Dispositivi di protezione individuale DPI

Dal 21 aprile 2018 i Dispositivi di protezione individuale, detti DPI, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Ultimo aggiornamento:

25 Gennaio 2023

Tempo di lettura:

Cosa sono

Sono definiti DPI:

  • i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  • i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  • i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

Indicazioni sull'etichetta

Indicazioni che devono accompagnare i DPI di prima categoria:

  • marcatura CE;
  • numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE n. 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

Categorie di rischio

Le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/425.

DPI di categoria I

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50° C;
  • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema.

DPI di categoria II

Sono una categoria residuale che comprende i DPI che proteggono dai rischi diversi da quelli previsti per le altre categorie.

DPI di categoria III

Devono proteggere l'utilizzatore esclusivamente dai rischi con conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) derivanti da:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura con effetti comparabili con quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili con quelli di una temperatura dell'aria di -50 °C o inferiore;
  • cadute dall'alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.
Hai dubbi su come individuare la categoria di appartenenza dei DPI?

Per una corretta individuazione della categoria di appartenenza dei DPI, secondo il tipo di DPI o secondo il tipo di rischio, consulta l’appendice della guida all'applicazione del Regolamento 2016/425 sui DPI.

Presunzione di conformità

Prima di immettere sul mercato un DPI, il fabbricante esegue o fa eseguire le procedure di valutazione della conformità richiamate dall’art. 19 del Regolamento, differenziate secondo la categoria di appartenenza, come di seguito specificato.

DPI di categoria I

Modulo A "Controllo interno della produzione" (Allegato IV del Regolamento).

La procedura è attuata dal fabbricante senza l’intervento di un organismo notificato.

Attenzione

Presunzione di conformità dei DPI di prima categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013): il DPI di prima categoria che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425.

DPI di categoria II
Modulo B "Esame UE del tipo" (All. V del Regolamento) seguito dal Modulo C "Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione" (All. VI del Regolamento).
La procedura è attuata dal fabbricante con l'intervento obbligatorio di un organismo notificato soltanto nel Modulo B.

DPI di categoria III
Modulo B "Esame UE del tipo" (All. V del Regolamento) seguito, a scelta del fabbricante, da:
Modulo C2 "Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali" (All. VII del Regolamento)
oppure
Modulo D "Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione" (All. VIII del Regolamento).
La procedura è attuata dal fabbricante con l'intervento obbligatorio di un organismo notificato in tutti i moduli previsti.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante deve:

  • garantire che i DPI immessi sul mercato siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425;
  • redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per 10 anni dalla data di immissione del DPI sul mercato;
  • garantire che sia fatto il necessario perché la produzione in serie continui ad essere conforme;
  • assicurarsi che sul DPI sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; oppure, ove ciò non sia possibile che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • indicare sul DPI, oppure, dove non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; l'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
  • garantire che il DPI sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana; esse devono essere chiare, comprensibili intelligibili e leggibili;
  • fornire la dichiarazione di conformità o indicare l'indirizzo internet dal quale sia possibile accedervi;
  • se ritiene o abbia motivo di ritenere che il DPI immesso sul mercato non sia conforme, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo e, qualora il DPI presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato.

L'importatore deve:

  • immettere sul mercato solo DPI conformi;
  • assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • assicurarsi che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, abbia indicato i dati identificativi del prodotto e del produttore, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti;
  • indicare in lingua italiana sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
  • garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
  • garantire che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
  • se ritiene o abbia motivo di ritenere che il DPI immesso sul mercato non sia conforme, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo e, qualora il DPI presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato;
  • mantenere, per 10 anni dalla data in cui il DPI è stato immesso sul mercato, una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

Il distributore deve:

  • verificare che il DPI rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle prescritte istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato l'obbligo di apporre sul prodotto o sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento un numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, nonché il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
  • garantire che, nel periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza;
  • se ritiene o abbia motivo di ritenere che il DPI messo a disposizione sul mercato non sia conforme, assicurarsi che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, o, laddove opportuno, ritirarlo o richiamarlo e, qualora il DPI presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato.
Attenzione

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per 10 anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per 10 anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

Sanzioni

Dal 12 marzo 2019, il D.Lgs. n. 17/2019, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 425/2016, ha modificato le sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 475/1992.

A cura di

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

Sede di Prato - Via del Romito, 71
0574 612785

Sede di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36
0573 991485

sicurezza.prodotti@ptpo.camcom.it



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