita il manifesto di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 84/2003 in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato su schermo.
Rivenditore di autoveicoli
Ha l'obbligo di:
apporre su ogni auto nuova offerta in vendita o in leasing, sul parabrezza o vicino a esso, un'etichetta sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2;
esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione con l'elenco dei dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 per ciascuna marca di auto presente nel punto vendita, elaborato sui dati forniti dal costruttore;
I responsabili di punti vendita che espongono od offrono in vendita o leasing autovetture nuove dovranno indicare esclusivamente i valori misurati utilizzando la procedura WLTP nelle informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, contenute nell'etichetta esposta vicino all'auto, nel manifesto (o nello schermo di visualizzazione) e nel materiale promozionale.
Maggiori informazioni nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2020.
Sanzioni
La violazione o l'incompleto o erroneo adempimento delle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 84/2003 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00.
Riferimenti normativi
Direttiva 13/12/1999 n. 1999/94/CE - Informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per autovetture nuove.
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Il Regolamento ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori. Si applica dal 13/12 in tutti i Paesi membri dell'UE.