Il motore di ricerca interna del sito si avvale dei servizi Google.
Per procedere devi accettare l'utilizzo dei cookie di
terze parti.
Sicurezza dei giocattoli
I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati, per quanto riguarda i requisiti fisico-meccanici, elettrici e chimici, dal D.Lgs. n. 54/2011 che ha recepito la direttiva 2009/48/CE.
La direttiva 2009/48/CE definisce giocattoli i "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni".
Non sono considerati espressamente giocattoli i prodotti riportati nell'Allegato I della Direttiva 2009/48/CE.
la marcatura CE apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; qualora non sia visibile dall'esterno, la marcatura va comunque apposta sull'imballaggio;
il codice identificativo del prodotto (numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo), apposto sul giocattolo stesso o, se impossibile, sull'imballaggio o su un documento d'accompagnamento;
il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
le istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
le avvertenze (di cui all'All. V del D.Lgs. n. 54/2011) in lingua italiana, chiaramente visibili, facilmente leggibili, comprensibili e accurate, apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio e se del caso sulle istruzioni. Se si tratta di avvertenze che incidono sulla decisione d'acquisto, devono essere visibili all'esterno della confezione.
Requisiti dei giocattoli
L'art. 9 del D.Lgs. n. 54/2011 fissa i requisiti essenziali di sicurezza.
"I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi".
L'allegato II dello stesso Decreto fissa invece i requisiti specifici di sicurezza che riguardano:
proprietà fisico-meccaniche;
infiammabilità;
proprietà chimiche;
proprietà elettriche;
igiene;
radioattività.
Attenzione
I giocattoli conformi alle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU della UE si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ad essi applicabili e contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante deve:
eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
predisporre la prescritta documentazione tecnica;
garantire che la produzione in serie si mantenga conforme al modello testato;
assicurare che il giocattolo sia dotato di codice identificativo;
indicare sul giocattolo i propri dati identificativi;
garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.
L'importatore deve:
assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, preparato la documentazione tecnica, dotato il giocattolo di codice identificativo, indicato i propri dati identificativi;
indicare sul giocattolo i propri dati identificativi;
garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza;
assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
Il distributore deve:
prima di mettere il giocattolo a disposizione sul mercato, verificare che esso sia dotato della prescritta marcatura, di un codice identificativo, dei dati di produttore e importatore, delle istruzioni e informazioni prescritte almeno in lingua italiana;
assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
Attenzione
Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Sanzioni
La violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 54/2011 è sanzionata dall'art. 31 del medesimo decreto.
Con questo modulo puoi segnalare anche
problemi di accessibilità ai contenuti.
In questo caso ti chiediamo di dare il voto e, nel menù Motivi della valutazione selezionare Accessibilità dei contenuti.
Nel campo Commento inserisci il problema e quali tecnologie assistive stai utilizzando e nel campo Indirizzo email il tuo indirizzo per poterti contattare.